Legge regionale n. 19 del 15 luglio 2021  ( Versione vigente )
Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP).
(B.U. 15 luglio 2021, 4° suppl. al n. 28)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali e sanitarie, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP) sul tessuto sociale, al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole nonché al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie e alla tutela delle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione con particolare riferimento alla tutela preventiva dei minori e dei giovani.
2. 
La Regione stabilisce, inoltre, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sul tessuto sociale, sull'educazione e sulla formazione delle nuove generazioni e promuove interventi finalizzati a:
a) 
prevenire e contrastare il gioco d'azzardo patologico, nonché finalizzati al trattamento terapeutico e al recupero dei soggetti che ne sono affetti e al supporto delle loro famiglie nell'ambito delle competenze regionali in materia sociosanitaria;
b) 
diffondere e divulgare l'uso responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;
c) 
rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole.
Art. 2. 
(Destinatari)
1. 
Gli interventi della presente legge sono rivolti:
a) 
ai soggetti che si trovano nella condizione di dipendenza da GAP, quale patologia che caratterizza le persone affette da sindrome da gioco con vincita in denaro così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), diagnosticata dalle strutture sanitarie competenti;
b) 
ai soggetti che si trovano nella condizione di dipendenza dall'utilizzo di nuove tecnologie e social network con vincite in denaro;
c) 
ai soggetti e, in particolare, ai minori, ai giovani e agli anziani, che sono a rischio delle dipendenze indicate alle lettere a) e b).
Art. 3. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge, si definisce per:
a) 
gioco lecito: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente;
b) 
gioco d'azzardo patologico: la condizione patologica che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale da gioco con vincita in denaro, contante o virtuale, in grado di compromettere la salute psicofisica e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia, così come definita dall'OMS e dalla normativa nazionale e comunitaria;
c) 
sale da gioco: i locali o gli spazi attrezzati nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 così come definito dall'articolo 86 del medesimo;
d) 
sale scommesse: gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse ai sensi dell' articolo 88 del regio decreto 773/1931 ;
e) 
punti per il gioco: i locali nei quali si svolgono attività per il gioco lecito, differenti dalle precedenti lettere c) e d), all'interno degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e in tutti i luoghi aperti al pubblico;
f) 
strutture ricettive per categorie protette: le strutture atte ad ospitare, tra gli altri, gli invalidi civili e di guerra, i non vedenti, i non udenti, i sordomuti, le case famiglia per minori, le strutture atte ad ospitare i profughi italiani e gli equiparati, con esclusione dei centri di accoglienza per profughi diversi dalle categorie protette elencate nel titolo I della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi) e dei campi nomadi.
Art. 4. 
(Competenze della Regione)
1. 
La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:
a) 
realizza l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico nel contesto del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 6, anche tramite la sezione tematica sul GAP di cui all'articolo 10;
b) 
assicura costantemente la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, mediante l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche;
c) 
promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, dei lavoratori dipendenti delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, degli operatori di polizia locale e delle altre forze dell'ordine coinvolte, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e degli sportelli welfare e dei volontari operanti nelle associazioni con riguardo al gioco d'azzardo patologico, mediante tutti gli strumenti di comunicazione disponibili;
d) 
disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di un test di verifica che permette una concreta valutazione del rischio di dipendenza, così come previsto dall'articolo 11, comma 2. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo. I gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione, con cadenza biennale, da effettuarsi entro sei mesi dall'apertura dell'attività;
e) 
sostiene gli enti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo aiuto e auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie;
f) 
svolge regolare attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco lecito e del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e gli enti locali;
g) 
promuove le iniziative delle:
1) 
associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco lecito e del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;
2) 
associazioni di categoria dei gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza e vincola alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori, nonché al rispetto della legalità, al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;
h) 
collabora con gli osservatori istituiti a livello regionale e nazionale, allo scopo di sviluppare, promuovere, incentivare e valorizzare metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti.
2. 
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, pone in essere, a fini educativi, protocolli d'intesa con gli organi istituzionali competenti nelle materie di cui alla presente legge, al fine di contribuire alla diffusione della cultura della legalità nella popolazione giovanile e al recupero sociale e sanitario dei soggetti affetti da dipendenza da gioco.
3. 
Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), per le nuove aperture di cui all'articolo 16, i comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e delle relative pertinenze.
4. 
La Regione, in collaborazione con gli enti locali, gli istituti scolastici, le ASL, gli enti e le associazioni operanti in Piemonte che si occupano di informazione e sensibilizzazione dei rischi nella pratica del gioco legale, promuove e sostiene regolarmente iniziative per la prevenzione del GAP volte, in particolare:
a) 
all'informazione e all'educazione della popolazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo, anche con riferimento al gioco on line;
b) 
a favorire la diffusione di una cultura del gioco rispettosa della salute del cittadino;
c) 
a educare al gioco responsabile e alla sensibilizzazione dei rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo nelle scuole della Regione;
d) 
a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "Slot, no grazie!" di cui all'articolo 9, comma 1.
Art. 5. 
(Soggetti attuatori)
1. 
Al raggiungimento delle finalità della presente legge concorrono, secondo gli orientamenti definiti dalla Regione, con specifico provvedimento della Giunta:
a) 
gli enti locali e le ASL;
b) 
gli enti del terzo settore, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), legge 6 giugno 2016, n. 106 ) riconosciuti dalla Regione e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
c) 
le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore;
d) 
le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
e) 
gli enti di ricerca pubblici incaricati dalla Regione di effettuare studi, analisi e ricerche sul fenomeno e la diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte.
Art. 6. 
(Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico)
1. 
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, approva con propria deliberazione il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico, con validità triennale, al fine di promuovere e incentivare:
a) 
interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio del gioco d'azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione, informazione e comunicazione, volte a:
1) 
accrescere la conoscenza e la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo patologico per i giocatori, specialmente se minori, e le loro famiglie;
2) 
informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da enti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
3) 
informare genitori e famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
b) 
interventi di formazione o aggiornamento rivolti agli esercenti, al personale operante negli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), agli operatori dei servizi pubblici e agli operatori della polizia locale, anche congiuntamente agli enti locali, alle forze dell'ordine e agli enti del terzo settore per i servizi nell'area delle dipendenze;
c) 
iniziative volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco lecito sul governo del territorio;
d) 
assistenza e consulenza telefonica, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), per la cura e la prevenzione del gioco d'azzardo patologico.
2. 
Le azioni previste al comma 1 sono costantemente monitorate e raccolte in un report messo a disposizione del Consiglio regionale, qualora ne faccia richiesta.
Art. 7. 
(Prevenzione del GAP a tutela dei minori)
1. 
In osservanza di quanto previsto dall' articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 , è fatto divieto di accesso ai minori di anni diciotto:
a) 
nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo;
a) 
b) 
nelle aree ovvero nelle sale slot e sale bingo in cui sono installati i video terminali di cui all' articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 773/1931 ;
c) 
nei punti vendita in cui si esercita, quale attività principale o secondaria, quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.
2. 
È vietata la partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. E', altresì, vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco, di cui all' articolo 110, comma 7, lettera c bis), del regio decreto 773/1931 .
3. 
Il titolare delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età è manifesta, così come previsto dall' articolo 9 quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 .
4. 
Con riferimento ai punti per il gioco di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), l'accertamento della maggiore età e la conseguente possibilità di utilizzo degli apparecchi per il gioco avviene attraverso idoneo lettore del codice fiscale o della tessera sanitaria posizionato su ogni apparecchio del gioco lecito, nel rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati personali.
5. 
Gli istituti di istruzione primaria e secondaria predispongono, nell'ambito della propria autonomia, iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo.
6. 
Al fine di incentivare l'informazione e l'educazione tra i minori sulle conseguenze derivanti dall'abuso dell'utilizzo di giochi e applicazioni on line, per computer e smartphone, vengono organizzate nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, lezioni tematiche volte ad educare, sensibilizzare e informare le nuove generazioni sui rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo patologico e dalla dipendenza da gioco.
Art. 8. 
(Campagna di informazione nelle scuole)
1. 
Nel predisporre le iniziative didattiche di cui all'articolo 7, comma 6, le istituzioni scolastiche tengono conto, tra le altre, anche della metodologia "Peer education", stimolando gli studenti ad essere loro stessi educatori e comunicatori ai loro pari (peer to peer) delle conseguenze derivanti dall'abuso dell'utilizzo di giochi e applicazioni on line per computer e smartphone, facendo così acquisire consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlata al gioco d'azzardo patologico.
Art. 9. 
(Logo regionale e istituzione della giornata "Slot, no grazie!")
1. 
E' istituito il logo regionale "Slot, no grazie!". La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un concorso per la progettazione grafica del logo regionale "Slot, no grazie!", la cui partecipazione è riservata agli istituti scolastici e a quelli formativi di secondo grado della Regione. La partecipazione è a titolo gratuito.
2. 
La Regione diffonde la conoscenza sul territorio regionale del logo "Slot, no grazie!".
3. 
Il logo di cui al comma 1 è rilasciato agli enti locali che lo distribuiscono a tutti gli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 . Ogni comune istituisce un albo per censire e aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "Slot no grazie!" e ne pubblica l'elenco nell'apposita sezione tematica sul proprio sito istituzionale di cui al comma 5.
4. 
La Regione istituisce la giornata "Slot, no grazie! " dedicata a sensibilizzare, in collaborazione con gli istituti di ogni ordine e grado e con le università, le nuove generazioni sul tema del contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico per prevenirne i rischi.
5. 
Al fine di incentivare l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo patologico, in accordo con le ASL, la Regione trasmette tutto il materiale informativo e istituzionale sui rischi derivanti dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico agli enti locali di tutto il territorio piemontese, i quali predispongono all'interno dei propri siti istituzionali una sezione specifica titolata "Lotta e contrasto al gioco d'azzardo patologico (GAP)".
Art. 10. 
(Sezione tematica sul GAP presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche)
1. 
La Regione istituisce, presso l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche, la sezione tematica sul GAP, con funzione consultiva e di monitoraggio che si riunisce almeno due volte all'anno.
2. 
La sezione tematica sul GAP è composta da:
a) 
uno specialista di comprovata esperienza, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, che ne assume la presidenza;
b) 
l'Assessore regionale alle politiche sociali e l'Assessore alla sanità;
c) 
due rappresentanti degli enti locali designati, di concerto, dalle loro rappresentanze;
d) 
un rappresentante per ciascuna ASL;
e) 
due rappresentanti di associazioni di volontariato iscritte al registro unico del terzo settore che si occupano di dipendenze;
f) 
un rappresentante delle associazioni delle imprese operanti nel settore;
g) 
un rappresentante delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
h) 
un rappresentante dell'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES Piemonte);
i) 
un rappresentante dei servizi pubblici per le dipendenze (Ser.D).
3. 
La sezione tematica sul GAP svolge i seguenti compiti:
a) 
informa la Giunta regionale sull'esito del monitoraggio e dell'analisi degli studi svolti dai Ser.D, nell'ambito delle attività terapeutiche e diagnostiche prestate ai soggetti affetti da GAP;
b) 
formula proposte e pareri e suggerisce indirizzi alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 1.
4. 
La partecipazione alla sezione tematica sul GAP è a titolo gratuito.
Art. 11. 
(Materiale informativo e pubblicità)
1. 
La Regione, tramite gli enti locali, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito il materiale informativo predisposto dalle ASL, così come previsto ai sensi dell' articolo 7, comma 5, del decreto-legge 158/2012 , sui rischi correlati al gioco d'azzardo patologico e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP.
[1]
2. 
La Regione rende, inoltre, disponibile tramite le ASL, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico.
3. 
La Regione vieta gli spazi pubblicitari relativi al gioco lecito sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione.
4. 
E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e sale scommesse. E', altresì, vietata, all'esterno dei locali che ospitano sale da gioco, sale scommesse, ricevitorie, agenzie ippiche e qualunque altro genere di attività che offre giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e proiezioni video che pubblicizzano la possibilità di vincita ovvero vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo.
5. 
E' compito dei gestori di sale da gioco o di spazi per il gioco e di sale scommesse ritirare, presso gli uffici delle ASL, il materiale di cui al comma 1 e di monitorare l'efficacia del divieto di utilizzo degli apparecchi da parte di minori.
6. 
La Regione si impegna alla massima diffusione, su tutto il territorio regionale, delle iniziative volte a sensibilizzare, informare e contrastare i rischi derivanti dall'abuso del gioco lecito.
Art. 12. 
(Concessione dei benefici)
1. 
La Regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 e di materiale pubblicitario relativo al gioco lecito all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi.
2. 
La Regione, nella concessione di patrocini, finanziamenti, benefici e vantaggi economici, comunque denominati, per le iniziative culturali, sociali e sportive, considera titolo di preferenza la distribuzione di materiale informativo volto a informare e sensibilizzare sui rischi connessi e legati al gioco d'azzardo patologico.
Art. 13. 
(Ulteriori indicazioni sulla concessione dei benefici)
1. 
In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quelle manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.
2. 
La Regione promuove protocolli d'intesa con gli enti locali affinché anch'essi si impegnino per le finalità di cui al comma 1.
3. 
Gli eventi di cui al comma 1 non possono essere patrocinati, finanziati o ottenere dei benefici da parte delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e).
4. 
Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.
Art. 14. 
(Azioni di lotta e prevenzione del fenomeno dell'usura e contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata)
1. 
La Regione, in coerenza con i principi e le azioni volte a prevenire il ricorso all'usura da parte dei soggetti affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico e delle loro famiglie, promuove, con il coinvolgimento dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento di cui alla legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento), le seguenti attività:
a) 
la realizzazione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, di campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale per favorire una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo patologico;
b) 
la diffusione della cultura dell'utilizzo corretto e responsabile del denaro al fine di evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari;
c) 
la realizzazione, d'intesa con le camere di commercio competenti per territorio, di campagne di informazione e di sensibilizzazione per tutti gli esercenti presenti sul territorio regionale per favorire una corretta percezione del rischio da gioco d'azzardo patologico.
2. 
Al fine di prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata, la Regione, attraverso la commissione permanente per la promozione della cultura della legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi, promuove appositi protocolli con le prefetture e le forze dell'ordine.
Art. 15. 
(Promozione delle attività enti del terzo settore)
1. 
La Regione per promuovere le azioni di contrasto alla ludopatia pone in essere interventi in collaborazione con le associazioni del terzo settore, così come previsto dall'articolo 4 comma 1, lettera e) e dall'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2, predisponendo spazi dedicati all'informazione e al sostegno dei soggetti fragili e delle loro famiglie.
Art. 16. 
(Nuove aperture di esercizio)
1. 
L'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.
2. 
E' interdetto l'esercizio delle attività di cui all'articolo. 3, comma 1, lettere. c), d) ed e), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 , in locali che si trovano a una distanza, inferiore a trecento metri calcolati secondo il percorso pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a quattrocento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, dai seguenti luoghi sensibili:
a) 
gli istituti scolastici d'istruzione secondaria;
b) 
le università;
c) 
gli istituti di credito, sportelli ATM e servizi di trasferimento denaro;
d) 
gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie;
e) 
gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
f) 
le strutture ricettive per categorie protette.
3. 
Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.
4. 
Ai fini della presente legge sono equiparati a nuova apertura:
a) 
l'installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti;
b) 
il trasferimento dell'attività in altro locale.
5. 
Le disposizioni del comma 2 non trovano applicazione nei casi in cui il rispetto delle distanze ivi previste venga meno per fatti sopravvenuti.
6. 
Relativamente alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2 e di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
7. 
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei limiti previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2017.
Art. 17. 
(Competenze degli enti locali in materia di GAP)
1. 
Gli enti locali, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all' articolo 118 della Costituzione , sono competenti in via generale all'attuazione della presente legge ed in particolare promuovono iniziative e attività volte a prevenire e contrastare la diffusione delle dipendenze da gioco.
2. 
Tutti i comuni piemontesi possono pubblicare sul loro sito istituzionale, nell'apposita sezione di cui all'articolo 9, comma 5, la mappatura dei luoghi sensibili insistenti nei loro territori.
Art. 18. 
(Ulteriori disposizioni per le nuove aperture di esercizio)
1. 
Per le nuove aperture di esercizio dall'entrata in vigore della presente legge:
a) 
non è consentita l'installazione e la presenza di apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 , negli esercizi di dimensione inferiore ai 25 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale o secondaria diversa dalla gestione e commercializzazione di giochi, comunque denominati, che prevedono vincite in denaro;
b) 
negli esercizi di cui alla lettera a), con superficie calpestabile non inferiore ai 25 metri quadri e non superiore ai 50 metri quadri, non è consentita l'installazione e la presenza di più di un apparecchio di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 ; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri è consentita l'installazione e la presenza di un numero di apparecchi non superiore a due;
c) 
in tutti gli esercizi commerciali di cui alle lettere a) e b), gli apparecchi di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 non possono essere collocati in luoghi architettonicamente separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio.
Art. 19. 
(Limitazioni orarie all'esercizio del gioco)
1. 
Per rendere omogenee e coerenti sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, i titolari delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei punti per il gioco così come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) sono tenuti, nell'arco dell'orario di apertura previsto, a rispettare tassativamente le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco.
2. 
Gli orari di interruzione sono così definiti:
a) 
per gli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle ore 02.00 alle ore 10.00;
b) 
per gli esercizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), per dodici ore e trenta minuti giornaliere complessive, di cui dieci ore e trenta minuti consecutive nella fascia notturna dalle ore 23.00 alle ore 9.30 e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle ore 12.30 alle ore 14.30;
[2]
3. 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le attività di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16.
4. 
Nelle fasce orarie di cui al comma 2 tutti i comuni piemontesi non possono consentire in alcun modo l'utilizzo delle apparecchiature di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 .
5. 
Resta la facoltà esclusiva dei titolari della concessione di adottare ulteriori limitazioni orarie in aggiunta a quelle stabilite dal presente articolo.
Art. 20. 
(Comorbidità del gioco d'azzardo patologico e Sistema informativo delle dipendenze)
1. 
Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d'azzardo patologico, la Giunta regionale può promuovere lo svolgimento da parte delle ASL di iniziative, a carattere sperimentale, nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico e patologie correlate.
2. 
Tali iniziative possono essere realizzate su più livelli e possono consistere in interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
3. 
Nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono essere promossi e attivati interventi sperimentali di trattamento, anche di tipo residenziale, e la costituzione di strutture specialistiche monotematiche.
4. 
Tali interventi sperimentali possono, altresì, riguardare la formazione e l'aggiornamento specialistico degli operatori sociali e sociosanitari dediti all'assistenza delle persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
5. 
Per il monitoraggio delle attività dei servizi per le dipendenze, con analisi del volume di prestazioni, attività sull'utenza e sui pattern di trattamento è istituito il Sistema informativo sulle dipendenze e sulle comorbidità.
Art. 21. 
(Altre forme di premialità alla lotta alla ludopatia)
1. 
La Giunta regionale, sulla base del monitoraggio e della prima attuazione della legge, individua forme di incentivi e premialità per le attività che hanno disinstallato gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 773/1931 .
2. 
La Giunta regionale individua forme di incentivi e premialità per le attività non rientranti tra quelle previste all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) che dedicano spazi per il materiale informativo di cui all'articolo 11, comma 1.
Art. 22. 
(Sostegno alle attività di informazione)
1. 
La Regione nella concessione di patrocini, benefici economici o sovvenzioni, comunque denominati, considera titolo di preferenza l'attività delle aziende che si occupano, nelle loro sedi, di lotta e prevenzione o che svolgono attività di informazione al contrasto alla ludopatia.
2. 
La Regione concede in via prioritaria contributi economici pari almeno al 10 per cento del totale a propria disposizione per il finanziamento di progetti promossi dai soggetti di cui al comma 1 aventi l'obiettivo di sostenere e favorire il reinserimento sociale di persone con problematiche e patologie legate al gioco e le rispettive famiglie.
Art. 23. 
(Sanzioni)
1. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2 e all'articolo 18, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 nonché alla chiusura temporanea del medesimo da cinque a dieci giorni.
2. 
All'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 e da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per i gestori ed il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.
3. 
In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 2 il comune dispone la chiusura temporanea, da cinque giorni fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, degli apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 .
4. 
Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 anche se si è proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4 e di cui all'articolo 19, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva da euro 500,00 a euro 4.000,00.
6. 
Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, sono esercitate dal comune competente per territorio, a cui spetta l'introito delle somme.
7. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
8. 
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 5 è aggiornata secondo le modalità di cui all' articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
Art. 24. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d'azzardo patologico. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) 
quali attività di informazione, sensibilizzazione e formazione sono state realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;
b) 
quali dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale hanno avuto la domanda e l'offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
c) 
in quale misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda espressa e hanno permesso il miglioramento delle condizioni personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;
d) 
quale è stato il grado di diffusione delle iniziative poste in atto dai comuni, dalle ASL e dai gestori, con particolare riferimento al logo regionale "Slot, no grazie!";
e) 
in quale modo, nel periodo considerato, si è modificata la diffusione delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il gioco lecito nel territorio regionale, rispetto alla situazione preesistente, con particolare riferimento ai luoghi sensibili;
f) 
quali sono state le principali criticità riscontrate nell'attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge e quali le iniziative realizzate per farvi fronte, con particolare riferimento alla tutela dei minori e alle attività illecite di riciclaggio.
2. 
I soggetti pubblici e privati, di cui all'articolo 10, comma 2, attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. 
La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge.
4. 
Il Consiglio regionale rende pubblica la relazione annuale, unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame tenuto conto della relazione presentata e degli eventuali ulteriori documenti di analisi e formula direttive e indirizzi sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani integrati.
Art. 25. 
(Abrogazioni)
1. 
La legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) è abrogata.
Art. 26. 
(Norma finale)
1. 
A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 , i quali, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 9/2016 , hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale , senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016.
2. 
A far data dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2021, i titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, presso cui alla data del 19 maggio 2016 erano collocati apparecchi per il gioco, i quali, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 9/2016 hanno dismesso gli apparecchi per il gioco, possono rivolgere istanza al soggetto competente e reinstallarli, anche se sono intervenuti mutamenti di titolarità, di variazione del concessionario ovvero della nomina di nuovo rappresentante legale, senza che ciò possa essere equiparato a nuova installazione, fermo restando i limiti di cui all'articolo 18.
3. 
Relativamente alle attività di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2 e le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
4. 
Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, non si applicano per fatti sopravvenuti alla presentazione delle istanze rivolte ai soggetti competenti di cui ai commi 1 e 2.
5. 
I gestori dei punti per il gioco si adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disposizione di cui all'articolo 7, comma 4.
6. 
Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione nei limiti previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2017.
Art. 27. 
(Norma finanziaria)
1. 
Gli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in euro 955.000,00 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, a valere sulla missione 13 (Tutela della salute), programma 13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, trovano copertura mediante trasferimenti ministeriali relativi al Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP), di cui all' articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016).
Art. 28. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 luglio 2021
Alberto Cirio

Note:

[1] AVVISO DI RETTIFICA BUR n. 29 , suppl. 3 del 22/07/2021. Con riferimento alla legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 (Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico - GAP), pubblicata sul supplemento n. 4 del bollettino ufficiale n. 28 del 15 luglio 2021, si segnala che all’articolo 11, comma 1, dopo le parole “il materiale informativo predisposto dalle” occorre aggiungere la parola “ASL”. La modifica si rende necessaria per correggere un mero errore materiale.

[2] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 113 della legge regionale 25 del 2021.