La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 2 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 3 del 2023.
[2] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "degrado del patrimonio edilizio" sono state aggiunte le parole "e presenza di marginalità sociali" ad opera del comma 1 dell'articolo 123 della legge regionale 3 del 2023.
[3] La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 123 della legge regionale 3 del 2023.
[4] Il comma 1 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 123 della legge regionale 3 del 2023.