Art. 4.
1.
La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:
a)
realizza l'attività di programmazione per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo patologico nel contesto del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 6, anche tramite la sezione tematica sul GAP di cui all'articolo 10;
b)
assicura costantemente la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, mediante l'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze patologiche;
c)
promuove la conoscenza, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento degli esercenti, dei lavoratori dipendenti delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, degli operatori di polizia locale e delle altre forze dell'ordine coinvolte, degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, nonché degli operatori delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e degli sportelli welfare e dei volontari operanti nelle associazioni con riguardo al gioco d'azzardo patologico, mediante tutti gli strumenti di comunicazione disponibili;
d)
disciplina, con deliberazione della Giunta regionale, i corsi di formazione finalizzati alla prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, in particolare attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, favorendo, altresì, con lo stesso personale formato, la realizzazione di un test di verifica che permette una concreta valutazione del rischio di dipendenza, così come previsto dall'articolo 11, comma 2. I costi per i corsi di formazione degli esercenti e dei lavoratori dipendenti sono a carico dei datori di lavoro e devono essere svolti in orario lavorativo. I gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione, con cadenza biennale, da effettuarsi entro sei mesi dall'apertura dell'attività;
e)
sostiene gli enti del terzo settore che costituiscono gruppi di mutuo aiuto e auto-aiuto, consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie;
f)
svolge regolare attività di progettazione territoriale sociosanitaria sul fenomeno del gioco lecito e del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e gli enti locali;
g)
promuove le iniziative delle:
1)
associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco lecito e del gioco d'azzardo patologico, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;
2)
associazioni di categoria dei gestori di sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizza e vincola alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori, nonché al rispetto della legalità, al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;
h)
collabora con gli osservatori istituiti a livello regionale e nazionale, allo scopo di sviluppare, promuovere, incentivare e valorizzare metodiche di intervento e prevenzione a tutela dei cittadini più esposti.
2.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, pone in essere, a fini educativi, protocolli d'intesa con gli organi istituzionali competenti nelle materie di cui alla presente legge, al fine di contribuire alla diffusione della cultura della legalità nella popolazione giovanile e al recupero sociale e sanitario dei soggetti affetti da dipendenza da gioco.
3.
Fermo restando quanto previsto dalla
legge 17 agosto 1942, n. 1150
(Legge urbanistica), per le nuove aperture di cui all'articolo 16, i comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco, sale scommesse e punti per il gioco e delle relative pertinenze.
4.
La Regione, in collaborazione con gli enti locali, gli istituti scolastici, le ASL, gli enti e le associazioni operanti in Piemonte che si occupano di informazione e sensibilizzazione dei rischi nella pratica del gioco legale, promuove e sostiene regolarmente iniziative per la prevenzione del GAP volte, in particolare:
a)
all'informazione e all'educazione della popolazione sulle conseguenze derivanti dall'abuso patologico del gioco d'azzardo, anche con riferimento al gioco on line;
b)
a favorire la diffusione di una cultura del gioco rispettosa della salute del cittadino;
c)
a educare al gioco responsabile e alla sensibilizzazione dei rischi derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo nelle scuole della Regione;
d)
a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "Slot, no grazie!" di cui all'articolo 9, comma 1.