Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico)
(B.U. 10 giugno 2021, 4° suppl. al n. 23)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 15 della legge regionale 50/1981
)
1.
All'
articolo 15, secondo comma, della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico), le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
da un dirigente designato dal Difensore civico
dal dirigente competente, su delega del Difensore civico
Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 19 della legge regionale 50/1981
)
1.
La rubrica dell'
articolo 19 della legge regionale 50/1981 è sostituita dalla seguente: "
".
Sede e organizzazione dell'ufficio del Difensore civico
2.
Il
secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 50/1981 è sostituito dal seguente: "
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, la struttura a supporto dell'ufficio del Difensore civico è individuata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ai sensi della
legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) ".
2.
3.
Dopo il
secondo comma dell'articolo 19 della legge regionale 50/1981 è aggiunto il seguente: "
Nei casi di grave impedimento e nelle ipotesi di cui agli articoli 17, secondo comma, e 18, le funzioni relative agli affari urgenti ed indifferibili sono svolte dal dirigente competente. ".
3.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 giugno 2021
Alberto Cirio