Legge regionale n. 12 del 28 maggio 2021  ( Versione vigente )
"Sostegno alla coltura della canapa (Cannabis sativa L.) e alle relative filiere produttive".
(B.U. 03 giugno 2021, 3° suppl. al n. 22)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, nel quadro delle politiche di multifunzionalità e sostenibilità delle produzioni agricole e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali, in particolare, della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa):
a) 
promuove le condizioni per la diffusione della coltivazione e della trasformazione della canapa (Cannabis sativa L.) delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, di cui alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 , le quali non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
[1]
b) 
favorisce la creazione di filiere produttive, che integrano la ricerca con il ciclo industriale, al fine di creare le condizioni per un'estensione della coltivazione e per la stabilizzazione della sua produzione;
c) 
favorisce la realizzazione e lo sviluppo strutturato di filiere produttive dei prodotti derivanti dalla coltivazione, lavorazione e trasformazione della canapa finalizzate a sostenere la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole, l'integrazione fra i processi agricoli e quelli industriali, nonché gli interventi che permettono l'impiego della canapa e dei suoi derivati in particolare nei settori alimentare, industriale, tessile e ambientale;
d) 
(...)
[2]
e) 
promuove programmi di formazione universitaria e negli istituti d'istruzione superiore, al fine di diffondere la conoscenza e la formazione sulla canapa e le potenzialità e le opportunità imprenditoriali della sua filiera.
2. 
La Regione riconosce, in particolare:
a) 
l'importanza delle varietà autoctone, delle varietà adatte alle caratteristiche dei terreni agricoli piemontesi vocati alla coltivazione della canapa industriale e delle nuove varietà ottenute da florovivaisti siti in Piemonte, mediante incroci naturali tra varietà esistenti, utilizzabili previa iscrizione al catalogo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), coltivate in Piemonte come produzioni a basso impatto ambientale. Tale importanza è riconosciuta sia in fase di coltivazione sia negli impieghi successivi alla trasformazione del canapulo e della fibra;
[3]
b) 
l'importanza della canapa quale coltura in grado di incidere positivamente sul contrasto al cambiamento climatico, contribuendo alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, del consumo dei suoli, della desertificazione e della perdita di biodiversità, nonché come alternativa a colture eccedentarie, come coltura da rotazione e come recupero di terreni abbandonati o poco idonei ad altre colture agricole;
c) 
il valore della canapa anche per il suo ruolo strategico nella bonifica dei terreni, nel contrasto al dissesto idrogeologico, nella fitodepurazione dei siti inquinati, nella bioedilizia e nella bioenergia.
Art. 2. 
(Ambito di applicazione)
1. 
Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le coltivazioni di canapa che utilizzano esclusivamente seme certificato, appartenente alle varietà di Cannabis sativa L. di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
[4]
2. 
La legge si applica, altresì, alle nuove specie e varietà vegetali risultanti da incroci naturali tra varietà esistenti, utilizzabili previa iscrizione al catalogo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
[5]
3. 
È esclusa la riproduzione per via agamica, attraverso il taleaggio.
4. 
Dalla canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali consentiti dalla normativa dell'Unione europea e dalle convenzioni ONU, è possibile ottenere, nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 2, comma 2, della legge 242/2016:
[6]
a) 
alimenti derivati dalla canapa, come semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi, impiegabili in ottemperanza al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e nel rispetto dei limiti previsti dal decreto adottato ai sensi dell' articolo 5 della legge 242/2016 , nonché cosmetici prodotti in conformità alle norme di settore europee e nazionali
b) 
semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) 
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) 
materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) 
materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) 
coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati
g) 
coltivazioni destinate al florovivaismo.
5. 
Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati esclusivamente alla canapa per gli usi di cui all'articolo 1, comma 1, coltivata preferenzialmente con modalità biologiche o dell'agricoltura integrata, senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti ed è esclusa ogni attività finalizzata alla produzione e all'estrazione di sostanza stupefacente.
6. 
La coltivazione della canapa, con le finalità di cui all'articolo 1, è ammessa su tutto il territorio regionale.
[7]
7. 
L'uso della canapa, come biomassa a fini energetici, è consentito esclusivamente con le modalità previste dall' articolo 2, comma 3, della legge 242/2016 .
Art. 3. 
(Interventi)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, agricolo e industriale, promuove i seguenti interventi:
a) 
la costituzione e il raccordo di filiere territoriali locali, nel rispetto di quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione;
b) 
l'attività florovivaistica di sementiera;
c) 
il reperimento del seme a livello nazionale e internazionale;
d) 
l'individuazione delle varietà più idonee ai singoli ambienti e ai diversi impieghi, nonché per la messa a punto delle migliori pratiche agrotecniche;
e) 
la meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
f) 
la realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione;
g) 
l'utilizzo della coltura ai fini di fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
h) 
l'utilizzo di terre incolte, ai sensi dell' articolo 75 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);
i) 
gli studi di fattibilità e l'attività di ricerca relativi a quanto previsto dall'articolo 5, nonché a quelli finalizzati sia agli utilizzi della canapa e delle sue diverse componenti in tutti i possibili ambiti come materia prima, semilavorato e nuove applicazioni, sia ai possibili ulteriori sbocchi di mercato;
l) 
i progetti specifici di formazione per gli operatori della filiera;
m) 
lo sviluppo e l'utilizzo di soluzioni innovative, compresa la tecnologia blockchain, ai fini della tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari;
n) 
il coinvolgimento delle università e degli istituti scolastici superiori, in particolare quelli ad indirizzo agrario, al fine di elaborare programmi specifici curriculari o facoltativi di promozione della canapa, come opportunità di creazione d'impiego ecosostenibile.
2. 
La Regione riconosce, in particolare, la necessità di introdurre un sistema gestionale della canapa piemontese che raduna e organizza tutti i portatori di interesse del territorio attraverso l'istituzione del sistema distrettuale della canapa di cui all'articolo 4, allo scopo di attivare sinergie di filiera tra operatori agricoli e trasformatori agroindustriali e collegamenti trasversali intersettoriali coerenti e duraturi.
Art. 4. 
(Sistema distrettuale della canapa)
1. 
La Regione istituisce il sistema distrettuale regionale della canapa nel rispetto della determinazione degli indici di densità per la caratterizzazione dei distretti territoriali in ambito rurale ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ) e della legge regionale 1/2019 .
2. 
Il sistema distrettuale è strutturato su due livelli:
a) 
il cluster regionale della canapa;
b) 
i tre distretti rurali locali della canapa.
3. 
Il cluster regionale monitora l'evoluzione regionale della normativa del settore, al fine del successivo adeguamento e aggiornamento con la legislazione nazionale ed europea e provvede alla predisposizione dei disciplinari di produzione, vincolanti per l'ottenimento, da parte dei produttori, del marchio regionale di origine della canapa del Piemonte.
4. 
Il cluster regionale si raccorda con la Banca del germoplasma vegetale della flora autoctona del Piemonte e dei florovivaisti iscritti al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), di cui all'articolo 5, e ne coordina i rapporti con le aziende agricole coltivatrici di canapa e con le relative forme associative, cooperative e consortili.
5. 
Il cluster regionale è coordinato dall'Assessorato all'agricoltura per le competenze di carattere agricolo della filiera e dall'Assessorato competente in materia di sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese per le attività a configurazione artigianale ed industriale della filiera medesima.
6. 
Il cluster regionale coordina e si interfaccia con i seguenti distretti rurali locali della canapa:
a) 
distretto rurale locale della canapa delle valli alessandrine del fiume Bormida, del fiume Erro e del fiume Orba;
b) 
distretto rurale locale della canapa della pianura del carmagnolese con altipiano del poirinese, a sud di Torino;
c) 
distretto rurale locale della canapa del canavese, delle aree periurbane di Torino-est e nord-est all'eporediese ed al basso biellese.
c bis) 
distretto rurale locale della canapa del caragliese Valle Grana.
[8]
7. 
I distretti rurali della canapa coincidono territorialmente con i principali aerali tipici di produzione della Cannabis sativa L. e sono caratterizzati da tradizioni plurisecolari di coltivazione e trasformazione.
Art. 5. 
(Sementiera regionale)
1. 
La Regione, in collaborazione con le università del Piemonte, gli istituti pubblici e privati di ricerca presenti sul territorio regionale, la Banca del germoplasma vegetale della flora autoctona del Piemonte e dei florovivaisti iscritti al RUOP, di cui al regolamento n. 2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, promuove attività di riproduzione del seme di canapa, nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 7, comma 1, della legge 242/2016 , al fine di individuare una o più coltivazioni in grado di meglio adattarsi ai diversi areali piemontesi.
[9]
Art. 6. 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Possono beneficiare dell'accesso al sostegno regionale di cui all'articolo 7 i seguenti soggetti:
a) 
le imprese agricole di cui all' articolo 2135 codice civile , le cooperative agricole e i loro consorzi;
b) 
i florovivaisti iscritti al RUOP, relativamente all'attività sementiera, garantendo la riproduzione in purezza;
c) 
le associazioni di produttori agricoli ricorrendo a qualsiasi modello organizzativo secondo le varie forme contrattuali di natura associativa previste dall'ordinamento;
d) 
le imprese, le società, le società cooperative e le associazioni costituite tra imprenditori dei settori coinvolti nelle filiere della canapa;
e) 
le imprese per la trasformazione e la commercializzazione della canapa e dei suoi derivati;
f) 
le università del Piemonte e gli istituti regionali di ricerca pubblici e privati presenti sul territorio regionale;
g) 
gli enti regionali pubblici e privati deputati alla formazione degli operatori della filiera della canapa in possesso del requisito dell'accreditamento o del riconoscimento da parte della Regione.
Art. 7. 
(Accesso al sostegno regionale)
1. 
Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce, in particolare:
a) 
le modalità e i termini di presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 6, delle domande di contributo finanziabili a fondo perduto per gli interventi di cui all'articolo 3;
b) 
i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo l'ordine di priorità di cui al comma 2;
c) 
gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione degli stessi;
d) 
le condizioni per l'eventuale cumulabilità del contributo regionale con altre agevolazioni pubbliche;
e) 
le cause di decadenza e revoca, nonché le modalità di recupero delle somme erogate.
2. 
La selezione e la valutazione degli interventi per la concessione dei contributi è effettuata, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e a parità di validità ed efficacia dell'intervento proposto, secondo criteri che tengono conto del seguente ordine di priorità:
a) 
ecosostenibilità;
b) 
coerenza con quanto previsto nella vigente programmazione regionale dei fondi per lo sviluppo rurale;
c) 
aggregazione in filiera, specie se corta, e implementazione di reti tra i soggetti in grado di erogare servizi di supporto allo sviluppo della coltura della canapa;
d) 
realizzazione di impianti di lavorazione e trasformazione e, in particolare, meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio;
e) 
interventi che prevedono rapporti di collaborazione con dipartimenti universitari o altri centri di ricerca, di comprovata esperienza nel settore;
f) 
certificazioni dei sistemi di gestione aziendale, ambientali e di prodotto, anche con riferimento agli imballaggi e all'etichettatura, secondo quanto previsto dalla normativa nei diversi settori di utilizzo e in particolare nella sicurezza alimentare, secondo l'ordine di priorità individuato dal provvedimento di cui al comma 1;
[10]
g) 
imprese condotte da giovani agricoltori.
Art. 8. 
(Informazione e tracciabilità)
1. 
La Regione, per favorire lo sviluppo del settore su tutto il territorio regionale, provvede a fornire la più ampia informazione e comunicazione rivolta alla popolazione circa l'uso consapevole e sostenibile della canapa, rendendo, altresì, tracciabile ogni fase delle relative filiere. A tal fine, la Regione divulga e pubblicizza in apposita sezione del sito istituzionale la caratterizzazione delle coltivazioni, con particolare riguardo alla varietà di canapa coltivate sul territorio regionale con relativa certificazione di tracciabilità, le azioni di sostegno realizzate e i risultati ottenuti, nonché il numero dei coltivatori, l'estensione complessiva dei terreni coltivati e le caratteristiche degli impianti di trasformazione.
2. 
Ai fini della tracciabilità delle filiere produttive, la Regione promuove l'impiego delle tecnologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), nonché le certificazioni in materia ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f).
3. 
La Regione può, inoltre:
a) 
stipulare apposite convenzioni di collaborazione con le associazioni di rappresentanza della filiera della canapa e gli enti pubblici territoriali, al fine di massimizzare l'efficacia della comunicazione;
b) 
diffondere, attraverso specifici canali informativi, la conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nei diversi settori, in particolare nel campo agronomico, agroindustriale, tessile, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.
Art. 9. 
(Obblighi dei coltivatori)
1. 
I coltivatori hanno l'obbligo di conservare i cartellini che accompagnano le confezioni di semente e le relative fatture di acquisto, per un periodo non inferiore a un anno.
Art. 10. 
(Controlli e sanzioni)
1. 
Le coltivazioni di canapa possono essere sottoposte ai controlli e alle eventuali sanzioni ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/625 e dall' articolo 4 della legge 242/2016 , con le forme e le modalità ivi disciplinate.
[11]
2. 
Se dai dati acquisiti ai sensi del comma 1 risultano sanzionati i soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 7, la Regione attiva le procedure per il recupero delle somme erogate.
Art. 11. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di valorizzazione dell'uso della canapa in ambito agricolo, alimentare, industriale e ambientale.
2. 
Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, in particolare, su:
a) 
lo stato di attuazione della presente legge;
b) 
le tipologie degli interventi realizzati di cui all'articolo 3;
c) 
le misure di sostegno alla filiera della canapa attivate nell'anno precedente, con l'indicazione delle risorse stanziate, dei risultati ottenuti, con particolare riferimento ai diversi sbocchi di mercato in relazione alla tipologia di utilizzo del prodotto e alla nascita di filiere territoriali locali;
d) 
i soggetti che hanno beneficiato dei contributi;
e) 
l'accesso al sostegno di cui all'articolo 7;
f) 
il possesso di certificazioni rilasciate da enti terzi accreditati;
g) 
le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.
3. 
Le università del Piemonte e gli istituti regionali di ricerca pubblici e privati di cui all'articolo 5 forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 12 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 13. 
(Norma finanziaria)
1. 
In sede di prima applicazione, agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'articolo 3, quantificati in euro 84.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo stanziate all'interno della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale) e pari riduzione delle disponibilità, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023, del Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo, di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 maggio 2021
Alberto Cirio

Note:

[1] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 25 del 2021.

[2] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 25 del 2021.

[3] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 25 del 2021.

[4] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 25 del 2021.

[5] Il comma 2 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 25 del 2021.

[6] Il comma 4 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 25 del 2021.

[7] Nel comma 6 dell'articolo 2 le parole "previa autorizzazione da parte del comune competente" sono state soppresse ad opera del comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 25 del 2021.

[8] La lettera c bis) del comma 6 dell'articolo 4 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 25 del 2021.

[9] Il comma 1 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 25 del 2021.

[10] La lettera f) del comma 2 dell'articolo 7 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 25 del 2021.

[11] Nel comma 1 dell'articolo 10 le parole "dal regolamento (UE) 2017/625 e" sono state inserite ad opera del comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 25 del 2021.