Legge regionale n. 6 del 12 marzo 2021  ( Versione vigente )
Misure per il turismo a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
(B.U. 18 marzo 2021, 2° suppl. al n. 11)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , convocata in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo) sono aggiunti i seguenti: "
6 bis.
In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.
6 ter.
In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.
".
Art. 2. 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo) sono aggiunti i seguenti: "
6 bis.
In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.
6 ter.
In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.
".
Art. 3. 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) sono aggiunti i seguenti: "
6 bis.
In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.
6 ter.
In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.
".
Art. 4. 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) sono aggiunti i seguenti: "
6 bis.
In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dai commi 5 e 6, anche solo per singole parti del territorio.
6 ter.
In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 5 e 6 sono sospesi.
".
Art. 5. 
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 34 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) sono aggiunti i seguenti: "
6 bis.
In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 6, anche solo per singole parti del territorio.
6 ter.
In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui al comma 6 sono sospesi.
".
Art. 6. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante) sono aggiunti i seguenti: "
3 bis.
In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi o in situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Giunta regionale può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, anche solo per singole parti del territorio.
3 ter.
In riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema turistico piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi.
".
Art. 7. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 2021
Alberto Cirio