Legge regionale n. 9 del 19 maggio 2021  ( Versione vigente )
Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico, ambientale e paesaggistico.
(B.U. 20 maggio 2021, 3° suppl. al n. 20)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I 
FINALITA' E PRINCIPI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, in armonia con la normativa europea e nazionale nonché in attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto regionale , riconosce e valorizza le strade storiche di montagna di interesse turistico al fine di favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta.
Art. 2. 
(Oggetto)
1. 
La Regione nell'ambito della finalità di cui all'articolo 1 procede all'individuazione delle strade storiche di montagna attraverso l'istituzione e l'implementazione del censimento di cui all'articolo 4 e promuove:
a) 
gli interventi di conservazione, recupero, ampliamento e gestione delle strade e delle opere edilizie di cui all'articolo 3;
b) 
la ricerca storica sulle tecniche costruttive di realizzazione delle strade e delle opere edilizie di cui all'articolo 3, comma 1, per la corretta realizzazione degli interventi di recupero e conservazione;
c) 
le iniziative di comunicazione, informazione e divulgazione sul valore culturale, ambientale e turistico del patrimonio infrastrutturale rappresentato dalle strade storiche di montagna, nonché la conoscenza degli itinerari di cui all'articolo 3 e la relativa offerta di servizi attraverso le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e della Destination management organization Turismo Piemonte (DMO Turismo Piemonte), di cui alla legge regionale 11 luglio 2016, n.14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);
d) 
l'attività degli operatori e fornitori di servizi turistici correlati alla fruizione degli itinerari storico-turistici di cui all'articolo 3 nonché delle associazioni che operano per la valorizzazione del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 3. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
strade storiche di montagna di interesse turistico: tutti i collegamenti viari e stradali, nonché quelli pedonali, compresi quelli transvallivi e di collegamento con i territori d'oltralpe e d'oltreappennino a servizio di scambi commerciali, nonché le strade militari dismesse, le relative opere militari di difesa strategica e le fortificazioni presenti lungo l'arco alpino piemontese il cui carattere storico o tradizionale è attestato da appositi documenti;
b) 
itinerari storico-turistici: singole o più strade, anche pedonali, di comunicazione appartenenti alle strade storiche di interesse turistico inserite nel censimento di cui all'articolo 4, anche collegate tra loro attraverso tratti di viabilità agrosilvopastorale ed ordinaria che si sviluppano prevalentemente in ambienti naturali e semi-naturali, anche antropizzati;
c) 
tappa: l'unità minima in cui si articola l'itinerario ai fini della razionale fruizione dello stesso. Nel caso di itinerario di più giorni, la tappa corrisponde al tratto percorribile nella giornata, in funzione della localizzazione delle strutture di appoggio e dei tempi di percorrenza con i diversi mezzi individuati per tipologia di utenza dall'articolo 6.
2. 
Gli itinerari di cui al comma 1, lettera b), della durata di uno o più giorni sono segnalati, dotati di infrastrutture e supportati da adeguati servizi al turista.
Capo II 
CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE TURISTICA
Art. 4. 
(Censimento delle strade storiche di montagna di interesse turistico)
1. 
La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce il censimento delle strade storiche di montagna di interesse turistico presso l'assessorato competente.
2. 
I comuni, le unioni dei comuni, gli enti di gestione delle aree protette e le ATL, nel cui territorio sono ubicate le strade, aggiornano il censimento di cui al comma 1, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 8.
3. 
Le modalità di gestione e di aggiornamento del censimento sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 8.
Art. 5. 
(Interventi)
1. 
La Regione adotta interventi e sostiene progetti di valorizzazione, nella salvaguardia delle caratteristiche tipologiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico con particolare riguardo:
a) 
alla promozione del loro valore culturale, ambientale e turistico, alla loro mappatura, georeferenziazione e pubblicazione cartografica, nonché alla diffusione di materiale promozionale;
b) 
alla gestione e manutenzione ordinaria;
c) 
alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, compreso il recupero dei manufatti della viabilità;
d) 
alla riqualificazione delle strutture ricettive e alla valorizzazione degli edifici e manufatti di pregio storico presenti sugli itinerari storico-turistici, fermo restando gli ulteriori interventi previsti dalla legislazione statale;
e) 
alla promozione dei servizi turistici correlati alla fruizione delle strade storiche di montagna;
f) 
alla messa in sicurezza ed al ripristino, finalizzato anche alla omogeneizzazione, della segnaletica stradale e della cartellonistica;
g) 
ai progetti volti a favorire i collegamenti con i percorsi escursionistici internazionali.
2. 
La Regione sostiene il finanziamento degli interventi e dei progetti di natura integrata, che operano nei diversi ambiti di cui al comma 1.
3. 
Gli enti di cui all'articolo 4, comma 2, sul cui territorio insistono le strade storiche di montagna di interesse turistico, possono presentare i progetti di cui al comma 1.
4. 
La Regione assicura il monitoraggio dei flussi turistici sugli itinerari turistici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
5. 
La Regione sostiene, altresì, gli enti locali nel completamento del processo di acquisizione dei beni dismessi del demanio militare, ai sensi dell' articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).
6. 
La Regione favorisce la presenza delle istituzioni alle fiere di settore e agli altri eventi promozionali rivolti ai soggetti che operano nell'ambito della promozione del turismo.
Art. 6. 
(Gestione e fruizione)
1. 
La Città metropolitana di Torino, le province, i comuni, le unioni dei comuni e gli enti di gestione delle aree protette sono i soggetti competenti ai fini della gestione, anche in forma associata, previa intesa con la Regione, delle strade e delle opere edilizie di cui all'articolo 3, nonché della fruizione delle stesse, anche a pagamento, per garantire tutte le tipologie di utenza.
2. 
Le modalità di fruizione di cui al comma 1 sono: a ) fruizione limitata, consentita a qualunque tipologia di veicolo non a motore, comprese le biciclette a pedalata assistita; b) uso a fruizione promiscua, regolamentato, nel caso in cui è dovuto un pedaggio, per veicoli a motore contingentati per quote o periodi; c) percorso totalmente libero.
3. 
I soggetti gestori di cui al comma 1 approvano il regolamento per la fruizione delle strade e delle opere edilizie di cui all'articolo 3, nel rispetto degli indirizzi e criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.
Capo III 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 7. 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 8. 
(Regolamento attuativo)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della competente commissione consiliare, approva il regolamento attuativo, che provvede in particolare a definire:
a) 
le caratteristiche specifiche delle strade storiche di montagna di interesse turistico;
b) 
i criteri, le modalità e la documentazione per l'implementazione del censimento di cui all'articolo 4;
c) 
i requisiti e i criteri generali dei progetti di cui all'articolo 5.
Art. 9. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto regionale , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti per favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti dai soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) 
lo stato di attuazione, riferito all'anno precedente, degli interventi e dei progetti finanziati di cui all'articolo 5, con particolare riferimento al monitoraggio relativo ai flussi turistici previsto all'articolo 5, comma 4;
b) 
le modalità procedurali adottate per la gestione del censimento delle strade storiche di montagna anche pedonali di interesse turistico di cui all'articolo 4, la sua distribuzione sul territorio regionale e la sua consistenza;
c) 
un quadro relativo al grado di fruizione degli itinerari suddivisi per tipologia, con l'indicazione degli escursionisti transitati a piedi, in bicicletta, in auto e con veicoli a trazione integrale, motocicli, con l'indicazione della nazionalità di provenienza;
d) 
un quadro dei soggetti beneficiari degli interventi, con l'indicazione delle risorse stanziate e utilizzate;
e) 
una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, delle eventuali criticità emerse, nonché dei correttivi messi in atto.
3. 
Nelle relazioni annuali è inserita una apposita sezione contenente i dati e gli elementi idonei ad una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
4. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.
Art. 10. 
(Abrogazione)
1. 
La legge regionale 18 febbraio 2010, n. 9 (Iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dimesse) è abrogata.
Art. 11. 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima applicazione, agli oneri di parte corrente, derivanti dal finanziamento degli interventi e dei progetti di cui alla presente legge e valutati in euro 500.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse stanziate all'interno della missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2. 
In fase di prima applicazione, agli oneri in conto capitale, derivanti dal finanziamento degli interventi e dei progetti di cui alla presente legge e valutati in euro 1.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse stanziate all'interno della missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo II (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
3. 
Per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede ai sensi dell' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 maggio 2021
Alberto Cirio