Legge regionale n. 29 del 01 dicembre 2020  ( Versione vigente )
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni in materia agricola.
(B.U. 03 dicembre 2020, 4° suppl. al n. 49)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , convocata in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stato di previsione delle spese. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022)
1. 
Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato A. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta invariato, quanto alla previsione della competenza.
2. 
Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato A. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle delle spese risulta invariato, quanto alla previsione di competenza.
Art 2. 
1. 
L' articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2020)
1.
Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 186.518.780,15 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2020.
2.
Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2020 per il cofinanziamento della quota regionale del biennio di transizione 2021-2022, è autorizzata la spesa complessiva di euro 52.602.844,10 da ripartirsi per gli anni 2021-2022.
3.
È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al PSR FEASR 2014-2022 come da allegato B della presente legge.
4.
Alla quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui al comma 2, si fa fronte con le risorse già iscritte nelle annualità 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022, nella missione 16, programma 16.01.
".
2. 
L'allegato B di cui all' articolo 9 della l.r. 1/2014 è sostituito dall'allegato B alla presente legge.
Art. 3. 
1. 
La lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n, 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituita dalla seguente: "
f) le risorse finanziarie necessarie e il loro riparto;
".
2. 
Al comma 5 dell'articolo 109 della l.r. 1/2019 le parole: "
all'anno 2021
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'anno 2022
".
3. 
Al comma 2 dell'articolo 110 della l.r. 1/2019 le parole: "
all'anno 2021
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'anno 2022
".
Art. 4. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 dicembre 2020
Alberto Cirio