Legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021  ( Versione vigente )
Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 29 luglio 2021, 4° suppl. al n. 30)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Riferimento normativo)
1. 
La presente legge regionale è approvata ai sensi dell' articolo 50, comma 3 bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 2. 
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)
1. 
I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2020 di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, di cui al disegno di legge n. 142 del 10 maggio 2021 approvato dalla Giunta regionale. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2020 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 sono rappresentate per titolo e tipologia di entrata e per missione e programma di spesa nell'allegato A alla presente legge.
Art. 3. 
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021)
1. 
Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021 è determinato in euro 210.549.553,59 in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, di cui al disegno di legge n. 142/2021 approvato dalla Giunta regionale.
Art. 4. 
(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2020)
1. 
In coerenza con quanto previsto dall' articolo 50, comma 3 bis, del decreto legislativo 118/2011 , alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020 è rilevato, in conformità con l'articolo 7, comma 1, del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, di cui al disegno di legge n. 142/2021 approvato dalla Giunta regionale, un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.536.011.077,69.
2. 
Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del disegno di legge n. 142/2021 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 5.903.368.303,91, di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalla vigente deliberazione del Consiglio regionale adottata in applicazione della normativa di riferimento.
Art. 5. 
(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2020)
1. 
In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere da tale esercizio, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari ad euro 103.942.108,09, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, articolata nell'allegato B):
a) 
in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2020: euro 41.117.639,26;
b) 
in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020: euro 10.498.178,67 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 39.929.866,05 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 12.396.424,11 per vincoli attribuiti dall'Ente.
2. 
Ai fini di ottemperare alla previsione di cui all' articolo 1, comma 823 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) sono iscritti in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2020 ulteriori euro 12.570.486,24.
3. 
I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità (FAL), già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa dall' articolo 8 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023).
4. 
(...)
[1]
Art. 6. 
(Stato di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 116.512.594,33, quanto alla previsione di competenza, e diminuito di euro 1.173.413.837,93, quanto alla previsione di cassa.
2. 
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 0,00 quanto alla previsione di competenza.
3. 
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2023 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 0,00 quanto alla previsione di competenza.
Art. 7. 
(Allegati all'assestamento di bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati:
a) 
riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);
b) 
riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);
c) 
quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate e alle spese per titoli e delle entrate per titoli e delle spese per titoli del bilancio assestato (allegato G);
d) 
prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell' articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 118/2011 (allegato H);
e) 
prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);
f) 
prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);
g) 
prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);
h) 
nota integrativa all'assestamento del bilancio 2021-2023 (allegato N);
i) 
elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato O);
j) 
elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato P);
k) 
variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato Q);
l) 
relazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione (allegato R).
Art. 8. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 luglio 2021
Alberto Cirio


Note:

[1] Il comma 4 dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 126 della legge regionale 25 del 2021.