La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 25 del 2021.
[2] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 25 del 2021.
[3] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 25 del 2021.
[4] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 25 del 2021.
[5] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 25 del 2021.
[6] Il comma 4 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 25 del 2021.
[7] Nel comma 6 dell'articolo 2 le parole "previa autorizzazione da parte del comune competente" sono state soppresse ad opera del comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 25 del 2021.
[8] La lettera c bis) del comma 6 dell'articolo 4 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 25 del 2021.
[9] Il comma 1 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 25 del 2021.
[10] La lettera f) del comma 2 dell'articolo 7 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 25 del 2021.
[11] Nel comma 1 dell'articolo 10 le parole "dal regolamento (UE) 2017/625 e" sono state inserite ad opera del comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 25 del 2021.