Legge regionale n. 2 del 04 gennaio 2021  ( Versione vigente )
Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria).
(B.U. 07 gennaio 2021, 4° suppl. al n. 1)

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 5 bis dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) sono aggiunti i seguenti: "
5 ter.
Il Piano regionale di qualità dell'aria è attuato anche attraverso attività coordinate tra le regioni del bacino padano, unitamente all'eventuale adozione di strumenti comuni, al fine di fronteggiare l'inquinamento atmosferico presente in tale ambito territoriale e assicurare il rispetto degli obblighi comunitari con modalità più efficaci ed efficienti.
5 quater.
Allo scopo di sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione di persone e merci, è istituito un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei relativi mezzi di trasporto, correlandole alle rispettive emissioni, consentendo di individuare modalità di utilizzo degli stessi conformi alle previsioni definite nel Piano regionale di qualità dell'aria e nei relativi Piani stralcio.
5 quinquies.
Per le finalità di cui al comma 5 quater possono essere realizzati impianti di rilevazione telematica e installati, su base volontaria, dispositivi telematici mobili sui veicoli che monitorano gli stili di guida e i chilometri percorsi dai veicoli, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali. Per l'effettuazione dei predetti controlli e per il monitoraggio dell'efficacia delle misure predisposte, la Regione tratta esclusivamente i dati personali finalizzati a verificare il rispetto dei chilometri percorribili individuati in fase di adesione all'uso dei dispositivi telematici e necessari al rispetto degli obiettivi del Piano regionale di qualità dell'aria, obbligatori ai sensi del comma 5. Gli aspetti connessi all'utilizzo di nuove tecnologie, la profilazione degli utenti, le decisioni automatizzate sono esaminati nell'ambito della valutazione di impatto sulla protezione di dati (DPIA), prevista dall'articolo 35 del Regolamento del Parlamento europeo del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La Giunta regionale è delegata ad adottare appositi regolamenti per disciplinare le modalità di implementazione del sistema informativo e del trattamento dei predetti dati personali sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
a)
trattamento dei dati secondo principi di minimizzazione e non eccedenza;
b)
individuazione di misure di sicurezza tali da garantire la minimizzazione dei flussi dati e degli attori coinvolti negli stessi;
c)
garanzia di un adeguato monitoraggio sulla gestione ed efficacia del sistema e sulla necessità dei trattamenti dei dati;
d)
adozione di adeguate garanzie per gli interessati;
e)
aggiornamento della DPIA, qualora si renda necessario a seguito di modifiche di aspetti tecnici;
f)
disciplina delle modalità di accesso dei soggetti deputati al controllo nel rispetto dei principi di minimizzazione e sicurezza;
g)
raccolta e trasmissione dei dati necessari al funzionamento del progetto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
5 sexies.
In prima applicazione, in attuazione di quanto previsto al comma 5 quater, la Regione può avvalersi di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati effettuata attraverso soggetti che garantiscono nei propri trattamenti di dati il rispetto dei criteri e principi di cui al comma 5 quinquies, come dettagliati nei regolamenti attuativi.
5 septies.
L'adozione di ulteriori sistemi per la raccolta e l'elaborazione di dati, per le finalità di cui al comma 5 ter, è subordinata all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 5 quinquies, nel rispetto dei criteri e principi ivi specificati.
".
Art. 2. 
(Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge regionale 43/2000 )
1. 
Dopo l' articolo 7 della legge regionale 43/2000 è inserito il seguente: "
Art. 7 bis
(Direttive in tema di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico)
1.
I controlli del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell' articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
".
Art. 3. 
1. 
L' articolo 11 della legge regionale 43/2000 è sostituito dal seguente: "
Art. 11.
(Disposizione finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.232.000,00 per l'anno 2020, in euro 9.487.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 737.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo I (Spese correnti) per euro 282.000,00 per l'anno 2020, euro 367.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 117.000,00 per l'anno 2022 e titolo II (Spese in conto capitale) per euro 1.950.000 per l'anno 2020, in euro 9.120.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 620.000,00 per l'anno 2022 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
2.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2022, la dotazione finanziaria è determinata con legge di approvazione dei relativi bilanci finanziari triennali.
3.
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, commi 5 quater, 5 quinquies e 5 sexies, quantificati in euro 25.000,00 per l'anno 2020, in euro 270.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 170.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte per il triennio 2020-2022 con le risorse già allocate nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo I (Spese correnti) per euro 150.000,00 per l'anno 2021 e per euro 50.000,00 per l'anno 2022 e titolo II (Spese in conto capitale) per euro 25.000 per l'anno 2020, per euro 120.000,00 per l'anno 2021 e per euro 120.000,00 per l'anno 2022 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, quota parte delle risorse di cui al comma 1, e per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2022 con quota parte delle risorse di cui al comma 2.
4.
Agli oneri per l'acquisto della strumentazione necessaria al completamento del sistema di rilevamento della qualità dell'aria, tenendo conto anche degli investimenti relativi alle esigenze di manutenzione straordinaria del sistema medesimo, si fa fronte per il triennio 2020-2022 con le risorse già allocate nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), titolo II (Spese in conto capitale) per euro 200.000,00 per l'anno 2020, per euro 500.000,00 per l'anno 2021 e per euro 500.000,00 per l'anno 2022, del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, quota parte delle risorse di cui al comma 1, e per gli esercizi finanziari successivi all'anno 2022 con quota parte delle risorse di cui al comma 2.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 gennaio 2021
Alberto Cirio