Legge regionale n. 2 del 25 marzo 2022  ( Versione vigente )
Ulteriori modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale).
(B.U. 29 marzo 2022, 2° suppl. al n. 12)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione sociosanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente: "
5.
Gli organi dell'Azienda Zero sono:
a)
il direttore generale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all' articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di dirigenza sanitaria); il direttore generale è coadiuvato, per lo svolgimento delle sue funzioni, da un direttore sanitario e da un direttore amministrativo dallo stesso nominati nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo;
b)
il collegio sindacale, nominato in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti per la nomina nelle aziende sanitarie regionali.
".
Art. 2. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 marzo 2022
Alberto Cirio