Legge regionale n. 1 del 04 gennaio 2021  ( Versione vigente )
Disposizioni regionali di modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante).
(B.U. 07 gennaio 2021, 4° suppl. al n. 1)

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al termine dell' articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 22 febbraio 2019, n.5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante) sono aggiunte le parole: "
di proprietà del titolare o gestore, ovvero dell'ospite della struttura ricettiva.
".
Art. 2. 
1. 
All' articolo 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 5/2019 dopo le parole "
strumentazione urbanistica
" sono inserite le parole: "
e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale
".
Art. 3. 
1. 
Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2019 è sostituito dal seguente: "
5.
Sono campeggi temporanei o mobili gli allestimenti predisposti per l'esercizio di attività svolte per finalità sociali, ricreative, culturali, educative e sportive su aree pubbliche o private, per i quali non è richiesta la realizzazione di opere o interventi e con permanenza degli ospiti limitata alla durata dell'evento.
".
Art. 4. 
1. 
All' articolo 7, comma 4, della legge regionale 5/2019 le parole: "
, edilizi, tecnici
" sono soppresse.
Art. 5. 
1. 
All' articolo 8, comma 1, della legge regionale 5/2019 dopo le parole "
scopo di lucro
" sono inserite le parole: "
nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale
".
2. 
Al termine dell' articolo 8, comma 6, della legge regionale 5/2019 sono aggiunte le parole: "
nel rispetto delle disposizioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici e delle previsioni e prescrizioni del piano paesaggistico regionale.
".
Art. 6. 
1. 
L' articolo 9 della legge regionale 5/2019 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Disposizioni urbanistico-edilizie per l'insediamento di campeggi, villaggi turistici e aree per il turismo itinerante)
1.
L'insediamento delle strutture ricettive all'aperto denominate 'campeggi', 'villaggi turistici', 'aree attrezzate o aree di sosta', nonché delle aree 'camper service', insediabili presso i campeggi e i villaggi turistici, ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all'articolo 6, comma 5, è consentito unicamente in aree destinate a fini turistico-ricettivi, specificatamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali, in conformità alle disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovralocali, alle previsioni in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, delle aree naturali protette e della Rete Natura 2000, nonché alle altre normative di settore aventi incidenza su tali attività. L'insediamento delle strutture di cui al primo periodo è soggetto al rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dall' articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
2.
Le aree del turismo itinerante diverse da quelle di cui al comma 1, denominate 'camper service', insediabili presso aree di servizio prevalentemente autostradali e riservate esclusivamente alla sosta temporanea, sono realizzate in conformità alle norme del d.lgs. 285/1992 mentre quelle denominate 'punti sosta', riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di mezzi ricreazionali, sono individuate negli strumenti urbanistici comunali, hanno destinazione d'uso a parcheggio e si dotano di uno specifico regolamento d'uso, fatte salve le disposizioni del citato d.lgs. 285/1992 .
3.
Le strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) sono soggette al rilascio del titolo abilitativo edilizio. Rientrano nell'attività di edilizia libera le installazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f) e g), a condizione che il progetto dell'insediamento licenziato con il permesso di costruire comprenda e rappresenti puntualmente la disposizione delle piazzole ospitanti tali installazioni. Per tali strutture e installazioni resta salvo il rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale.
4.
L'allestimento di complessi ricettivi all'aperto all'interno di aree naturali protette sul territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale, è consentito solo se conforme al piano del parco e al relativo regolamento, previo nulla osta dell'ente gestore reso ai sensi dell' articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) per quanto riguarda i parchi nazionali, nonché nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di aree naturali protette, di Rete Natura 2000, di Rete ecologica regionale e della pianificazione di cui alla legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela della aree naturali e della biodiversità).
".
Art. 7. 
1. 
Al termine dell' articolo 10, comma 2, della legge regionale 5/2019 sono aggiunte le parole: "
, fatta salva la sosta dei veicoli ricreazionali nel rispetto dell' articolo 185 del d.lgs. 285/1992 .
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 5/2019 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli insediamenti occasionali, che non eccedono le quarantotto ore, di singoli mezzi o allestimenti mobili di pernottamento in località in cui non siano disponibili posti in complessi ricettivi all'aperto o aree di sosta autorizzate.
".
Art. 9. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2019 sono inseriti i seguenti: "
1 bis.
Nel caso in cui sia necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 9, la SCIA è integrata con la relativa richiesta, accompagnata dalla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nonché dalla planimetria che individui la localizzazione dei servizi, delle unità abitative e degli allestimenti di varia natura, comprensiva delle piazzole.
1 ter.
L'avvio dell'attività, nel caso di cui al comma 1 bis, è subordinato alla conclusione della procedura, a cura del SUAP, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ), e all'eventuale approvazione della variante urbanistica ai sensi dell' articolo 17 bis della l.r. 56/1977
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2019 è sostituito dal seguente: "
2.
La SCIA è presentata su apposita modulistica resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Regione o sul sito del comune.
".
3. 
La lettera c) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2019 è sostituita dalla seguente: "
c)
dei requisiti urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, di tutela del patrimonio culturale ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
".
4. 
La lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2019 è sostituita dalla seguente: "
a)
all'azienda sanitaria locale (ASL) e al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza;
".
Art. 10. 
1. 
La lettera a) del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2019 è sostituita dalla seguente: "
a)
all'ASL e al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza.
".
Art. 11. 
1. 
Al secondo periodo dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 5/2019 le parole "
per i quali è ammessa la relativa gestione esclusivamente per i propri soci o aderenti alla singola organizzazione
" sono sostituite dalle parole: "
nel rispetto delle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5/2019 è sostituito dal seguente: "
2.
La gestione delle attività avviate in campeggi temporanei o mobili ai sensi dell'articolo 6, comma 5, è consentita ai soggetti privati nonché, per le finalità previste dal d.lgs. 117/2017 , agli enti no profit e agli organismi operanti nel turismo sociale e giovanile.
".
Art. 12. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2019 è sostituito dal seguente: "
1.
Le strutture ricettive all'aperto configurate come campeggi e villaggi turistici possono assumere denominazioni commerciali alternative quali 'camping village' e 'glamping' se possiedono i requisiti tecnici definiti nel regolamento di cui all'articolo 19; in relazione ai campeggi, può essere, inoltre, attribuita la denominazione 'camping' o 'camping and lodge'.
".
Art. 13. 
1. 
All' articolo 19, comma 1, lettera e), della legge regionale 5/2019 le parole "
tecnico-edilizi
" sono soppresse.
2. 
All' articolo 19, comma 1, lettera f), della legge regionale 5/2019 le parole "
tecnico-edilizi
" sono soppresse.
Art. 14. 
1. 
All' articolo 21, comma 1, della legge regionale 5/2019 è aggiunta, infine, la seguente frase: "
, nonché al sequestro amministrativo del mezzo mobile di pernottamento.
".
Art. 15. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
I complessi ricettivi all'aperto di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 5/2019 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricadenti in aree a destinazione d'uso diversa dalla destinazione turistico-ricettiva, mantengono la destinazione originaria. In occasione di interventi di ampliamento o di modifica della tipologia ricettiva adeguano la destinazione d'uso urbanistica ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 5/2019 .
Art. 16. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 17. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 gennaio 2021
Alberto Cirio