Legge regionale n. 29 del 29 novembre 2021  ( Versione vigente )
Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato).
(B.U. 02 dicembre 2021, 3° suppl. al n. 48)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 1 della regionale 8 giugno 1981, n. 20)
1. 
Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente: "
4.
Ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare, compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6, rideterminato sulla base degli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa. Tale costo è comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresì il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari. L'Ufficio di presidenza provvede ad aggiornare l'importo di cui al primo periodo nel caso di modifiche al parametro omogeneo individuato dalla Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito con legge n. 213 del 2012 .
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 3 ter dell'articolo 1 della legge regionale 01 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è sostituito dal seguente: "
3 ter.
Le risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 3 bis, non utilizzate in ciascun anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie per l'anno successivo e comunque:
a)
non oltre la fine del mandato del Presidente, del vice presidente e degli assessori della Giunta regionale, assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale;
b)
non oltre la fine della legislatura per i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale.
".
Art. 3. 
(Norma finale)
1. 
L'aggiornamento del parametro per la determinazione delle risorse per il personale dei gruppi consiliari sulla base degli aumenti contrattuali di cui all'articolo 1 della presente legge si applica anche alle risorse finanziarie da destinare all'utilizzo di tale personale relative all'anno 2021.
Art.4. 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 3, quantificati in 83.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2021 - 2023 si fa fronte con le risorse già iscritte all'interno della missione 01 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'', programma 01.01 ''Organi istituzionali'' del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023.
2. 
Dall'attuazione dell'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 novembre 2021
Alberto Cirio