Legge regionale n. 2 del 14 febbraio 2020  ( Versione vigente )
Norme relative al finanziamento della Città della Salute e della Scienza di Novara.
(B.U. 20 febbraio 2020, 4° suppl. al n. 8)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finanziamento regionale)
1. 
In vigenza del contratto di partenariato pubblico privato promosso ai sensi dell' articolo 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), finalizzato alla realizzazione della Città della Scienza e della Salute di Novara che prevede il pagamento di un canone annuo, anche frazionato, in carico all'Azienda ospedaliero universitaria Maggiore della Carità di Novara, di seguito denominata Azienda, la Giunta regionale è autorizzata a stanziare, in spesa a valere sul fondo sanitario regionale, un importo pari al valore del canone scadente nell'esercizio, al fine di garantire la regolare esecuzione dell'incombenza contrattuale da parte dell'Azienda interessata.
2. 
Ad avvenuta esecuzione dei pagamenti da parte dell'Azienda, anche di quote frazionate del canone di cui al comma 1, senza utilizzo totale o parziale dell'importo stanziato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre ogni necessaria variazione di bilancio rivolta a liberare le risorse per altri interventi a valere sul fondo sanitario regionale.
3. 
La Giunta regionale, ai fini della copertura finanziaria del canone di disponibilità di cui al comma 1, può autorizzare l'Azienda ad utilizzare i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile dell'Azienda stessa.
4. 
Il valore annuo stanziato a valere sul fondo sanitario regionale di cui al comma 1 non può eccedere l'importo di euro 23.000.000,00 oltre all'indicizzazione.
5. 
Il periodo per il quale la Giunta regionale è autorizzata a stanziare le spese di cui al comma 1 non può eccedere la durata del contratto di partenariato pubblico privato a partire dalla data di decorrenza del pagamento del canone di disponibilità.
Art. 2. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto la copertura è garantita dalle risorse del fondo sanitario indistinto assegnate annualmente alla Regione.
Art. 3. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 febbraio 2020
Alberto Cirio