Legge regionale n. 32 del 15 dicembre 2021  ( Versione vigente )
Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).
(B.U. 16 dicembre 2021, 2° suppl. al n. 50)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) dopo le parole "
in materia di sicurezza
" sono inserite le seguenti: "
e in adeguamento all' articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell' articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali),
".
2. 
All' articolo 1, comma 1, della l.r. 2/2009 dopo le parole "
da fondo,
" sono inserite le seguenti: "
ai sensi dell' articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione).
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili e di sviluppo montano ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità, nonché di garantire la salvaguardia ambientale e paesaggistica e la riduzione del consumo del suolo, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica delle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità, nonché allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane.
".
Art. 3. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Sono definite aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico ove possono essere realizzati piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate, sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve snowboard, lo sci da fondo, la slitta, lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Fanno parte delle aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, piscine naturali ed eventuali altre attrezzature da individuare con deliberazione della Giunta regionale.
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
1 bis.
All'interno delle aree sciabili di cui al comma 1, per aree sciabili attrezzate si intendono: le superfici innevate anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve e più precisamente, le aree su cui sono ubicati gli impianti a fune, per la sola parte delle stazioni e della linea ricompresa fra i franchi laterali degli stessi, i sedimi delle piste da sci di cui al comma 2, esclusa la lettera f), e quelli delle opere complementari a esse collegate come previste al comma 1.
".
3. 
Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali le piste che, al pari delle infrastrutture di cui al comma 1, sono da considerarsi di interesse pubblico, si suddividono nelle seguenti tipologie:
a)
piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati; nello specifico trattasi di tracciato, palinato ai sensi dell'articolo 23, delimitato dal bordo esterno della battitura quando battuto e dalla linea teorica di congiunzione tra le paline quando non battuto, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
b)
piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati, preparati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
c)
piste per altri sport sulla neve, quali la slitta, lo slittino e lo snowtubing: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati, normalmente accessibili, palinate o delimitate lateralmente, dotate di segnaletica e controllate;
d)
snowpark: aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci, lo snowboard, nonché alla pratica del boardercross e dello skicross; trattasi di tracciati con caratteristiche miste finalizzati alle evoluzioni tipiche di tali tecniche e destinati esclusivamente agli utenti provvisti di sci e snowboard, normalmente accessibili e preparati, palinati o delimitati lateralmente, dotati di segnaletica e controllati;
e)
percorsi di trasferimento: tracciati che collegano aree sciabili e di sviluppo montano differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici;
f)
percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell'area sciabile e di sviluppo montano attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e comunicato ai fini divulgativi e informativi all'utenza normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all'articolo 30;
g)
piste per il salto con gli sci: aree riservate e dotate di trampolini per il salto con gli sci, accessibili, preparate, dotate di segnaletica e normalmente presidiate e controllate;
h)
pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile.
".
4. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2009 sono aggiunti i seguenti: "
2 bis.
All'interno delle aree sciabili attrezzate aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, quali snowpark, che devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, regolarmente mantenute; tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato; è facoltà del gestore prevedere l'obbligo di ulteriori protezioni per i frequentatori.
2 ter.
Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al d.lgs. 40/2021 .
2 quater.
Fatto salvo il rispetto morfologico dei tracciati delle piste realizzati in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti autorizzativi delle stesse, la preparazione e l'allestimento per l'esercizio al pubblico avvengono, sulla base del progetto autorizzato, in funzione delle condizioni climatiche e dell'innevamento localmente presenti.
".
Art. 4. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
I comuni, sentiti i gestori, propongono con propria deliberazione alla Regione le aree sciabili e di sviluppo montano dagli stessi individuate, in coerenza con la pianificazione regionale all'interno delle quali evidenziano:
a)
le aree sciabili e di sviluppo montano già attrezzate e quelle eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o di riordino;
b)
le aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate, destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse;
c)
le nuove aree sciabili e di sviluppo montano;
d)
le zone nelle quali sia possibile la realizzazione dei bacini idrici necessari per l'innevamento programmato;
e)
le variazioni delle aree sciabili e di sviluppo montano precedentemente individuate;
f)
le aree destinate, durante il periodo estivo, alla pratica di attività ludico-sportive e ricreative.
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Le aree definite dal presente articolo, comprensive della segnaletica, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale con l'indicazione al loro interno delle piste da sci e di raccordo dotate dei requisiti di cui all' articolo 8 del d.lgs. 40/2021 .
".
Art. 5. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
3.
Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e delle necessità di ammodernamento e miglioramento degli impianti e delle piste, fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal piano regolatore generale comunale (PRGC), non è consentito realizzare recinzioni fisse e piantumazioni, né effettuare nuove edificazioni, compresi solarium o dehors fissi a carattere permanente, fuori terra ad una distanza inferiore a venti metri dal confine esterno su entrambi i lati degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 novembre 2012, n. 337 (Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 , di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE ), delle attrezzature complementari e delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e), g); nel caso in cui l'impianto di risalita interferisce con il centro o nucleo abitato, le distanze minime da rispettare sono quelle stabilite dal decreto direttoriale 337/2012, dal codice civile e dal PRGC. Le limitazioni di cui al presente comma si applicano all'interno dell'area sciabile sino al confine della stessa così come individuata dal comune; all'esterno dell'area sciabile vige la regolamentazione urbanistica comunale, la quale non può prevedere nuove edificazioni fuori terra ad una distanza inferiore minima di ventri metri dalle piste; si applica il comma 4 bis agli edifici esistenti ricadenti entro la medesima distanza.
".
2. 
Il comma 4 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
4.
Nelle fasce di rispetto di cui al comma 3 è consentita la ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 20 per cento del volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o sul filo di fabbricazione esistente, o sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. In ogni caso, le ristrutturazioni e gli ampliamenti sono realizzati in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 all'interno degli ambienti abitativi. All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma è consentito realizzare le infrastrutture, gli accessori e le pertinenze di cui all'articolo 4, comma 1.
".
3. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 5 bis della l.r. 2/2009 sono inseriti i seguenti: "
4 bis.
Nei casi in cui la fascia di rispetto delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), c), d), e), g) e delle attrezzature complementari interferisce con il centro o nucleo abitato di cui al comma 3, gli ampliamenti degli edifici in essa ricadenti, anche superiori al 20 per cento del volume esistente, se previsto dal PRGC, sono realizzati in modo da non ridurre la distanza tra il filo di fabbricazione e le piste o le attrezzature complementari.
4 ter.
Costituisce filo di fabbricazione esistente il perimetro dell'area occupata da fabbricati o da solarium o dehors fissi e a carattere permanente esistenti, legittimamente realizzati e in aderenza all'edificio principale. E' facoltà dei comuni individuare ulteriori limitazioni nell'individuazione dei fili di fabbricazione. In caso di ampliamento degli edifici esistenti sul filo di fabbricazione di solarium o dehors fissi, non è consentita una ulteriore realizzazione di tali strutture che sposti il filo di fabbricazione originario.
".
4. 
Al comma 6 dell'articolo 5 bis le parole "
commi 2, 3, 4 e 5
" sono sostituite dalle parole "
commi 2, 3, 4, 4 bis e 5
".
Art. 6. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
Le piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d), normalmente adibite alla pratica non agonistica dello sci di discesa nelle sue varie articolazioni, dello snowboard e dello sci di fondo, o parti di esse, possono essere riservate allo svolgimento di allenamenti e competizioni agonistiche, secondo le disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Fédération internationale de ski (FIS). In tal caso le aree interessate sono chiuse al pubblico per la durata della competizione. Gli organizzatori di gare autorizzate sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'uso agonistico.
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'art. 6 della l.r. 2/2009 sono inseriti i seguenti: "
2 bis.
Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici:
a)
devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali;
b)
devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati;
c)
presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a 3,50 metri, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati;
d)
se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 metri.
2 ter.
Per le piste già individuate, realizzate nelle aree sciabili attrezzate, alla data di emanazione del d.lgs. 40/2021 non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 2 bis, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.
".
Art. 7. 
(Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 )
1. 
Dopo l' articolo 6 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
Art. 6 bis.
(Piste di allenamento)
1.
All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico, nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano già occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.
2.
Le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitate dal gestore degli impianti, il quale provvede alla messa in sicurezza e alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione delle piste di allenamento e la responsabilità nello svolgimento degli allenamenti spetta all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento. Gli organizzatori di allenamenti autorizzati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per l'uso agonistico.
3.
Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno della pista di allenamento e percorrere la relativa discesa.
4.
La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.
".
Art. 8. 
1. 
L' articolo 11 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 11.
(Commissione consultiva e commissione tecnica)
1.
È istituita la Commissione consultiva, quale organo dell'amministrazione regionale, finalizzata all'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alla presente legge. La Commissione si riunisce, anche tramite video conferenza, almeno una volta all'anno su convocazione degli uffici regionali.
2.
La Commissione consultiva è composta da:
a)
quattro dirigenti dei settori regionali competenti;
b)
un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;
c)
un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;
d)
un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
e)
un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste;
f)
un rappresentante del Collegio regionale guide alpine italiane;
g)
un rappresentante della FISI;
h)
un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative presenti nella Regione e firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune o dei contratti collettivi territoriali, ove presenti;
i)
un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118;
j)
un esperto designato dal Club alpino italiano (CAI) Piemonte. k) un rappresentante dell'Associazione soccorso alpino e speleologico piemontese.
3.
Ai fini della classificazione delle piste, è istituita la Commissione tecnica così composta:
a)
almeno due esperti dei settori regionali competenti su indicazione dei dirigenti componenti la Commissione consultiva;
b)
un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;
c)
un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;
d)
il dirigente regionale del settore responsabile del procedimento di classificazione che la presiede.
4.
La Commissione tecnica esprime parere vincolante e motivato sulla domanda di classificazione accertando la conformità della domanda medesima rispetto ai parametri di cui all'articolo 8.
5.
I pareri della Commissione tecnica sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6.
Ai lavori della Commissione tecnica possono essere invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di singole questioni. La Commissione tecnica, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare, comunque entro i termini previsti, ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di classificazione.
7.
La Commissione tecnica, alla chiusura dei lavori, redige il verbale delle sedute.
8.
I componenti delle Commissioni di cui ai commi 1 e 3 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
9.
Le funzioni di segreteria delle Commissioni di cui ai commi 1 e 3 sono svolte dal personale regionale.
".
Art. 9. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2009 , dopo le parole "
percorsi naturalistici attrezzati,
" sono inserite le seguenti: "
e piscine naturali,
".
Art. 10. 
1. 
Al comma 1, lettera h), dell'articolo 15 della l.r. 2/2009 , dopo le parole "
percorsi naturalistici attrezzati,
" sono inserite le seguenti: "
e piscine naturali,
".
Art. 11. 
1. 
L' articolo 16 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 16.
(Gestore dell'area sciabile attrezzata)
1.
La funzione di gestore dell'area sciabile attrezzata è assunta dal titolare della gestione degli impianti di risalita ricompresi nella medesima, ai sensi della l.r. 74/1989 , che assume altresì la funzione di gestore delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d) e) e g) alle quali gli impianti sono funzionalmente collegati, ovvero dalle persone fisiche o giuridiche da esso delegate.
2.
Ai fini della sicurezza dello sciatore, l'apertura al pubblico di una pista è subordinata all'individuazione di un unico gestore, sulla base di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, e di un unico direttore della pista medesima, anche in presenza di più impianti serventi la medesima pista, ciascuno dei quali abbia un titolare differente.
3.
Per le piste di fondo tale funzione è assunta dal soggetto di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f).
".
Art. 12. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
Il gestore assicura agli utenti la pratica dell'attività sportiva e ricreativa in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo le previsioni di cui alla presente legge.
".
2. 
La lettera e) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
e)
disporre la chiusura della pista, su segnalazione del direttore della stessa, nel caso in cui essa non presenti le necessarie condizioni di agibilità e di sicurezza, quando sussista un pericolo di distacco di valanghe ovvero la pista presenti altri pericoli atipici, non rimossi o non neutralizzati. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui alla presente lettera comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 50.000,00;
".
3. 
Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è inserita la seguente: "
e bis)
proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi o segnalazioni della situazione di pericolo atipico, secondo quanto previsto all'articolo 21;
".
4. 
Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è inserita la seguente: "
f bis)
munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso, nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilità da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento;
".
5. 
La lettera i) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
i)
stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui alla presente lettera, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 200.000,00;
".
6. 
La lettera i bis) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
i bis)
comunicare all'utente l'obbligo del possesso della copertura assicurativa di cui all'articolo 32 comma 2. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree riservate allo sci di fondo, è tenuto a mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose;
".
7. 
La lettera j) del comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente: "
j)
fornire annualmente all'ufficio regionale di cui all'articolo 10, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti. I dati raccolti dalla Regione sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. La Regione utilizza i dati per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, con la possibilità di prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di messa in sicurezza delle predette piste e tratti;
".
Art. 13. 
1. 
L' articolo 19 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 19.
(Obblighi del direttore di pista)
1.
Il direttore di pista:
a)
promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;
b)
coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;
c)
coordina la propria attività e collabora con il responsabile del servizio di battitura e preparazione delle piste, ove presente;
d)
segnala senza indugio al gestore la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;
e)
indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;
f)
coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso;
g)
collabora con il gestore nella predisposizione del piano di gestione delle emergenze in caso di pericolo valanghe.
2.
I requisiti ed il percorso di abilitazione del direttore di pista sono disciplinati con provvedimenti della Giunta regionale.
".
Art. 14. 
1. 
Al comma 2 bis dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 , dopo le parole "
al servizio di soccorso
" sono aggiunte le seguenti "
su pista da discesa e da fondo
" e dopo le parole "
alla Federazione italiana sicurezza piste sci (FISPS) che hanno ottenuto l'abilitazione come soccorritore o pattugliatore nei corsi tenuti dalla Scuola regionale o nazionale FISPS, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della Regione
" sono aggiunte le seguenti "
nonché ad associazioni o organismi di volontariato regolarmente costituiti che abbiano svolto attività di soccorso nei comprensori sciistici della Regione negli ultimi dieci anni e che abbiano svolto i relativi corsi di aggiornamento.
".
2. 
Al comma 2 ter dell'articolo 20 della l.r. 2/2009 , dopo le parole "
soccorso su pista da discesa
" sono aggiunte le seguenti: "
e da fondo
".
Art. 15. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Il gestore delle piste provvede all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettere b), c), d), h). In particolare, ha l'obbligo di curare che le piste siano munite della prescritta segnaletica, conservino i requisiti tecnici e di sicurezza previsti, anche con l'impiego dell'innevamento programmato e di altre moderne tecniche a basso impatto ambientale volte a garantire l'adeguato innevamento delle piste ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera h). Al gestore compete la preparazione e la messa in sicurezza delle piste durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, l'ente competente o, in via sostitutiva, la Regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
Le piste non battute, o che presentano cattive condizioni di fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, possono essere aperte al pubblico, ma devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate con apposita palinatura di colore nero e secondo le modalità di cui al comma 3, a prescindere da quale sia il loro grado di difficoltà derivante dalla loro classificazione.
".
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
2 bis.
Le piste temporaneamente non battute, ma normalmente intrattenute, o che presentano cattive condizioni di fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, possono essere aperte al pubblico, ma devono essere segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.
".
4. 
Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
3.
Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo o richieda particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, l'ente competente o, in via sostitutiva, la Regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
".
5. 
Il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
5.
Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità, nonché durante le operazioni di battitura con mezzi meccanici.
".
Art. 16. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Il gestore assicura, sulle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta regionale, di concerto con il Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro a 200.000,00.
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
1 bis.
I gestori devono essere collegati con le Centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste da attivarsi immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati.
".
3. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "
7 bis.
I gestori individuano aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell' articolo 4, comma 5 bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74 .
".
Art. 17. 
1. 
Nella rubrica dell' articolo 23 della l.r. 2/2009 dopo le parole "
delle piste
" sono aggiunte le seguenti: "
di discesa
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista ed è altresì integrata con dischi posti ad intervalli di circa duecento metri recanti la denominazione o la numerazione della pista.
".
Art. 18. 
1. 
Dopo l' articolo 23 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
Art. 23 bis.
(Obblighi di delimitazione delle piste di fondo e di altre piste)
1.
Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:
a)
lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;
b)
lungo un bordo pista quando sono tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.
2.
La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.
3.
La palinatura può essere omessa:
a)
nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate;
b)
nei tratti in cui sono state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
c)
nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.
4.
La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
5.
Le piste per la slitta con lo slittino sono delimitate come le piste di discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro.
".
Art. 19. 
1. 
L' articolo 24 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 24.
(Obblighi di segnalazione sulle piste)
1.
Le piste di sci di discesa e di fondo sono dotate di apposita segnaletica a cura dei gestori delle stesse in conformità all' articolo 13 del d.lgs. 40/2021 .
2.
La segnaletica, realizzata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), ha lo scopo di fornire le necessarie indicazioni sull'agibilità e sulle caratteristiche delle piste.
3.
Le piste di discesa vengono segnalate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà come segue:
a)
piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a cinquanta metri in zone non delimitate e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;
b)
piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a cento metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento; apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti inferiori a cento metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;
c)
piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale o trasversale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento.
4.
Le piste di fondo sono suddivise in:
a)
pista facile, segnata in blu, avente:
1)
pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
2)
pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;
3)
lunghezza non superiore ai dieci chilometri;
4)
sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;
b)
pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:
1)
pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
2)
pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;
3)
lunghezza non superiore ai trenta chilometri;
4)
sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
5)
tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
c)
pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).
5.
È facoltà del gestore presentare motivata richiesta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui al comma 4 laddove ricorrono fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non, la consistenza del bordo pista.
6.
Le piste di slitta, slittino e parco giochi possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 3, lettera a), con larghezza minima di sei metri.
7.
Gli itinerari sciistici sono segnati in arancione e non vengono suddivisi secondo gradi di difficoltà.
8.
Ai gestori è consentito a scopi commerciali di indicare in verde le piste molto facili la cui pendenza longitudinale e trasversale non può superare il 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti in zone non delimitate.
9.
Ai fini dell'incremento del livello di sicurezza delle piste, la Regione autorizza le iniziative di incremento della larghezza delle stesse, ove fisicamente possibile, proposte dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 2 e all'articolo 16, comma 1, ad una larghezza ritenuta idonea e sufficiente, previa verifica della compatibilità paesaggistica se l'intervento ricade in ambito di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure della valutazione di incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 , laddove necessaria.
10.
La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 2; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante.
11.
In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà.
12.
Alla partenza di ogni impianto è apposto un cartello indicante il colore delle piste servite, sul quale è riportato il nome o il numero della pista, il grado di difficoltà, l'indicazione dell'apertura, della chiusura e l'orario di accesso.
13.
In corrispondenza dei principali accessi alle piste di fondo è indicato il relativo orario di apertura e chiusura.
14.
Gli accessi alle piste chiuse, anche temporaneamente, sono protetti, per l'intera larghezza, con idoneo mezzo di segnalazione preceduto dal segnale di divieto. La chiusura della pista è tempestivamente segnalata nella stazione a valle dell'impianto servente, nonché all'inizio della stessa ed alle biglietterie.
15.
In corrispondenza delle biforcazioni e degli incroci tra piste sono posizionati segnali riportanti la direzione, la denominazione e il grado di difficoltà delle piste interessate, nonché le destinazioni raggiungibili.
16.
Le piste non battute, quelle che presentano cattive condizioni del fondo o che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata ovvero l'utilizzo di attrezzature specifiche possono essere aperte al pubblico, ma sono segnalate in corrispondenza degli accessi e delle stazioni di partenza degli impianti di risalita serventi.
17.
La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.
18.
Il gestore non è responsabile nel caso di rimozione e alterazione della palinatura, della segnaletica e degli apprestamenti di sicurezza da parte di soggetti terzi o di eventi atmosferici.
19.
Nei luoghi di cui al comma 11 è fornita agli utenti ampia informazione sulle regole di comportamento stabilite dal d.lgs. 40/2021 e dal ''Decalogo comportamentale dello sciatore'' costituente l'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005.
20.
Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di contenere l'impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili e di sviluppo montano comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. È esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze, che si intende autorizzata, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
21.
La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 11 e 19 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.
".
Art. 20. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 2/2009 le parole "
Ferma restando l'applicazione dell' articolo 21 della l. 363/2003
" sono sostituite dalle seguenti: "
Ferma restando l'applicazione dell' articolo 29 del d.lgs. 40/2021
" e dopo le parole "
presente legge
" sono aggiunte le seguenti "
nonché i guardiaparco limitatamente all'interno delle aree protette.
".
Art. 21. 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "
6 bis.
Ai fini della valutazione delle circostanze del fatto e delle conseguenti responsabilità, in caso di incidente, tutta l'attrezzatura utilizzata dai soggetti coinvolti è verificata ai sensi di quanto previsto all'articolo 32, comma 5.
".
Art. 22. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 28 le parole "
All'interno delle aree sciabili e lungo le piste
" sono sostituite dalle seguenti: "
Ai sensi dell' articolo 25 del d.lgs. 40/2021 , all'interno delle aree sciabili attrezzate
".
2. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 28 è sostituita dalla seguente: "
b)
i mezzi meccanici adibiti alla manutenzione degli impianti, alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell'orario di apertura al pubblico ovvero, nell'ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni;
".
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 2/ 2009 , sono inseriti i seguenti: "
2 bis.
Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, i soggetti privati che conducono mezzi meccanici per finalità non attinenti alla preparazione e al mantenimento delle condizioni di sicurezza delle piste su percorsi autorizzati ai sensi del presente articolo, sono responsabili di tale attività nei confronti propri e di terzi, ivi compresi i gestori delle piste.
2 ter.
I gestori delle piste di sci e i comuni competenti per territorio non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi autorizzati ai sensi del comma 2 bis.
".
Art. 23. 
1. 
L' articolo 28 bis della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 28 bis.
(Attività di volo in zone di montagna)
1.
Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e la difesa dall'inquinamento acustico, nelle zone della Regione site ad altitudine superiore a 800 metri sul livello del mare, pari a 2625 piedi, l'atterraggio e il decollo di aeromobili a motore, nonché il sorvolo delle stesse a quote inferiori a 500 metri, pari a 1.640 piedi dal suolo, sono soggetti ad autorizzazione.
2.
Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal comune competente per territorio o dall'Unione montana di comuni, se delegata, fermo restando:
a)
il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di conservazione e gestione della fauna selvatica se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le oasi di protezione della fauna di cui all' articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), volto altresì a contribuire all'individuazione delle rotte e delle aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero in relazione ai territori interessati;
b)
l'autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio, interessano le aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e le aree della rete Natura 2000, nel rispetto delle misure di tutela e conservazione della biodiversità e delle procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge regionale;
c)
il rispetto delle finalità e delle misure di tutela ambientale se il decollo, il sorvolo o l'atterraggio interessano le restanti aree della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 .
3.
Ai fini dell'applicazione del comma 2, i decolli avvengono da aviosuperfici ed elisuperfici di base e di recupero identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, dandone comunicazione ai soggetti competenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
4.
Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'atterraggio in quota è consentito esclusivamente in aree identificate nel rispetto della normativa vigente e individuate con apposito provvedimento dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, dandone comunicazione ai soggetti competenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
5.
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure di valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 , nonché l'autorizzazione del comune competente per territorio o dell'unione montana dei comuni, se delegata, il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuori pista degli sciatori trasportati, di seguito denominato eliski, è consentito, esclusivamente nei comuni sul cui territorio insistono impianti di risalita o di innevamento programmato attivi ovvero nei comuni dove veniva svolta l'attività di eliski sino alla data del 30 giugno 2016, nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 maggio di ogni anno in tutte le piazzole autorizzate, comunicando preventivamente alle stazioni locali del soccorso i dati relativi di cui al comma 9, lettere b), c), d). I voli di interconnessione fra i comuni nei quali è attiva la pratica di eliski sono regolamentati con specifico accordo fra i soggetti interessati nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
6.
Fatte salve le altre disposizioni di cui al presente articolo, l'attività di eliski è consentita nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 e nelle aree della rete Natura 2000, previa autorizzazione del soggetto gestore e effettuazione della procedura di valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 .
7.
Le piazzole già utilizzate ed autorizzate per l'attività di eliski alla data del 30 giugno 2016, qualora giudicate negativamente nell'ambito di procedure di valutazione di incidenza nelle annualità successive fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 'Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna' e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 'Attuazione dell' articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali') approvata dal Consiglio regionale in data 1° dicembre 2021, possono essere nuovamente individuate ai sensi del presente articolo, previo l'espletamento di una nuova procedura di valutazione di incidenza.
8.
L'eliski è regolamentato da apposita convenzione onerosa stipulata fra il soggetto che offre al pubblico il servizio di eliski, individuato nel rispetto della legislazione vigente, e il comune competente per territorio o l'unione montana di comuni, se delegata, che ne dà comunicazione alla Regione e agli organi di vigilanza. I proventi derivanti dalla convenzione sono impiegati dal comune sul territorio per le finalità di cui alla presente legge.
9.
La convenzione di cui al comma 8 contiene, in particolare:
a)
il numero massimo di voli giornalieri e di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività determinato dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata. Gli elicotteri sono dotati di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'annesso 16, volume 1, dell'International Civil Aviation Organization (ICAO) o di norme equivalenti, nonché conformi a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporto aereo ed elicotteristico;
b)
l'individuazione delle piazzole di decollo e di atterraggio e gli itinerari di volo determinati dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata. Gli itinerari sono percorsi nel rispetto del concetto di crociera silenziosa quale modalità per il contenimento del rumore e delle condizioni meteorologiche locali, con possibilità per il comandante dell'aeromobile di adattare le rotte alle stesse, al fine di ridurre i fattori di rischio da ciò derivanti;
c)
le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile nelle operazioni di soccorso;
d)
il calendario di esercizio della pratica dell'eliski determinato dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata, nonché i relativi orari di svolgimento. Il calendario deve prevedere nei giorni festivi tra quelli autorizzati per eliski, da riservare ai praticanti lo sci - escursionismo o con racchette da neve, escludendo sugli stessi percorsi il sorvolo dell'elicottero;
e)
il piano di monitoraggio, limitatamente alle attività che interessano, direttamente e indirettamente, le aree della rete Natura 2000 e le oasi di protezione della fauna di cui all' articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 157/1992 , contenente le metodologie, le componenti e gli indicatori. Il piano, redatto dall'ente concedente e con spese a carico del gestore del servizio di eliski, valuta le eventuali conseguenze negative derivanti dalla pratica dell'eliski sulla dinamica delle popolazioni della fauna alpina protetta presente nei territori interessati. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate entro il 20 settembre di ogni anno dal comune o dall'unione montana di comuni, se delegata, ai soggetti competenti di cui al comma 2, lettere a) e b), alla Regione e agli organi di vigilanza. Allo scadere dell'autorizzazione di cui al comma 2 viene consegnata la relazione consuntiva dell'attività svolta;
f)
il monitoraggio del manto nevoso nelle zone di attività è effettuato prima della discesa fuoripista dai maestri di sci o dalle guide alpine; il gestore del servizio di eliski pubblica sul proprio sito internet, per ogni giorno di attività, il link al bollettino ufficiale valanghe di ARPA Piemonte.
10.
Gli sciatori che si avvalgono del servizio di eliski devono essere muniti di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, quali l'apparecchio di ricerca dei travolti in valanga (ARTVA), la pala e la sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso e sono sempre accompagnati:
a)
sull'aeromobile da un maestro di sci o da una guida alpina;
b)
in discesa da maestri di sci o da guide alpine, in numero tale da garantire la massima sicurezza agli sciatori a seconda delle difficoltà dei tracciati e delle condizioni meteorologiche e del manto nevoso, fermo restando che non è richiesta la tracciatura dei percorsi con sistemi GPS e che nella discesa sui tracciati fuori pista vanno ridotti i fattori di rischio.
11.
Le previsioni dei piani di volo sono preventivamente comunicate dal gestore del servizio di eliski al comune competente per territorio o all'unione montana di comuni, se delegata, e agli organi di vigilanza. Al termine delle operazioni, il gestore comunica ai medesimi soggetti i piani di volo effettuati e i dati di dettaglio della giornata, comprensivi delle condizioni meteo e nivologiche riscontrate. I piani di volo e i conseguenti dati di dettaglio sono successivamente inviati dal comune competente per territorio o dall'unione montana di comuni, se delegata, agli organi di vigilanza e agli enti di gestione delle aree naturali protette, se interessati ai sensi del comma 13.
12.
L'autorizzazione all'attività di eliski di cui al comma 2 ha validità di tre anni ed è rinnovabile se permangono le condizioni autorizzative e se le risultanze dell'attività di monitoraggio naturalistico redatte allo scadere dell'autorizzazione non dimostrano un'incidenza ecologica significativa, né fattori di pressione rilevanti sugli habitat e sulle specie tutelate nei siti della rete Natura 2000 interessati, nonché nelle aree naturali protette di cui all' articolo 10 della l.r. 19/2009 .
13.
I comuni competenti per territorio e le unioni montane di comuni che hanno emesso una autorizzazione e una convenzione per la pratica dell'eliski in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 'Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna' e adeguamento al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 'Attuazione dell' articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali') approvata dal Consiglio regionale in data 1° dicembre 2021, si adeguano alle disposizioni del presente articolo. Fino all'adeguamento rimangono valide le autorizzazioni in corso.
14.
Fatte salve le misure di tutela e conservazione della rete ecologica regionale di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 , le procedure di valutazione di incidenza di cui all'articolo 43 della medesima legge e le relative autorizzazioni, il presente articolo non si applica:
a)
ai servizi di trasporto di suppellettili, materiali e manodopera finalizzati ad attività di lavoro in montagna e di animali da pastorizia;
b)
ai servizi inerenti alla gestione tecnica dei rifugi alpini e delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui all'articolo 4, comma 1;
c)
agli aeromobili utilizzati, su apposita disposizione della pubblica amministrazione, per esigenze pubbliche, per finalità istituzionali o per cause comunque riconosciute di pubblica utilità;
d)
ai voli di addestramento ed allenamento dei piloti.
15.
Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli aeromobili impiegati per esigenze di ordine pubblico, attività di soccorso e protezione civile, nonché sicurezza pubblica e sicurezza connessa alla gestione degli impianti e delle piste da sci.
16.
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e le procedure di valutazione d'incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 , nonché l'autorizzazione del comune competente per territorio o dell'unione montana dei comuni, se delegata, sono ammessi:
a)
i voli da effettuarsi per il solo recupero dei capi abbattuti della specie cervo. Il servizio è consentito nei soli giorni in cui è autorizzato il prelievo venatorio dalle ore 10,00 alle ore 17,00. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il recupero entro le ore 17,00, fermo restando che la chiamata dell'elicottero dovrà avvenire comunque entro le ore 17,00, è autorizzato il recupero entro il giorno successivo. I capi abbattuti devono essere elitrasportati per mezzo di idonei dispositivi di contenimento di trasporto degli animali tali da impedirne la vista durante il trasporto stesso. Il cacciatore, dopo la cattura, deve avvisare la guardia del comprensorio o azienda e la polizia provinciale. È fatto obbligo di comunicare le coordinate di prelievo del capo abbattuto al fine di limitare la tempistica di volo. Compatibilmente con quanto previsto dalle normative di navigazione aerea dell'aeromobile, il sorvolo delle zone di protezione speciale (ZPS) ovvero delle zone speciale di conservazione (ZSC) deve essere limitato allo stretto necessario per il prelievo del capo. Al fine del recupero dei capi abbattuti è necessaria la valutazione di incidenza solo ed esclusivamente nei casi in cui sia necessario l'atterraggio; diversamente, allorquando il recupero dei capi abbattuti avvenga senza atterraggio, nella modalità hovering, non è richiesta la valutazione d'incidenza. Rimane fermo il divieto di trasporto di cacciatori;
b)
i voli a servizio di strutture alberghiere, turistico ricettive, abitazioni, rifugi, in quota, limitatamente al trasporto di persone oltre i settanta anni compiuti e di soggetti portatori di handicap, in aree di atterraggio preventivamente autorizzate ai sensi del comma 4;
c)
ai sorvoli, decolli e atterraggi per scopi collegabili a documentati motivi di ricerca scientifica.
17.
Eventuali ulteriori limitazioni possono essere disposte dal comune competente per territorio o dall'Unione montana di comuni, se delegata.
".
Art. 24. 
1. 
L' articolo 30 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 30.
(Sci fuori pista)
1.
L'amministrazione comunale, il concessionario e i gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).
2.
I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori delle piste e aree, come definite all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), lo fanno a proprio esclusivo rischio e pericolo anche lungo eventuali percorsi individuati e segnalati. I medesimi soggetti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni che vengono diffuse da enti pubblici o da altri soggetti autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi di abbigliamento e attrezzatura idonea, nonché, laddove per condizioni climatiche e della neve sussistono evidenti rischi di valanghe, a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3.
I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.
4.
Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.
5.
La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 150,00
".
Art. 25. 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della l.r. 2/2009 è aggiunto il seguente: "
6 bis.
I soggetti che utilizzano biciclette sui percorsi di cui al comma 5 e su tutte le aree non previste dal presente articolo, lo fanno a proprio rischio e pericolo. Gli stessi sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle informazioni diffuse dai soggetti competenti, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività.
".
Art. 26. 
1. 
Dopo l' articolo 31 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
Art. 31 bis
(Piscine naturali)
1.
Le piscine naturali, ubicate all'interno o all'esterno delle aree sciabili, sono bacini artificiali svuotabili e all'aperto, dotati di un fondo impermeabile e di una zona di rigenerazione e depurazione per i quali, diversamente dalle piscine convenzionali, non è ammessa la disinfezione dell'acqua mediante sostanze chimiche.
2.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente, approva un regolamento che provvede a definire i requisiti generali dell'installazione delle piscine naturali di cui al comma 1, le caratteristiche di qualità dell'acqua di riempimento e dell'acqua di vasca, i controlli interni ed esterni e le relative competenze.
".
Art. 27. 
1. 
L' articolo 32 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 32.
(Norme di comportamento)
1.
Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31 del d.lgs. 40/2021 , nonché delle regole previste nel ''Decalogo comportamentale dello sciatore'' di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005. Lo sciatore è tenuto altresì ad un'adeguata preparazione psico-fisica per prevenire i rischi connessi all'esercizio di tale pratica e quelli intrinseci dell'ambiente in cui si svolge.
2.
L'utilizzo delle piste di sci è subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che lo stesso può causare a terzi, ivi compreso il gestore. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.
3.
Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore.
4.
Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alla situazione ambientale, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose.
5.
Lo sciatore si astiene dal percorrere piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata e adegua la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, che deve essere mantenuta in efficienza secondo la buona regola dell'arte, alle condizioni ambientali, allo stato della pista e del manto nevoso, all'affollamento della stessa ed alla visibilità nel momento della percorrenza della pista medesima. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, seppur divelta dal vento, di pietre, di rami, di tratti ghiacciati o di irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni ambientali e atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di far in modo che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40 per cento, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 24, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. In generale, lo sciatore tiene una condotta tale da poter far fronte ai pericoli connessi con l'attività sciistica e alle insidie dell'ambiente montano; adotta, altresì, una linea di discesa tale da evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore che precede a valle, nonché che causi a sé medesimo o a terzi uscite dal tracciato della pista stessa nonché di incorrere in situazioni di possibile pericolo. La violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.
6.
Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre e deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista e sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa segnalando la presenza di un infortunato con mezzi idonei. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.
7.
In caso di sinistro chiunque è tenuto a prestare l'assistenza occorrente agli infortunati, ovvero a comunicare immediatamente il sinistro al gestore. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale , chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.
8.
Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa, dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino, è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo omologato. In caso di violazione il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 150,00. I caschi protettivi devono avere le caratteristiche tecniche di cui al d.lgs. 40/2021 . Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conformi alle caratteristiche tecniche stabilite è soggetto alle sanzioni di cui al d.lgs. 40/2021 .
9.
Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni. Sono sempre ammesse le specifiche attrezzature sciistiche ad uso delle persone con disabilità.
10.
È vietato percorrere a piedi le piste di sci e con le racchette da neve, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista di sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone l'agevole circolazione.
11.
In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
12.
La risalita di piste con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve o con qualsiasi altro mezzo è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione.
13.
In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità.
14.
È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche e gli apprestamenti di sicurezza.
15.
L'attività praticata nelle aree di cui all'articolo 31 durante il periodo estivo è assimilata all'attività sciistica e gli utenti delle stesse sono soggetti, per quanto compatibili, alle norme di comportamento del presente articolo.
16.
Nel caso di scontro fra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
17.
Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli sciatori sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.
18.
È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Quando gli accertamenti qualitativi hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall' articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00.
".
Art. 28. 
1. 
L' articolo 35 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 35.
(Sanzioni)
1.
Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a)
da euro 10.000,00 a euro 50.000,00 per la realizzazione, anche parziale, di piste di sci permanenti in mancanza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12;
b)
da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 13 o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
c)
da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5 bis, commi 3 e 4, o stabilite da provvedimenti attuativi della presente legge;
d)
da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2;
e)
da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3;
f)
da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), c), e d);
g)
da euro 40,00 a euro 250,00, a carico dell'utente, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, relative al possesso di un'assicurazione per responsabilità civile;
h)
da euro 5.000,00 a euro 10.000,00 per ciascuna violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 28, salvo quanto diversamente previsto alla lettera i);
i)
euro 10.000,00 a carico degli organizzatori di eventi o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di motoslitte al di fuori delle aree o percorsi non preventivamente individuati e autorizzati ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera c), secondo periodo, incrementata di euro 1.000,00 per le manifestazioni fino a cinquanta partecipanti, di euro 1.500,00 per le manifestazioni da cinquantuno a cento partecipanti, di euro 2.000,00 per le manifestazioni da centouno a duecento partecipanti, di euro 3.000,00 per le manifestazioni con più di duecento partecipanti. La stessa sanzione si applica agli organizzatori in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite ai fini dello svolgimento delle manifestazioni e in caso di mancato ripristino ambientale dello stato dei luoghi;
j)
da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ogni singolo addetto, per la violazione delle disposizioni inerenti il percorso di formazione degli addetti di cui all'articolo 20, comma 2 e delle disposizioni in materia di cui agli articoli 33 e 33 bis.
2.
In attuazione dell' articolo 33 comma 1 del d.lgs. 40/2021 , in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a)
da euro 40,00 a euro 250,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, lettere h bis), i bis), j) e k) e di cui all'articolo 22, comma 3;
b)
da euro 100,00 a euro 250,00 per la parziale o non idonea osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24;
c)
da euro 100,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b) e c);
d)
da euro 400,00 a euro 2.500,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a);
e)
da euro 400,00 a euro 2.500,00 per l'utilizzo di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), primo periodo;
f)
50,00 euro per metro quadro di terreno innevato per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3;
g)
da euro 100,00 a euro 450,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4;
h)
da euro 50,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, con riferimento alle violazioni degli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del d.lgs. 40/2021 ;
i)
da euro 250,00 a euro 500,00 per l'omessa esibizione del titolo di viaggio, cosiddetto skipass, di cui all'articolo 32, comma 3, o per l'esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa;
j)
da euro 50,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4;
k)
da euro 150,00 a euro 240,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4;
l)
da euro 100,00 a euro 150,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11, 12 e 14.
3.
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal comune sul cui territorio si trova la pista di sci; per le piste che si estendono sul territorio di più comuni, è competente l'unione montana di comuni di riferimento. Le modalità e i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore. Le sanzioni possono essere accertate e irrogate, oltre che dai soggetti già titolati, anche da altri dipendenti del comune o dell'unione montana di comuni, ai quali il sindaco o il presidente dell'unione montana ha conferito tale compito; tali dipendenti sono individuati tra coloro che hanno frequentato con profitto uno specifico corso di formazione, della durata di almeno dodici ore, organizzato dalle medesime amministrazioni, avente ad oggetto la presente legge nonché l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative, finalizzato alla richiesta del decreto di guardia particolare giurata.
4.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5.
Se la violazione delle disposizioni sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2 è posta in essere da un cittadino di nazionalità straniera, è consentito al trasgressore di effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all' articolo 16 della l. 689/1981 .
6.
Le sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi 1 e 2, vengono aggiornate in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.
7.
Il gestore delle piste, ai fini del controllo del regolare utilizzo dei biglietti e abbonamenti per la risalita, ha facoltà di richiedere, anche tramite personale a ciò delegato, l'esibizione dei titoli di viaggio. In caso di esibizione di un titolo di viaggio non in corso di validità o riconducibile a persona diversa, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettera i), è sempre disposto l'immediato ritiro del titolo di viaggio. In caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.
8.
In caso di violazione delle prescrizioni in materia di utilizzo e conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati, che comportano le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2, lettere d) ed e), è sempre disposto il sequestro amministrativo del mezzo.
9.
Nei casi in cui per l'utilizzo delle piste di sci di fondo è richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso, allo sciatore che ne è sprovvisto è comminata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il prezzo del biglietto medesimo.
10.
Se il fatto non costituisce reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28 bis si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a)
per l'effettuazione di voli in zona di montagna privi di autorizzazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 28 bis o per tutti coloro che gestiscono il servizio di eliski senza autorizzazione o senza la prescritta convenzione di cui al comma 8 del medesimo articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00 a carico del soggetto che gestisce il trasporto aereo o il servizio di eliski, incrementata di euro 500,00 per ogni persona trasportata;
b)
in caso di accompagnamento in discesa fuori pista di sciatori trasportati nell'ambito di un servizio di eliski in violazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 a carico dell'accompagnatore incrementata di euro 100,00 per ogni persona accompagnata;
c)
in caso di inosservanza delle modalità di svolgimento del servizio di eliski di cui al comma 6 o degli obblighi indicati nella convenzione ai sensi del comma 8, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 a carico del soggetto che gestisce il servizio di eliski;
d)
per la violazione delle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 28 bis in relazione alle dotazioni previste per garantire un idoneo intervento di soccorso e autosoccorso, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 a carico dell'accompagnatore.
11.
In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10 sono raddoppiate. In seguito a due infrazioni dei divieti di cui al comma 10, lettere a) e c), il soggetto che gestisce l'attività di trasporto aereo o di eliski responsabile delle violazioni è sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di volo in zone di montagna prevista dall'articolo 28 bis.
12.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 10 sono irrogate e riscosse dal comune competente per territorio. Il comune trasferisce annualmente agli enti regionali di gestione delle aree naturali protette, di cui all' articolo 12 della l.r. 19/2009 , il 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni accertate all'interno delle aree della rete ecologica regionale, di cui all' articolo 2 della l.r. 19/2009 , gestite dai soggetti medesimi.
13.
Ferme restando le norme di carattere penale, per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28 bis, comma 13, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente in caso di attività condotte in assenza della procedura di valutazione di incidenza di cui all' articolo 43 della l.r. 19/2009 o in difformità del giudizio di valutazione di incidenza.
14.
In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 13 sono raddoppiate.
15.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 13, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.
".
Art. 29. 
1. 
L' articolo 38 della l.r. 2/2009 è sostituito dal seguente: "
Art. 38.
(Definizione di microstazioni)
1.
Oltre alle stazioni di sci di fondo, sono definite microstazioni, nell'ambito delle stazioni di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, le aziende che soddisfano almeno due dei seguenti criteri:
a)
un numero di impianti, tappeti esclusi, inferiore a nove e un numero di chilometri di pista inferiore a venti;
b)
un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente addetto all'attività funiviaria inferiore a venticinque;
c)
un fatturato netto annuo da attività funiviaria inferiore a euro 3.500.000,00.
".
Art. 30. 
(Inserimento dell'articolo 38 bis nella legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 )
1. 
Dopo l' articolo 38 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
Art. 38 bis.
(Disposizioni a favore delle persone con disabilità)
1.
Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie:
a)
standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi;
b)
sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature;
c)
trasportati: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore.
2.
Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudica la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore.
3.
La funzione di accompagnatore può essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilità e iscritte nell'apposita sezione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore.
4.
Le persone con disabilità per essere facilmente individuate dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta «guida» sull'avambraccio riportata anche sul retro della giacca.
5.
Le persone con disabilità hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli sciatori normodotati.
6.
Gli sciatori normodotati in fase di discesa devono riservare alle persone con disabilità particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa.
7.
Le persone con disabilità utilizzano il casco ai sensi dell'articolo 32 comma 8. In caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare certificato attestante la relativa esenzione.
".
Art. 31. 
1. 
Ai commi 3 e 4 dell' articolo 49 della l.r. 2/2009 le parole "
A far data dal 1°gennaio 2004 e
" sono soppresse.
Art. 32. 
(Abrogazione dell' articolo 51 della l.r. 2/2009 )
1. 
Art. 33. 
(Inserimento dell'articolo 51 bis alla l.r. 2/2009 )
1. 
Dopo l' articolo 51 della l.r. 2/2009 è inserito il seguente: "
Art. 51 bis.
(Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici)
1.
Con l'obiettivo di qualificare sempre più l'offerta turistica nel campo degli sport invernali i parametri di cui al presente articolo devono considerare le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilità ambientale. La griglia di valutazione deve prevedere cinque categorie di qualità, da un ''fiocco bianco'' fino a cinque ''fiocchi.''.
"
Art. 34. 
(Disposizioni finali)
1. 
Le norme previste dal d.lgs. 40/2021 per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.
2. 
I gestori delle aree individuate ai sensi dell' articolo 4 del d.lgs. 40/2021 e degli impianti di risalita adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 40/2021 , gli impianti di risalita e le piste di sci alle prescrizioni stabilite dal decreto.
3. 
Al fine di adeguarsi alle norme del d.lgs. 40/2021 , i soggetti affidatari di impianti sciistici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 40/2021 , hanno facoltà di sottoporre all'ente affidante una domanda di revisione dei contratti concessori o di partenariato pubblico privato, comunque denominati, in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 40/2021 , mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, al fine di consentire:
a) 
il graduale recupero dei maggiori costi derivanti dall'applicazione delle norme del d.lgs. 40/2021 ;
b) 
l'integrale ammortamento degli investimenti effettuati o di quelli programmati;
c) 
il rimborso dell'indebitamento contratto, come eventualmente rimodulato per effetto di eventuali moratorie o agevolazioni concesse da parte degli istituti finanziatori.
Art. 35. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 36. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 dicembre 2021
Alberto Cirio