Legge regionale n. 3 del 26 gennaio 2021  ( Versione vigente )
Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche.
(B.U. 28 gennaio 2021, 5° suppl. al n. 4)

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

CAPO I 
FINALITA'
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La presente legge reca disposizioni volte a sostenere la continuità dell'erogazione delle prestazioni di carattere residenziale di tipo sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza e da patologie psichiatriche, nonché di carattere semiresidenziale socio-sanitarie per persone con disabilità.
CAPO II 
INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER LE MAGGIORI SPESE CORRELATE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
Art. 2. 
(Integrazione tariffaria alle strutture contrattualizzate e convenzionate del Servizio sanitario regionale)
1. 
In relazione ai maggiori oneri per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da Sars-Cov-2 sostenuti dalle strutture contrattualizzate e convenzionate di tipo sanitario e socio-sanitario, con riguardo alle prestazioni acquistate nel periodo intercorrente dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2021 dalle aziende sanitarie locali del Servizio sanitario regionale, è riconosciuta un'integrazione tariffaria, con oneri a carico del Fondo sanitario regionale, entro un valore massimo per giornata di assistenza, come stabilito all'articolo 3, per un importo non superiore a 30 milioni di euro negli esercizi 2020 e 2021.
2. 
L'integrazione tariffaria di cui al comma 1 ha natura straordinaria e non rinnovabile.
Art. 3. 
(Valori massimi riconosciuti)
1. 
Le integrazioni tariffarie di cui all'articolo 2 non possono superare le spese rendicontate da ciascuna struttura.
2. 
Nell'ambito della rendicontazione sono ammesse le spese, non altrimenti finanziate dalla pubblica amministrazione, relative alla sanificazione degli ambienti, all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, alle maggiori spese del personale, per lo smaltimento dei rifiuti speciali e a quelle relative a specifici investimenti per la messa in sicurezza degli ospiti e degli operatori e a migliorare la qualità dell'assistenza con interventi finalizzati a garantire il benessere psicofisico degli ospiti nel contesto emergenziale.
3. 
Il valore di riferimento dell'integrazione tariffaria a giornata è pari a euro 2,65 per le strutture residenziali per anziani, a euro 1,5 per le strutture residenziali per persone con disabilità, a euro 1,5 per le strutture residenziali per persone affette da patologie psichiatriche, a euro 1,5 per le strutture residenziali per minori, a euro 1 per le strutture residenziali per persone affette da tossicodipendenza e a euro 1 per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità.
Art. 4. 
(Destinatari dell'integrazione tariffaria)
1. 
L'integrazione tariffaria di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuta ai soggetti titolari di autorizzazione delle strutture convenzionate e contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale.
2. 
L'integrazione tariffaria non è erogabile:
a) 
alle aziende sanitarie locali laddove titolari di autorizzazione di strutture residenziali;
b) 
ai titolari di autorizzazione delle strutture Covid dedicate, per le quali valgono specifiche regole contenute nei contratti intercorrenti con le aziende sanitarie locali;
c) 
ai titolari di autorizzazione di strutture degenziali per prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post-acuzie, compresa la post-acuzie psichiatrica;
d) 
in via residuale, ad ogni altro soggetto non espressamente ricompreso nel novero dei destinatari.
Art. 5. 
(Modalità di erogazione)
1. 
Le modalità di erogazione delle integrazioni tariffarie sono definite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei parametri stabiliti all'articolo 3, comma 3.
CAPO III 
CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI AUTORIZZATE AL FUNZIONAMENTO
Art. 6. 
(Destinatari dei contributi)
1. 
Ai titolari di autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali di tipo socio sanitario e socio-assistenziali, non convenzionate con il servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), è riconosciuto un contributo una tantum per posto letto autorizzato al 30 novembre 2020, entro un importo non superiore ad euro 10.100.000,00.
2. 
L'entità contributiva, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei posti letto autorizzati al 30 novembre 2020.
CAPO IV 
CONTRIBUTI AI FORNITORI ACCREDITATI DI PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SANITARIE
Art. 7. 
(Destinatari dei contributi ai fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie)
1. 
Ai soggetti fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie è riconosciuto un contributo una tantum per spese, non altrimenti finanziate dalla pubblica amministrazione, relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, a maggiori spese del personale, nonché a quelle spese specifiche per la messa in sicurezza degli assistiti e per migliorarne la qualità dell'assistenza, con interventi finalizzati a garantire il benessere psicofisico dei medesimi.
2. 
L'ammontare complessivo dei contributi di cui al comma 1 non può eccedere l'importo complessivo di euro 1.500.000,00.
3. 
L'entità contributiva, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.
CAPO V 
ALTRE MISURE DI SOSTEGNO
Art. 8. 
(Rimborsi per spese di energia elettrica)
1. 
La Regione, in attuazione dell' articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - Legge di stabilità regionale 2020) e del regolamento 18 dicembre 2020, n. 6/R (Fornitura di energia a titolo gratuito dagli impianti di grande derivazione idroelettrica ' Articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 '), valutata la rilevanza dei servizi pubblici erogati, riconosce i soggetti di cui all'articolo 6 quali beneficiari della cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, attraverso la relativa monetizzazione, finalizzata al finanziamento delle spese sostenute per i propri consumi elettrici, entro un importo non superiore a euro 4.200.000,00.
2. 
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento n. 6/R del 2020, definisce i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto dell'entità dei consumi elettrici dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 6.
Art. 9. 
(Agevolazioni a valere sul Fondo di garanzia)
1. 
Le misure di cui all' articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 , si applicano, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla disciplina statale, alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) ed alle strutture socio-sanitarie accreditate ed autorizzate dal Servizio sanitario regionale, al fine di richiedere la concessione di una garanzia sui finanziamenti a tasso fisso e a tasso variabile erogati dagli istituti di credito convenzionati.
[1]
Art. 10. 
(Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive IRAP delle aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. 
In attuazione dell' articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), di cui alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), sono esentate dal pagamento dell'IRAP, previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali).
2. 
Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle APSP, succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fino all'entrata in vigore di altre disposizioni normative regionali.
CAPO VI 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 11. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'articolo 2, quantificati in euro 30.000.000,00, si provvede con le risorse pari a euro 19.500.000,00 già stanziate e impegnate per le finalità di cui alla presente legge nell'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, a valere sul finanziamento sanitario corrente regionale, di cui alla missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti) e per l'esercizio finanziario 2021 con le risorse pari a euro 10.500.000,00 iscritte sulla medesima missione e programma di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.
2. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'articolo 6, quantificati in euro 10.100.000,00 per l'anno 2021, da iscriversi nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 si provvede come segue:
a) 
con l'incremento, per un importo non superiore a euro 4.200.000,00, delle entrate iscritte nel titolo 3, categoria 502, derivanti dalla monetizzazione di cui all'articolo 8, finalizzata al finanziamento delle spese sostenute per i consumi elettrici dei soggetti di cui all'articolo 6;
b) 
con l'iscrizione, per un importo non superiore a euro 3.900.000,00, nelle entrate del titolo 2, categoria 101, del contributo per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da Covid-19, previsto in favore delle regioni a statuto ordinario dall' articolo 32 quater, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 ;
c) 
tramite la riduzione di euro 2.000.000,00 delle risorse iscritte a valere sulla missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'articolo 7 si fa fronte con l'iscrizione, per un importo pari a euro 1.500.000,00, nelle entrate del titolo 2, categoria 101, per l'anno 2021, del contributo per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da Covid-19, previsto in favore delle regioni a statuto ordinario dall' articolo 32 quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020 , convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 .
4. 
Agli oneri finanziari per le annualità 2021, 2022, 2023 derivanti dall'articolo 10, pari a euro 1.000.000,00 per ciascun esercizio finanziario, si provvede con incremento di eguale importo del 'Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale', di cui all' articolo 19 della legge regionale n. 7/2020 , iscritto nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria e di provveditorato) e contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
CAPO VII 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12. 
(Norma finale)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'eventuale attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 13. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
2. 
Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 gennaio 2021
Alberto Cirio

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 9 le parole ", nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla disciplina statale," sono state inserite ad opera del comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 25 del 2021.