Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014).
(B.U. 12 agosto 2021, 1° suppl. al n. 32)
La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello
Statuto , ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 9 della l.r. 1/2014
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) la cifra: "
" è sostituita dalla seguente cifra: "
".
52.602.844,20
56.185.378,52
2.
L'Allegato B di cui all'
articolo 9, comma 3, della l.r. 1/2014
è sostituito dall'allegato A della presente legge.
3.
Il
comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 1/2014 è sostituito dal seguente: "
Alla quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui al comma 2, pari a euro 26.301.422,05 per l'annualità 2021, a euro 26.301.422,05 per l'annualità 2022 ed euro 3.582.534,42 per l'annualità 2023 si fa fronte con le risorse già iscritte e disponibili nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. ".
4.
Art. 2.
(Clausola d'invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di aggiornamento del finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, per il periodo di transizione 2021/2022, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
Art. 3.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 agosto 2021
p. Alberto Cirio Il Vicepresidente Fabio Carosso