La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 96 della legge regionale 25 del 2021.
[2] La rubrica dell' articolo 7 è stata sostituita ad opera del comma 2 dell'articolo 97 della legge regionale 25 del 2021.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "quello al quale affidare il compito di effettuare sistematicamente, anche in collaborazione con altri soggetti, la rilevazione circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità, avente come vittime le persone anziane, fornendo dati e statistiche" sono state sostituite dalle parole "quello al quale affidare il compito di effettuare, anche in collaborazione con altri soggetti, analisi sociologiche circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane" ad opera del comma 1 dell'articolo 97 della legge regionale 25 del 2021.
[4] Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 le parole: ", con particolare riguardo all'emersione dei delitti" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 103 della legge regionale 3 del 2023.