Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020  ( Versione vigente )
"Bilancio di previsione finanziario 2020-2022".
(B.U. 02 aprile 2020, 4° suppl. al n. 14)

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stati di previsione delle entrate e delle spese)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), sono previste entrate di competenza per euro 19.222.310.730,89 e di cassa per euro 21.941.392.279,06 e spese di competenza per euro 19.222.310.730,89 e di cassa per euro 21.941.392.279,06, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 118/2011 , sono previste entrate di competenza per euro 18.199.259.924,83 e spese di competenza per euro 18.199.259.924,83, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2022 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 118/2011 , sono previste entrate di competenza per euro 17.866.081.115,01 e spese di competenza per euro 17.866.081.115,01, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 2. 
(Allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
b) 
il prospetto delle spese di bilancio per titoli, per missioni e programmi per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese per titoli (allegato 3).
Art. 3. 
(Ulteriori allegati al bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti ulteriori allegati al bilancio:
a) 
il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
b) 
il riepilogo generale delle entrate di bilancio per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
c) 
il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
d) 
il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);
e) 
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);
f) 
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
g) 
il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);
h) 
la nota integrativa recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14, 15 (allegato 11);
i) 
l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
j) 
l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
k) 
l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);
l) 
l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);
m) 
il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 16); 2. E' allegata alla presente legge, in ottemperanza all' articolo 11, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 118/2011 , la relazione del Collegio dei revisori dei conti (allegato 17).
Art. 4. 
(Accordi di programma)
1. 
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione 2020-2022 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo della Giunta regionale il prelievo dal fondo, di cui al comma 1, delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 5. 
(Fondo di riserva di cassa al bilancio)
1. 
Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2020 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 742.336.722,00.
Art. 6. 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate citate nell'allegato A, di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 7. 
(Applicazione della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione presunto 2019)
1. 
Nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sono iscritti in entrata e in spesa per l'esercizio 2020, in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto 2019, ai sensi dell' articolo 42 del decreto legislativo 118/2011 , i fondi vincolati per anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 , per un totale di euro 3.990.925.951,27:
a) 
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 per contratti stipulati dalla Regione, come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2016') per un importo pari a euro 2.010.885.455,92;
b) 
fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 per contratti stipulati dal commissario straordinario, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2015'), come previsto dall' articolo 1, comma 701, della legge 208/2015 per un importo pari a euro 1.761.731.110,35;
c) 
ripiano annuale del disavanzo per iscrizione fondi vincolati da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge 35/2013 nonché dell' articolo 1, comma 521, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per un importo pari a euro 218.309.385,00.
Art. 8. 
(Copertura finanziaria di leggi regionali approvate in fase di esercizio provvisorio)
1. 
Ai sensi di quanto previsto dall' articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Intesa interregionale tra le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Ratifica ai sensi dell' articolo 117, comma ottavo della Costituzione ), agli oneri di cui all'articolo 3 della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.03 (Trasporto per vie d'acqua), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
2. 
Ai sensi di quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 2020, n. 4 (Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani e civili e della giornata regionale della pace), agli oneri di cui all'articolo 9 della medesima legge si provvede mediante gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Art. 9. 
(Altri fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)
1. 
Nella missione 20 (Fondi e accantonamenti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sono iscritti i seguenti fondi:
a) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
b) 
fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo.
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo della Giunta regionale.
Art. 10. 
(Sostegno alle attività produttive per l'emergenza coronavirus)
1. 
Al fine di sostenere le aziende piemontesi colpite dagli effetti economici negativi dovuti all'emergenza "coronavirus", è istituito, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020, il "Fondo a sostegno delle attività produttive a seguito dell'emergenza del coronavirus" con la dotazione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.
2. 
La Giunta regionale è autorizzata a stabilire i criteri e le modalità per la destinazione delle risorse di cui al comma 1 nonché ad operare, mediante provvedimento amministrativo, le correlate variazioni compensative del bilancio.
Art. 11. 
(Misure straordinarie per il sostegno economico per lavoratori, imprese e famiglie, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid - 19)
1. 
In attuazione dell' articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), il risparmio di spesa stabilito a beneficio delle regioni a statuto ordinario dall'articolo 107, comma 1, per l'esercizio 2020, è utilizzato nel medesimo esercizio per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori e alle famiglie colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid - 19, con le modalità indicate nel presente articolo.
2. 
E' istituita una misura straordinaria per il sostegno ed il rafforzamento dei servizi educativi a beneficio delle famiglie con minori da zero a sei anni, avente una dotazione di euro 15.000.000,00, collocata in appositi capitoli di spesa, a valere per euro 8.854.000,00 sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) e per euro 6.146.000,00 sulla missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.07 (Diritto allo studio) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, per l'anno 2020.
[1]
3. 
Al fine di sostenere il comparto agricolo e favorire lo sviluppo rurale, la quota di riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al PSR-FEASR 2014-2020, di cui all'allegato B dell' articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014), è integrata da una quota di aiuti di Stato aggiuntivi pari a euro 7.000.000,00, iscritta in un apposito capitolo di spesa avente una dotazione pari ad euro 7.000.000,00, a valere sulla missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
4. 
Sul fondo a sostegno delle attività produttive istituito a seguito dell'emergenza del coronavirus e di cui all'articolo 10, è iscritto, a valere sulla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, uno stanziamento integrativo straordinario pari a euro 3.169.150,00.
5. 
Alla copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi, quantificati in euro 25.169.150,00, si provvede mediante riduzione di pari importo delle risorse per il rimborso della quota capitale stanziate nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, per euro 7.550.745,00 a valere sulla missione 50 (Debito pubblico), programma 50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionali) e per euro 17.618.405,00 a valere sulla missione 13 (Tutela della salute), programma 13.04 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi).
6. 
Ai sensi dell' articolo 111, comma 2 del decreto-legge 18/2020 , la Giunta regionale è autorizzata in via amministrativa ad apportare variazioni di bilancio tra le misure stabilite, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 12. 
(Sostituzione dell'allegato E della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 )
1. 
Ai fini della riprogrammazione pluriennale delle entrate derivanti dalla riduzione di capitale sociale di Finpiemonte S.p.a., di cui all' articolo 22, comma 2, della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020), l'allegato E della legge citata, contenente la destinazione in spesa delle risorse per investimenti, è sostituito dall'allegato B alla presente legge.
Art. 13. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021) è sostituito dal seguente: "
4.
Per gli oneri di cui al presente articolo, è iscritto in un apposito capitolo del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.03 (Ricerca e innovazione), titolo 2 (Spese in conto capitale), uno stanziamento pari a complessivi euro 30.000.000,00 di cui euro 2.000.000,00 per l'anno 2020, euro 17.000.000,00 per l'anno 2021 e euro 11.000.000,00 per l'anno 2022
".
Art. 14. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 marzo 2020
Alberto Cirio Allegati.


Note: