Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021  ( Versione vigente )
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
(B.U. 16 aprile 2021, 4° suppl. al n. 15)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art.1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono previste entrate di competenza euro 19.928.992.980,25 o e di cassa per euro 23.502.946.137,81 e spese di competenza per euro 19.928.992.980,25 e di cassa per euro 23.502.946.137,81, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2022 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 118/2011 , sono previste entrate di competenza per euro 18.993.672.777,54 e spese di competenza per euro 18.993.672.777,54, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2023 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 118/2011 , sono previste entrate di competenza per euro 18.691.122.011,05 e spese di competenza per euro 18.691.122.011,05, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2. 
(Allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) 
il prospetto delle spese di bilancio per titoli, missioni e programmi per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli (allegato 3).
Art. 3. 
(Ulteriori allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti ulteriori allegati al bilancio:
a) 
il riepilogo generale delle entrate di bilancio per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
b) 
il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
c) 
il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
d) 
il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);
e) 
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);
f) 
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
g) 
il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);
h) 
la nota integrativa recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 15 (allegato 11);
i) 
l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
j) 
l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
k) 
l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);
l) 
l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);
m) 
la relazione del Collegio dei Revisori dei conti in ottemperanza all' articolo 11, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 118/2011 (allegato 16).
Art. 4. 
(Accordi di programma)
1. 
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione 2021-2023 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo, di cui al comma 1, delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 5. 
(Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1. 
Nella missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023 sono iscritti i seguenti fondi:
a) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni ordinarie;
b) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
c) 
fondo occorrente per fare fronte agli oneri derivanti da potenziali contenziosi.
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 6. 
1. 
Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo 118/2011 , la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, le variazioni inerenti alla gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.
Art. 7. 
(Rideterminazione del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all' articolo 19 della legge regionale 7/2020 )
1. 
Il fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all' articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2020 n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 'Legge di stabilità regionale 2020') è rideterminato in euro 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.
Art. 8. 
(Applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2020)
1. 
Nel bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono iscritti in entrata e in spesa, per l'esercizio 2020, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2020, ai sensi dell' articolo 42 del decreto legislativo 118/2011 , i seguenti fondi vincolati per anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , per un totale di euro 3.772.616.566,27:
a) 
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 per contratti stipulati dalla Regione, come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016') per un importo pari a euro 1.792.576.070,92;
b) 
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 per contratti stipulati dal commissario straordinario, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2015'), come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 208/2015 per un importo pari a euro 1.761.731.110,35;
c) 
ripiano annuale del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 nonché dell' articolo 1, comma 521, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per un importo pari a euro 218.309.385,00.
Art. 9. 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell'allegato A, di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 10. 
(Rinegoziazione dei prestiti con Cassa depositi e prestiti s.p.a.)
1. 
Al fine di far fronte alle esigenze di liquidità, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria valutata ai sensi dell' articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2002'), è autorizzata a procedere nel corso del 2021 alla rinegoziazione con Cassa depositi e prestiti s.p.a. dei mutui in ammortamento con oneri di rimborso a carico del bilancio regionale nei limiti della durata complessiva di trenta anni.
2. 
Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
Art. 11. 
(Rinegoziazione dei prestiti con gli istituti di credito)
1. 
Al fine di far fronte alle esigenze di liquidità, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di convenienza economico-finanziaria valutata ai sensi dell' articolo 41 della legge 448/2001 , è autorizzata a procedere nel corso del 2021 alla rinegoziazione con gli istituti di credito dei mutui con oneri di rimborso a carico del bilancio regionale con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento.
2. 
Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.
Art. 12 
(Finanziamento del fondo 'Acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura - contributi all'occupazione')
1. 
Il fondo 'Acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio chiusura - contributi all'occupazione' è finanziato per l'annualità 2021 per euro 800.000,00, iscritti nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2. 
Le somme di cui al comma 1, trovano copertura mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal fondo regionale 'Per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa - contributi ex art. 42 della L.R. 34/2008 (Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)', istituito presso Finpiemonte s.p.A. e riacquisite al bilancio regionale.
Art. 13. 
(Contributo regionale alla candidatura per l'organizzazione dei Giochi mondiali universitari invernali 2025)
1. 
La Regione promuove la candidatura per l'organizzazione dei Giochi mondiali universitari invernali 2025 e, al fine di concorrere alla copertura del correlato piano finanziario nel caso di assegnazione dell'evento, stabilisce un contributo pluriennale complessivo pari a euro 5.000.000,00 oltre ad una 'Fee' pari a euro 10.000,00 per la presentazione della candidatura.
2. 
Per il finanziamento dell'importo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare, per gli esercizi finanziari compresi tra il 2022 ed il 2025, la spesa annuale di euro 1.250.000,00 per ciascun esercizio.
3. 
Il correlato impegno finanziario è garantito da risorse appositamente stanziate nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti).
Art. 14. 
(Interventi per contrastare gli effetti da Covid-19 in favore di lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori)
1. 
Gli interventi di sostegno al reddito di cui all' articolo 26, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19), sotto forma di contributo una tantum sono altresì destinati a:
a) 
lavoratori che non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore da marzo a dicembre 2020;
b) 
lavoratori che, in ragione dell'orario di lavoro contrattuale ridotto fino ad un massimo di venti ore settimanali, hanno avuto accesso ad ammortizzatori sociali in misura residuale a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020;
c) 
lavoratori occasionali non iscritti alla gestione separata;
d) 
tirocinanti, il cui tirocinio si è definitivamente interrotto nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020;
e) 
lavoratori stagionali che non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore.
2. 
La Giunta regionale stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure di concessione del contributo ed individua i settori di attività interessati.
3. 
L'intervento di cui al comma 1 previsto per un massimo di euro 9.252.600,00, trova copertura mediante l'utilizzo delle risorse non attribuite in relazione agli interventi di cui all' articolo 26 della legge regionale 13/2020 in restituzione da Finpiemonte s.p.a. e reiscritte nella missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo I (Spese correnti) dell'annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
Art. 15. 
(Fondo regionale per il lavoro agile o smart working)
1. 
Il fondo regionale 'Per il lavoro agile o smart working', di cui all' articolo 38 della legge regionale 13/2020 , è ulteriormente finanziato per euro 500.000,00 iscritti nell'annualità 2021 della missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 15.03 (Sostegno all'occupazione), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2. 
La somma di cui al comma 1 trova copertura per euro 100.000,00 da risorse regionali ed euro 400.000,00 mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal fondo regionale 'Per la nascita e lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa contributi ex art. 42 della L.R. 34/2008 (Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa)', istituito presso Finpiemonte s.p.a. e riacquisite al bilancio regionale.
Art. 16. 
(Sostegno ai flussi turistici - Riparti turismo per l'anno 2021)
1. 
Gli interventi di sostegno ai flussi turistici, di cui all' articolo 24 della legge regionale 13/2020 , quantificati per l'annualità 2021 nella misura massima di euro 1.500.000,00, sono iscritti nella missione 07 (Turismo), programma 07.01 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
2. 
La Giunta regionale, tenuto conto dell'evoluzione dello stato pandemico da Covid-19 e delle conseguenti restrizioni alla mobilità turistica, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità attuative, nonchè i termini temporali per l'assegnazione e la fruizione dei voucher vacanza.
Art. 17. 
(Copertura finanziaria delle leggi regionali approvate in fase di esercizio provvisorio)
1. 
Gli oneri finanziari derivanti dalle leggi regionali 4 gennaio 2021, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 ), 26 gennaio 2021, n. 3 (Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socioassistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche), 9 marzo 2021, n. 5 (Sviluppo delle forme associative della medicina generale), approvate in fase di esercizio provvisorio nell'anno 2021, trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, come definiti dalle rispettive norme finanziarie.
Art. 18. 
(Fondo di riserva di cassa del bilancio)
1. 
Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesta nel corso dell'esercizio 2021 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 434.886.232,92.
Art. 19. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), le parole "
euro 186.518.780,15
" sono sostituite dalle seguenti: "
euro 184.109.954,35
".
Art. 20. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 aprile 2021
p. Alberto Cirio Il Vicepresidente Fabio Carosso