Legge regionale n. 33 del 15 dicembre 2021  ( Versione vigente )
Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023.
(B.U. 16 dicembre 2021, 2° suppl. al n. 50)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è inserito il seguente: "
2 bis.
La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le forme di promozione e sovvenzione per la costituzione e l'avviamento dei distretti del cibo in conformità con quanto previsto all'articolo 7, comma 3.
".
2. 
Dopo il comma 10 dell'articolo 111 della l.r. 1/2019 è aggiunto il seguente: "
10 bis.
Agli oneri di spesa corrente di cui all'articolo 1, comma 1, quantificati in euro 50.000 per ciascun anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
".
Art. 2. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e disposizioni finanziarie), dopo la parola "
investimenti
" sono aggiunte le seguenti: "
concessi tramite procedure ad evidenza pubblica o
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 18/2017 , dopo le parole "
fondo per favorire investimenti
" sono aggiunte le seguenti: "
concessi tramite procedure ad evidenza pubblica o
".
Art. 3. 
(Riduzione della tassa annuale sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)
1. 
Al fine di consentire agli operatori del settore di affrontare gli effetti di medio periodo della crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli anni dal 2022 al 2024, la tassa annuale sulle concessioni regionali, di cui al numero d'ordine 16 della tabella A della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell' art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall' articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 ), dovuta dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, è ridotta del 20 per cento.
Art. 4. 
(Pagamento ritardato della tassa automobilistica regionale per alcune categorie di soggetti passivi)
1. 
Al fine di consentire agli operatori del settore di affrontare gli effetti di medio periodo della crisi provocata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli anni dal 2022 al 2024, la tassa automobilistica regionale per le autovetture adibite a servizio pubblico di piazza e per quelle adibite a servizio di noleggio con conducente può essere corrisposta, senza maggiorazione di sanzioni, interessi o oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, oltre la scadenza ordinaria di pagamento, purchè entro il 31 ottobre 2025, fermo restando che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Art. 5. 
(Erogazione di un contributo straordinario al Comune di Ceva)
1. 
Nella missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza), programma 03.02 (Sistema integrato di sicurezza urbana), titolo 1 (Spese correnti), è iscritto per l'esercizio 2022 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 in un apposito capitolo uno stanziamento di euro 50.000,00 da erogare al Comune di Ceva, al fine di sostenere il servizio di Posto avanzato per le attività di Polizia amministrativa.
Art. 6. 
(Erogazione di un contributo straordinario all'Ente di governo d'ambito n. 1 ''Verbano, Cusio, Ossola e Pianura Novarese'')
1. 
Nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.04 (Servizio idrico integrato), titolo 2 (Spese in conto capitale), è iscritto, in un apposito capitolo per l'esercizio 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, uno stanziamento di euro 488.300,12 da erogare all'Ente di governo d'ambito n. 1 ''Verbano, Cusio, Ossola e Pianura Novarese'' (EgATo 1), a titolo di rimborso delle anticipazioni effettuate dal medesimo per la realizzazione degli interventi relativi ad opere igienico-sanitarie in territorio montano, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) e della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche), nell'ambito dell'Accordo sottoscritto, in data 12 giugno 2017, tra la Regione Piemonte, l'Ente di governo d'ambito EgATo 1 e la Comunità montana delle Valli dell'Ossola.
Art. 7. 
(Erogazione di un contributo ordinario alle articolazioni regionali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra)
1. 
La Regione, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei mutilati ed invalidi di guerra e loro congiunti e delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra, nonché di coloro che in servizio nelle Forze armate hanno perduto la vita nel compimento del dovere durante il servizio di leva, la lotta ad ogni forma di eversione e terrorismo e nell'espletamento di missioni in nome e per conto delle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce, concede un contributo ordinario annuo in favore delle articolazioni regionali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.
2. 
La Giunta regionale, con successivo atto amministrativo, informata la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi per le singole associazioni di cui al comma 1.
3. 
Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato a consentire alle stesse associazioni di perseguire i propri compiti istituzionali di preminente rilievo sociale e culturale, sia associativi che di rappresentanza, patrocinio e tutela dei rispettivi aderenti.
4. 
I soggetti beneficiari devono annualmente rendicontare le spese sostenute e stilare un programma dettagliato delle attività.
5. 
Per l'attuazione del presente articolo, è prevista una spesa pari ad euro 30.000,00, per ciascun esercizio finanziario, iscritta in un apposito capitolo nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
Art. 8. 
(Candidatura della Città di Torino a sede dell'Eurovision Song Contest 2022)
1. 
Al fine di sostenere l'assegnazione alla Città di Torino dell'organizzazione dell'evento musicale internazionale Eurovision Song Contest 2022, è iscritto uno stanziamento straordinario di spesa di euro 2 milioni in un apposito capitolo nella missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 1 (Spese correnti) nell'esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
Art. 9. 
(Interventi a favore del recupero di Villa Melano a Rivoli)
1. 
Ai sensi del Protocollo d'intesa sottoscritto fra la Regione Piemonte, la Città di Rivoli, Villa Melano S.p.a. e l'Associazione Castello di Rivoli-Museo d'arte contemporanea per il recupero e la valorizzazione del complesso architettonico della Villa Melano e delle nuove pertinenze, nelle more della sottoscrizione dello specifico accordo di programma fra la Regione Piemonte e la Città di Rivoli, è previsto un intervento di euro 20.000,00 per l'anno 2021 a favore della Città di Rivoli, quale contributo per gli oneri relativi alle misure di sicurezza, sorveglianza e pulizia dell'area interessata, iscritto in un apposito capitolo nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
Art. 10. 
(Adeguamento della modellistica per la presentazione dei conti giudiziali)
1. 
In attuazione dell'articolo 139, comma 3, dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell' articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), la Giunta regionale è autorizzata ad adeguare le modalità di presentazione dei conti giudiziali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato.
Art. 11. 
(Salone internazionale del libro di Torino)
1. 
Al fine di sostenere la realizzazione del progetto di promozione della lettura denominato Salone Internazionale del libro di Torino, è già iscritto nella missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 05.02 (Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (Spese correnti), capitolo 182890 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 uno stanziamento per l'esercizio 2022 di euro 1.300.000,00 e per l'esercizio 2023 di euro 1.300.000,00, da erogare alla Fondazione Circolo dei lettori con sede in Torino, quale ente che programma e gestisce la manifestazione Salone Internazionale del libro di Torino.
[1]
Art. 12. 
(Contributo di solidarietà per attività a carattere sociale, socio-assistenziale e sociosanitario)
1. 
La Regione a valere sull'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023:
[2]
a) 
riconosce un contributo straordinario ed una tantum di euro 250.000,00 al Sermig Arsenale della pace di Torino per gli interventi straordinari messi in essere a favore delle persone più fragili ed in particolare delle persone senza dimora in notevole difficoltà durante la pandemia;
b) 
integra le risorse finanziarie trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale terzo settore per euro 400.000,00, al fine di sostenere le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le loro articolazioni territoriali, le reti associative e la fondazione del Terzo settore per porre fine ad ogni forma di povertà, fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, ed opportunità di apprendimento permanente per tutti nonché ridurre le ineguaglianze;
c) 
integra le risorse destinate alle associazioni pro loco per euro 600.000,00 per sostenere l'attività di animazione dei territori, divenuta particolarmente onerosa per il rispetto delle norme anti Covid-19;
d) 
integra le risorse destinate al Fondo di protezione civile per le associazioni di volontariato per euro 1.250.000,00.
Art. 13. 
(Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese e schemi di bilancio allegati)
1. 
Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui all'allegato 1 per le entrate e di cui all'allegato 2 per le spese.
2. 
Sono, inoltre, approvati i seguenti allegati:
a) 
il quadro generale delle variazioni di entrata e spesa per titoli ed il quadro riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli, per gli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
b) 
il prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
c) 
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
d) 
la variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere per le entrate e le spese (allegato 6).
Art. 14. 
(Norma finanziaria)
1. 
Gli oneri di cui agli articoli da 3 a 12 trovano copertura nell'ambito delle variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'articolo 13.
Art. 15. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 dicembre 2021
Alberto Cirio


Note:

[1] rettifica mero errore materiale pubblicata sul suppl. 3 del BURP n. 3 del 20/01/2022: "al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 33/2021, dopo le parole 'Al fine di sostenere la realizzazione del progetto di promozione della lettura denominato Salone Internazionale del libro di Torino, è' si aggiunge la parola 'già'."

[2] Nel comma 1 dell'articolo 12 le parole "in accordo con le rappresentanze sindacali dei propri dirigenti che devolvono allo scopo parte dei fondi contrattuali loro destinati a carattere sociale, socioassistenziale e sociosanitario," sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 5 del 2022.