Legge regionale n. 4 del 16 febbraio 2021  ( Versione vigente )
Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).
(B.U. 16 febbraio 2021, 5° suppl. al n. 6)

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, di cui alle direttive 2018/849/UE, 2018/850/UE, 2018/851/UE, 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.
".
2. 
La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 è sostituita dalla seguente: "
c)
sono incentivati lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo, nonché è incentivato il mercato di prodotti e materiali riciclati;
".
3. 
Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 sono aggiunte le seguenti: "
d bis)
il sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;
d ter)
una solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche attraverso fondi nazionali e comunitari;
d quater)
la promozione di campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e l'integrazione di tali aspetti nell'educazione e nella formazione;
d quinquies)
la promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti.
".
4. 
Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 è aggiunta la seguente: "
b bis)
entro l'anno 2025 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 126 chilogrammi ad abitante.
".
5. 
Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente: "
5.
In deroga a quanto stabilito dal comma 4, per la Città di Torino l'obiettivo è fissato in un quantitativo annuo di rifiuto indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020 e non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2024.
".
6. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 1/2018 è aggiunto il seguente: "
5 bis.
La Regione promuove protocolli di intesa con gli organi di vigilanza, al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle attività di prevenzione e controllo in materia di tutela ambientale e assicurare il necessario coordinamento anche con i soggetti di vigilanza di cui all' articolo 36 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).
".
Art. 2. 
1. 
All' articolo 6, comma 2, della legge regionale 1/2018 le parole "
, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane
" sono soppresse e dopo le parole: "
da attività di
" sono inserite le seguenti: "
avvio al
".
2. 
All' articolo 6, comma 3, lettera a), della legge regionale 1/2018 , le parole "
, intesa anche come autocompostaggio
" sono soppresse.
Art. 3. 
1. 
L' articolo 7 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente: "
Art. 7.
(Ambiti territoriali ottimali)
1.
Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta, come delimitati nella cartografia di cui all'allegato A bis e costituiti dai comuni di cui all'allegato A ter.
2.
La Regione può approvare il riconoscimento di sub-ambiti territoriali di diversa dimensione, provinciale, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica, anche ai sensi dell' articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 .
3.
Eventuali variazioni della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta sono disposte, anche su proposta motivata degli enti locali interessati, dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con proprio provvedimento.
4.
A livello dell'ambito regionale sono organizzate le funzioni inerenti:
a)
all'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:
1)
gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;
2)
gli impianti di trattamento del rifiuto organico;
3)
gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;
4)
gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
5)
le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);
b)
all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico;
c)
all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003 .
5.
A livello dei sub-ambiti di area vasta, come delimitati ai sensi del comma 1, sono organizzate le funzioni inerenti:
a)
alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;
b)
alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
c)
alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
d)
al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
e)
alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
f)
alle strutture a servizio della raccolta differenziata.
".
Art. 4. 
1. 
All' articolo 8, comma 1, della legge regionale 1/2018 , dopo le parole "
in forma associata secondo
" sono inserite le seguenti: "
il sub-ambito o
".
Art. 5. 
1. 
Nella rubrica dell' articolo 9 della legge regionale 1/2018 la parola "
ambito
" è sostituita dalla seguente: "
sub-ambito
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente: "
1.
I comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1 esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell' articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 7, comma 5.
".
3. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018 è sostituita dalla seguente: "
b)
forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 5 bis;
".
4. 
All' articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 1/2018 le parole "
, in accordo con ciascuna area territoriale omogenea,
" sono soppresse.
5. 
All' articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 1/2018 le parole "
, in accordo con le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee,
" sono soppresse.
6. 
All' articolo 9, comma 2, lettera e), della legge regionale 1/2018 le parole "
, secondo le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee,
" sono soppresse.
7. 
All' articolo 9, comma 2, lettera g), della legge regionale 1/2018 le parole "
, acquisiti i pareri delle singole aree territoriali omogenee,
" sono soppresse.
8. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1/2018 è inserito il seguente: "
2 bis.
Il piano d'ambito di area vasta di cui al comma 2, lettera a), per i comuni nei quali il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 50 per cento il numero di abitanti residenti del comune stesso, definisce obiettivi specifici in base alla differenza tra abitanti equivalenti e abitanti residenti.
".
9. 
I commi 3 e 5 dell' articolo 9 della legge regionale 1/2018 sono abrogati.
10. 
All' articolo 9, comma 7, della legge regionale 1/2018 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "
E' in ogni caso incentivato l'accorpamento dei consorzi di area vasta contigui. L'accorpamento è deliberato dai consorzi di area vasta interessati, sentita la conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 e previo parere favorevole della Regione che provvede contestualmente all'aggiornamento della delimitazione dei sub-ambiti di area vasta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, comma 3.
".
Art. 6. 
1. 
All' articolo 10, comma 1, della legge regionale 1/2018 le parole da "
all'articolo 8, inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, anche esaurite,
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'articolo 7, comma 4
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente: "
3.
La conferenza d'ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni.
".
3. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018 è inserito il seguente: "
3 bis.
Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività la conferenza d'ambito è dotata di un'apposita struttura organizzativa, articolata qualora necessario per aree territoriali, alle dipendenze del direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, messi a disposizione tramite convenzione. Il regolamento di organizzazione definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica della conferenza.
".
4. 
All' articolo 10, comma 4, della legge regionale 1/2018 , dopo le parole "
tenendo conto
" sono inserite le seguenti: "
dei risultati di riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati e di percentuale di raccolta differenziata raggiunti oltre che
".
5. 
La lettera a) del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018 è sostituita dalla seguente: "
a)
approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, sentiti i sub-ambiti di area vasta;
".
6. 
Dopo la lettera e) del comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018 sono aggiunte le seguenti: "
e bis)
fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
e ter)
fornisce indicazioni o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società in house.
".
7. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018 sono inseriti i seguenti: "
5 bis.
La funzione di ente territorialmente competente, come previsto dall'ARERA, è svolta dalla conferenza d'ambito regionale, che si avvale del contributo dei sub-ambiti di area vasta. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, sono definiti i criteri e le modalità con cui i consorzi di area vasta forniscono i dati e le informazioni necessarie, di cui sono responsabili, alla conferenza d'ambito regionale, nell'ambito della procedura di validazione del piano economico finanziario.
5 ter.
La conferenza d'ambito persegue il mantenimento delle esperienze virtuose del territorio e, nella verifica della sostenibilità economica del parco impiantistico presente o atteso, valuta con particolare attenzione tali esperienze anche in funzione del principio di prossimità e delle garanzie che le stesse sono in grado di fornire in situazioni emergenziali.
".
8. 
Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale 1/2018 sono inserite le seguenti: "
d bis)
predisposizione di capitolati-tipo per gli affidamenti dei servizi della raccolta differenziata, della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, della gestione delle strutture a servizio della raccolta differenziata, trasporto e avvio a trattamento delle raccolte differenziate a supporto delle attività dei consorzi di area vasta;
d ter)
svolgimento delle attività operative, tecniche e gestionali, per l'effettivo esercizio della funzione di ente di governo d'ambito come prevista dall'ARERA, secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente;
d quater)
svolgimento, su richiesta dei consorzi d'area vasta, delle funzioni di centrale di committenza per la gestione degli appalti;
".
Art. 7. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente: "
1.
Lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati avviene, di norma, all'interno del territorio regionale.
".
2. 
All' articolo 11, comma 2, della legge regionale 1/2018 , le parole "
dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale regionale
" sono sostituite dalle seguenti: "
di cui al comma 1
".
3. 
All' articolo 11, comma 3, della legge regionale 1/2018 , le parole "
di area vasta
" sono soppresse.
Art. 8. 
1. 
All' articolo 16, comma 1, lettera a), della legge regionale 1/2018 , la parola "
prodotti
" è sostituita dalle seguenti: "
di rifiuti smaltiti
".
Art. 9. 
1. 
All' articolo 18, comma 1, della legge regionale 1/2018 , la parola "
ambito
" è sostituita dalla seguente: "
sub-ambito
".
2. 
All' articolo 18, comma 2, della legge regionale 1/2018 , la parola "
ambito
" è sostituita dalla seguente: "
sub-ambito
".
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 1/2018 sono inseriti i seguenti: "
2 bis.
Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
a)
0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 159 chilogrammi;
b)
0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
c)
0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.
2 ter.
Se non è raggiunto, a livello di sub-ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b bis) e nello stesso sub-ambito il numero di abitanti calcolati in termini di abitanti equivalenti, come stabiliti da apposita deliberazione della Giunta regionale, supera di almeno il 5 per cento il numero di abitanti residenti dello stesso sub-ambito, si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:
a)
0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 139 a 159 chilogrammi;
b)
0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 160 chilogrammi fino a 190 chilogrammi;
c)
0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 190 chilogrammi.
".
Art. 10. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 1/2018 è sostituito dal seguente: "
1.
Entro il 30 giugno 2021:
a)
i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;
b)
la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge.
".
2. 
L'allegato A (Schema di convenzione e statuto tipo del consorzio di area vasta) di cui all' articolo 33, comma 2, della legge regionale 1/2018 è sostituito dall'allegato C alla presente legge.
3. 
All' articolo 33, comma 4, della legge regionale 1/2018 , le parole "
e si predispongono alla fusione di cui al comma 1. All'atto della fusione il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestano successivamente alla fusione. In particolare
" sono sostituite dalle seguenti: "
. In riferimento alle funzioni della conferenza d'ambito regionale di cui all'articolo 10, comma 1,
".
4. 
All' articolo 33, comma 5, della legge regionale 1/2018 , le parole "
alle lettere a) e c)
" sono sostituite dalle seguenti: "
alla lettera a)
".
5. 
All' articolo 33, comma 6, della legge regionale 1/2018 , le parole "
quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
" sono sostituite dalle seguenti: "
il 30 settembre 2021
".
6. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 33 della legge regionale 1/2018 è inserito il seguente: "
8 bis.
Qualora al decorrere dei termini di cui al comma 1 la riorganizzazione dei consorzi di area vasta non risulti ancora ultimata, fatto salvo l'esercizio dell'azione sostitutiva di cui al comma 7, la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 è stipulata dai consorzi di area vasta già istituiti, dalle province, dalla Città metropolitana, dalla Città di Torino. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 , non ancora riorganizzati in consorzi di area vasta, stipulano la convenzione in via transitoria e partecipano all'assemblea della conferenza d'ambito.
".
Art. 11. 
(Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 1/2018 )
1. 
Dopo l' articolo 33 della legge regionale 1/2018 è inserito il seguente: "
Art. 33 bis.
(Norma transitoria per la valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta)
1.
Ai fini della valutazione dell'efficienza ed efficacia dell'organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta, anche in riferimento alla funzionale delimitazione dei medesimi ambiti, è stabilito un periodo di tempo di osservazione fino alla pubblicazione dei dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata di cui all' articolo 9, comma 2, lettera i), della l.r. 7/2012 riferiti all'anno 2022.
2.
Al termine del periodo di cui al comma 1, con riferimento ai dati relativi agli anni 2021 e 2022, la Giunta regionale provvede a individuare i consorzi di area vasta che non raggiungono gli obiettivi stabiliti dalla presente legge, dalla norma nazionale di riferimento e a stabilire le azioni di riorganizzazione o di efficientamento, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
3.
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, al termine del periodo di cui al comma 1 e avendo riguardo agli obiettivi raggiunti e alle performance conseguite, provvede alla eventuale nuova delimitazione dei sub-ambiti di area vasta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7, sulla base dei seguenti criteri:
a)
gli abitanti serviti;
b)
la contiguità geografica;
c)
le caratteristiche morfologiche del territorio;
d)
i costi del servizio;
e)
l'adeguamento alle indicazioni della conferenza d'ambito regionale.
4.
In esito al nuovo assetto territoriale dei sub-ambiti di area vasta, i consorzi insistenti sul medesimo territorio provvedono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale che ridelimita i sub-ambiti, all'accorpamento, secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento della Giunta regionale, adottando a tal fine la convenzione e lo statuto di cui all'articolo 33, comma 2.
5.
I consorzi di area vasta di cui al comma 4 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio e si predispongono all'accorpamento.
6.
Nell'ipotesi di accertata inerzia dei consorzi di area vasta nell'approvazione dell'atto di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa apposita diffida, provvede in via sostitutiva, anche con nomina di un commissario ad acta.
".
Art. 13. 
1. 
All'alinea dell' articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2018 , la parola "
tre
" è soppressa.
2. 
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 1/2018 è aggiunta la seguente: "
c bis)
'Trasferimenti correnti a soggetti del terzo settore per il sostegno di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti' nell'ambito del titolo 1 (Spese correnti), macro aggregato 1.4 (Trasferimenti correnti).
".
3. 
All' articolo 38, comma 4, della legge regionale 1/2018 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "
, individuando modalità di incentivazione per i consorzi di area vasta che si sono accorpati ai sensi dell'articolo 9, comma 7 e di sostegno per quelli che si sono accorpati ai sensi dell'articolo 33 bis.
".
Art. 14. 
(Disposizioni in merito all' articolo 18 della legge regionale 1/2018 )
1. 
Le sanzioni amministrative, di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2018 , si applicano a partire dall'anno successivo a quello di costituzione dei consorzi di area vasta di cui all'articolo 9 della medesima legge su dati di produzione riferiti all'anno precedente.
Art. 15. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 febbraio 2021
p. Alberto Cirio Il Vicepresidente Fabio Carosso


Note:

[1] Nell'allegato C il comma 3 dell'articolo 6 della Convenzione tipo è stato abrogato ad opera del comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 25 del 2021.