Legge regionale n. 23 del 01 ottobre 2020  ( Versione vigente )
Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva.
(B.U. 02 ottobre 2020, 3° suppl. al n. 40)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Principi)
1. 
La Regione riconosce la funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, il suo valore fondamentale per la promozione della crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute, lo sviluppo delle relazioni, l'inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:
a) 
attività sportiva: attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dai soggetti di cui all'articolo 8, con esclusione delle attività svolte in ambito professionistico;
b) 
attività fisico-motoria-ricreativa: attività sportiva di base svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi. Tale attività può essere organizzata dai soggetti di cui all'articolo 8, senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva;
c) 
impianto sportivo: insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, anche all'aperto, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b).
Art. 3. 
(Finalità)
1. 
La Regione, in armonia con i principi dell'Unione europea, della Costituzione italiana e del proprio Statuto , orienta le proprie politiche ed azioni al perseguimento delle seguenti finalità:
a) 
promozione, diffusione e sviluppo della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, per tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità;
b) 
riconoscimento dello sport quale strumento di pari opportunità, di integrazione e inclusione sociale, di prevenzione e di contrasto a fenomeni di disagio e di emarginazione, anche in relazione all'accessibilità e alla fruibilità dei luoghi di sport, per il pubblico e per gli atleti;
c) 
diffusione della pratica sportiva e motoria anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono in ambito scolastico e universitario;
d) 
integrazione delle politiche sportive con quelle educative, turistico-culturali, della montagna, dell'istruzione, sociali, ambientali e della salute;
e) 
valorizzazione di atleti, operatori e società sportive del Piemonte che si sono distinti per l'eccellenza dei risultati ottenuti e per comportamenti di lealtà e correttezza sportiva;
f) 
tutela e valorizzazione degli sport della tradizione e delle società sportive storiche;
g) 
tutela e promozione delle discipline sportive delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali, in un quadro di valorizzazione e sviluppo dell'eredità olimpica e paralimpica sul territorio piemontese;
h) 
promozione e tutela dell'associazionismo e valorizzazione del volontariato sportivo;
i) 
sviluppo e valorizzazione del sistema degli impianti e delle attrezzature sportive sul territorio regionale, con particolare attenzione ai temi dell'accessibilità e della sostenibilità ambientale;
l) 
integrazione dell'edilizia sportiva scolastica nel sistema sportivo del territorio di appartenenza;
m) 
affermazione dello sport di cittadinanza come attività fisica da svolgersi anche in spazi aperti e in assenza di specifici impianti, in un quadro di valorizzazione dei benefici della natura sul benessere psico-fisico e di tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;
n) 
promozione di iniziative e scambi di esperienze in ambito sportivo in collaborazione con altre regioni, con i paesi dell'Unione europea e con quelli extraeuropei;
o) 
diffusione della pratica sportiva e motoria quale importante mezzo di valorizzazione del territorio, anche a fini turistici, e di sviluppo economico.
2. 
La Regione persegue le finalità previste dal comma 1 mediante l'interazione costante con gli enti locali, il sistema sportivo, sanitario, formativo, scolastico e universitario e con ogni altro soggetto indicato all'articolo 8.
Art. 4. 
(Obiettivi)
1. 
La Regione persegue le finalità previste dall'articolo 3 attraverso l'organizzazione, la promozione, lo sviluppo, il coordinamento e il sostegno di:
a) 
iniziative, anche sotto forma di apposite campagne di comunicazione, volte ad incentivare la pratica sportiva e l'attività fisico-motoria-ricreativa, quale fattore di formazione, prevenzione, benessere, anche attraverso l'integrazione delle politiche sportive con quelle educative, turistico-culturali, della montagna, dell'istruzione, sociali, ambientali e della salute;
b) 
progetti di cultura sportiva volti ad affermare i principi etici e i valori educativi dello sport, a prevenire il fenomeno del doping e ogni altra forma di dipendenza;
c) 
progetti rivolti ai soggetti con disabilità;
d) 
progetti rivolti a soggetti a rischio di emarginazione, con particolare attenzione alla popolazione giovanile, al fine di prevenire l'abbandono sportivo, in particolare dei minori e delle persone in condizioni di svantaggio sociale ed economico, favorire l'integrazione, la coesione sociale ed educare alla legalità;
e) 
iniziative finalizzate all'attività sportiva di base, all'orientamento sportivo, alla valorizzazione delle eccellenze sportive e dei giovani talenti regionali;
f) 
manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale ed internazionale e di grandi eventi sportivi che abbiano una ricaduta sul territorio dal punto di vista economico, culturale e turistico e siano organizzate nel rispetto dei principi di eco-sostenibilità;
g) 
iniziative volte a favorire e sviluppare le attività fisico-motorie e sportive all'interno del percorso scolastico obbligatorio, promosse dal sistema sportivo, sanitario e scolastico;
h) 
iniziative finalizzate alla diffusione e organizzazione dell'attività sportiva in orario extrascolastico, in collaborazione con il sistema sportivo locale e le istituzioni scolastiche;
i) 
iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza, della storia e della cultura dello sport e delle attività motorie, delle tradizioni sportive del territorio, delle sue eccellenze e alla valorizzazione di centri museali e centri di documentazione;
l) 
studi, ricerche, convegni, seminari, indagini statistiche per la conoscenza e l'analisi del fenomeno sportivo, campagne di comunicazione, divulgazione, sensibilizzazione su temi inerenti l'attuazione della presente legge e, in particolare, su quelli finalizzati a promuovere l'attività sportiva di base e il benessere psico-fisico connesso alla pratica sportiva;
m) 
iniziative finalizzate alla qualificazione dell'impiantistica sportiva, assicurando livelli minimi di infrastrutture, favorendo l'innovazione tecnologica, il risparmio energetico e la riduzione dell'impatto ambientale, perseguendo un'equa distribuzione territoriale;
n) 
interventi per la valorizzazione e sviluppo dell'impiantistica sportiva locale, in particolare quella scolastica, mediante un'attività di coordinamento con il sistema scolastico;
o) 
progetti finalizzati alla formazione, specializzazione e aggiornamento dei dirigenti, tecnici e operatori sportivi;
p) 
attività svolte in attuazione dei programmi previsti dall'Unione europea e dalle leggi nazionali e regionali;
q) 
attività svolte in occasione della Settimana regionale dello sport e del benessere;
r) 
iniziative di promozione sportiva finalizzate a favorire stili di vita attivi, incentivare l'animazione e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi, degli spazi verdi.
2. 
La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 con il concorso degli enti locali, il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 8 e degli altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo, medico sportivo e ludico-motorio-ricreativo.
Capo II 
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO
Art. 5. 
(Strumenti di programmazione)
1. 
La Regione stabilisce, mediante l'adozione del programma pluriennale, gli obiettivi, le priorità strategiche, le linee guida di intervento per l'organizzazione delle attività e la realizzazione delle iniziative previste nella presente legge, la tipologia di interventi, i soggetti destinatari, le risorse finanziarie da destinare agli interventi di promozione sportiva e all'impiantistica sportiva.
2. 
Il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e resta in vigore fino all'approvazione del nuovo documento programmatico.
3. 
Per la predisposizione del programma pluriennale, la Regione assicura la consultazione del Tavolo dello sport di cui all'articolo 7.
4. 
Il programma pluriennale è attuato attraverso provvedimenti annuali approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
5. 
I provvedimenti attuativi annuali di cui al comma 4, in conformità con gli obiettivi, i criteri, le modalità previste dal programma pluriennale, individuano le linee di intervento prioritarie, le azioni previste per le misure attivate, l'entità massima del finanziamento prevista per ogni singola misura attivata nell'ambito della dotazione finanziaria disponibile, la tipologia dei soggetti destinatari per ciascun ambito di intervento, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti regionali.
Art. 6. 
(Strumenti di intervento)
1. 
Per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, la Regione opera attraverso i seguenti strumenti:
a) 
programmazione e realizzazione diretta;
b) 
programmazione e realizzazione in partenariato mediante:
1) 
intese istituzionali e accordi di programma;
2) 
convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati;
3) 
partecipazione ad iniziative e campagne di promozione, comunicazione e sensibilizzazione che prevedono un coinvolgimento del sistema sportivo e della cittadinanza su specifici temi di rilevanza per lo sport;
c) 
sostegno attraverso l'assegnazione di contributi;
d) 
sostegno attraverso la partecipazione diretta alle spese organizzative, di promozione e di comunicazione.
2. 
Gli strumenti di cui al comma 1 sono attivati su base annuale o pluriennale.
Art. 7. 
(Tavolo dello sport)
1. 
La Regione, al fine di garantire un sistema diffuso di partecipazione, istituisce, presso la struttura regionale competente, il Tavolo dello sport, inteso come sede di consultazione e confronto territoriale o tematico con i rappresentanti degli enti locali, del sistema sportivo di cui all'articolo 8 e, nel caso di specifici programmi, iniziative e progetti di rilevanza strategica trasversale, con gli assessorati regionali e i soggetti pubblici e privati competenti per materia.
2. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'ambito di competenza, la composizione, i compiti e le modalità di svolgimento dei lavori del Tavolo dello sport.
3. 
La partecipazione ai lavori del Tavolo dello sport è a titolo gratuito.
Art. 8. 
(Destinatari)
1. 
I soggetti destinatari degli interventi e delle azioni di cui alla presente legge sono:
a) 
gli enti locali;
b) 
il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato regionale;
c) 
il Comitato italiano paralimpico (CIP) e il Comitato regionale;
d) 
le federazioni sportive nazionali (FSN), riconosciute dal CONI o dal CIP e i comitati regionali;
e) 
le discipline sportive associate (DSA), riconosciute dal CONI o dal CIP e i comitati regionali;
f) 
gli enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI o dal CIP e i comitati regionali;
g) 
le associazioni benemerite (AB) riconosciute dal CONI o dal CIP;
h) 
le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), riconosciute dal CONI o dal CIP iscritte nel registro nazionale del CONI;
i) 
le società sportive dilettantistiche (SSD), riconosciute dal CONI o dal CIP iscritte nel registro nazionale del CONI;
l) 
gli enti e i comitati appositamente costituiti con finalità sportive, aggregative e sociali, ai sensi del codice civile e delle leggi in materia;
m) 
i soggetti organizzatori in esclusiva di eventi sportivi;
n) 
gli altri soggetti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo.
2. 
I soggetti di cui al comma 1, per accedere ai benefici regionali, adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).
Art. 9. 
(Tutela del praticante sportivo)
1. 
Per l'esercizio delle attività per il miglioramento dell'efficienza fisica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), qualora venga prestato un servizio al pubblico in forma gratuita o dietro pagamento di corrispettivo a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, il soggetto organizzatore deve avvalersi di almeno un istruttore qualificato o di istruttori qualificati di specifica disciplina per l'esercizio della singola attività.
[1]
2. 
Si considerano istruttori qualificati:
a) 
i titolari di diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o della laurea in scienze motorie di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell' articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127 );
b) 
coloro che hanno frequentato, con superamento della prova finale di qualificazione, il corso integrativo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 1997, n. 28-16867.
3. 
Si considerano istruttori qualificati di specifica disciplina i titolari della corrispondente abilitazione rilasciata dalle FSN, dalle DSA o dagli EPS, riconosciuti dal CONI o dal CIP.
4. 
Per i cittadini dell'Unione europea si applicano le disposizioni comunitarie riguardanti il riconoscimento dei titoli di formazione professionale.
Art. 10. 
(Tutela sanitaria)
1. 
La Regione interviene per la tutela sanitaria delle attività sportive in conformità agli obiettivi e con le modalità organizzative indicate dal piano socio-sanitario regionale vigente, anche in riferimento al contrasto del doping nella pratica sportiva ad ogni livello.
Capo III 
TUTELA DEGLI SPORT TRADIZIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STORICHE
Art. 11. 
(Tutela degli sport tradizionali)
1. 
La Regione riconosce e valorizza le discipline sportive della pallapugno e della pallatamburello, ne incentiva la diffusione e l'incremento della pratica a salvaguardia delle tradizioni locali che rappresentano una parte fondamentale e intangibile del patrimonio territoriale.
2. 
La Regione favorisce l'attività dei soggetti sportivi, di cui all'articolo 8, che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport di cui al comma 1.
3. 
La Regione, secondo i criteri stabiliti con il programma pluriennale previsto dall'articolo 5, sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 2 per la realizzazione di:
a) 
pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni;
b) 
manifestazioni sportive;
c) 
corsi di avviamento al gioco di giovani in età scolare e realizzazione di progetti nei settori giovanili;
d) 
iniziative turistico-sportive finalizzate alla promozione del territorio, della cultura locale anche attraverso la valorizzazione delle discipline sportive tradizionali;
e) 
manutenzione straordinaria, potenziamento e messa a norma degli sferisteri.
Art. 12. 
(Tutela delle associazioni sportive storiche)
1. 
La Regione riconosce, promuove e diffonde i valori storici, sociali, educativi, culturali e sportivi delle associazioni sportive storiche, aventi i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b).
2. 
Presso la struttura regionale competente in materia di sport, è istituito un albo delle associazioni sportive storiche del Piemonte, articolato in due sezioni:
a) 
la sezione delle associazioni costituite da almeno settanta anni;
b) 
la sezione delle associazioni costituite da almeno settanta anni e la cui sede sociale è la medesima da almeno cinquanta anni.
3. 
Per l'iscrizione all'albo, le associazioni presentano una domanda alla struttura regionale competente in materia di sport, corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b); l'albo è aggiornato annualmente.
4. 
La Regione, secondo i criteri stabiliti con il programma pluriennale previsto dall'articolo 5, sostiene le associazioni sportive storiche iscritte all'albo, per la realizzazione, nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di:
[2]
a) 
pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni, celebrazioni a tutela e valorizzazione del patrimonio storico e della vocazione sportiva del territorio piemontese;
b) 
conservazione e restauro del loro patrimonio storico e culturale;
c) 
messa a norma delle attrezzature connesse all'attività sociale;
d) 
restauro conservativo degli arredi;
e) 
ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili e degli impianti della sede storica, di proprietà o nella piena disponibilità per almeno dieci anni.
Capo IV 
SETTIMANA REGIONALE DELLO SPORT E DEL BENESSERE
Art 13. 
(Istituzione della Settimana regionale dello sport e del benessere)
1. 
La Regione al fine di valorizzare l'educazione motoria, fisica e sportiva e la crescita psico-fisica in età scolare istituisce, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la Settimana regionale dello sport e del benessere per l'implementazione dell'offerta formativa integrativa a disposizione delle istituzioni scolastiche per la diffusione della cultura e della pratica dello sport, della conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico, con il coinvolgimento dei vari soggetti sportivi interessati.
Capo V 
IMPIANTI SPORTIVO-RICREATIVI
Art. 14. 
(Impiantistica sportiva)
1. 
La Regione favorisce e sostiene gli interventi che migliorano l'offerta e la qualità degli impianti sportivi e degli spazi attrezzati per la pratica dell'attività sportiva e fisico-motoria-ricreativa, in funzione delle reali esigenze del territorio.
2. 
In particolare, la Regione sostiene interventi di adeguamento e riqualificazione, anche ai fini della sicurezza, di efficientamento energetico finalizzati alla sostenibilità gestionale e ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità degli impianti e delle attrezzature sportive, per il pubblico e per gli atleti, con particolare riferimento agli impianti sportivi esistenti.
3. 
La Regione incentiva l'uso extrascolastico delle strutture sportive scolastiche idonee, tramite il sostegno di collaborazioni a tal scopo finalizzate.
4. 
Per l'attuazione del programma pluriennale di interventi, la Regione concede contributi in conto capitale e in conto interessi in relazione a mutui.
5. 
(...)
[3]
Art 15.[4] 
(Strumenti attuativi degli interventi).
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo S.p.a. (ICS), con Finpiemonte S.p.a., con Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP), con la Banca europea degli investimenti (BEI) o con altri istituti di credito, individuati nel rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti pubblici, tese a promuovere finanziamenti agevolati per l'impiantistica sportiva, attraverso la concessione di finanziamenti a fondo perduto o in conto interessi, nel rispetto della disciplina contabile del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
2. 
La Giunta regionale può, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulare con istituti di credito, società di assicurazioni e consorzi-fidi, iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), convenzioni finalizzate alla concessione, da parte dei medesimi, di garanzie per l'accesso al credito in favore dei soggetti che promuovono attività sportive o che realizzano investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge, nel rispetto della disciplina contabile del decreto legislativo 118/2011.
3. 
La Giunta regionale può, altresì, promuovere la costituzione di un fondo di rotazione presso Finpiemonte S.p.a. per la concessione di finanziamenti e di garanzie fideiussorie, nel rispetto della disciplina del decreto legislativo 118/2011 in materia di vincoli di indebitamento.
Art. 16. 
(Utilizzo e modalità di affidamento degli impianti sportivi)
1. 
L'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri oggettivi, a tutti i soggetti che praticano le attività sportive a cui l'impianto è destinato.
2. 
Se l'ente pubblico territoriale non intende gestire direttamente gli impianti sportivi di sua proprietà, la gestione o il diritto di superficie sono affidati in via preferenziale alle società e associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro nazionale del CONI, agli EPS, alle DSA e alle FSN, riconosciuti dal CONI e dal CIP. In tal caso si applicano le norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), differenziando le procedure utilizzate in base alla sussistenza della rilevanza economica nella gestione degli impianti.
3. 
Gli enti pubblici territoriali hanno la facoltà di individuare, nel rispetto delle normative di settore e nell'ambito della propria competenza programmatoria, contesti territoriali che, per particolari motivi di ordine sportivo, storico e sociale, richiedono una pianificazione specifica, articolata e multidisciplinare.
Art. 17. 
(Criteri per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi)
1. 
Gli enti territoriali affidano la gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) 
qualora si proceda tramite evidenza pubblica, l'utilizzo dell'avviso pubblico o del bando di gara come modalità di pubblicità della procedura di selezione;
b) 
differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 50/2016 ;
c) 
garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive;
d) 
durata dell'affidamento in gestione commisurato all'entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare;
e) 
selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
f) 
scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, delle tariffe praticate e dei prezzi d'accesso, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
g) 
valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
h) 
garanzia del massimo utilizzo pubblico e sociale dell'impianto sportivo;
i) 
garanzia della salvaguardia del valore storico, nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle strutture e delle associazioni sportive storiche di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), nonché della vocazione sportiva delle stesse;
[5]
l) 
garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
m) 
impiego di personale qualificato all'uso del defibrillatore e alla gestione dell'emergenza;
n) 
attenzione prioritaria e preferenziale agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica e alla piena accessibilità per la fruibilità pubblica e atletica;
o) 
sussistenza in capo all'affidatario di adeguata e comprovata organizzazione di mezzi, attrezzature, beni strumentali e personale per lo svolgimento dell'attività sportiva dell'impianto.
2. 
Nel caso di adozione di apposito regolamento per l'affidamento degli impianti sportivi, gli enti territoriali si conformano ai criteri generali di cui al comma 1 e individuano con proprio provvedimento i criteri per il calcolo del canone concessorio.
Art. 18 
(Sport libero)
1. 
La Regione, attraverso il programma pluriennale di cui all'articolo 5, può promuovere lo sport libero e favorire gli interventi che migliorano l'offerta e la qualità delle attrezzature sportive destinate alla pratica di uno sport o dello svolgimento di una regolare attività fisica e motoria, offrendo la possibilità alle persone di svolgere ogni giorno almeno i trenta minuti di attività fisica moderata raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la popolazione adulta per mantenere la buona salute.
2. 
La Regione, con gli strumenti di cui al comma 1, in collaborazione con gli enti locali, può promuovere interventi di adeguamento e riqualificazione di spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi mettendo a disposizione impianti e attrezzature sportive a fruizione libera.
3. 
La Regione, attraverso gli strumenti i cui al comma 1, può promuovere l'uso degli impianti e delle attrezzature sportive a fruizione libera tramite proposte volte a favorire il rafforzamento della cultura sportiva.
Capo VI 
ORGANISMI
Art. 19. 
(Osservatorio regionale)
1. 
Al fine della programmazione delle politiche regionali in materia di sport, è costituito, con deliberazione della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale in materia di sport che svolge attività di raccolta, coordinamento e scambio dei dati e delle informazioni, anche in raccordo con l'Osservatorio turistico regionale.
2. 
L'Osservatorio provvede al monitoraggio degli strumenti messi in atto sul territorio regionale e ne verifica l'efficacia dei risultati, avvalendosi dei dati e delle informazioni forniti dagli enti locali, dagli sportelli per lo sport di cui all'articolo 21, nonché, previa intesa, dal CONI e dal CIP e dagli altri soggetti di cui all'articolo 8.
Art. 20.[6] 
(Piemonte Sport Commission)
1. 
La Regione si avvale di Visit Piemonte Scrl, di cui all' articolo 2 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), per le seguenti attività:
a) 
favorire, attraverso la collaborazione tra il sistema sportivo, turistico e camerale, l'attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo;
b) 
attivarsi per reperire, anche dai soggetti privati, le risorse necessarie all'organizzazione degli eventi;
c) 
favorire l'aggregazione dell'offerta turistica e sportiva per meglio rispondere alle esigenze degli organizzatori; d) realizzare economie di scala razionalizzando l'utilizzo delle risorse.
d) 
realizzare economie di scala razionalizzando l'utilizzo delle risorse.
2. 
Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, Visit Piemonte Scrl può utilizzare la denominazione di Piemonte Sport Commission.
Art. 21. 
(Sportelli per lo sport)
1. 
La Regione promuove l'apertura sul territorio regionale degli sportelli per lo sport, finalizzati ad offrire un servizio informativo e di orientamento in materia sportiva a favore degli enti locali, dei soggetti sportivi e di tutti coloro che a vario titolo operano sul territorio nell'ambito della promozione e dell'impiantistica sportiva, con particolare attenzione alle misure previste dalla programmazione regionale, ai bandi e alle iniziative realizzate dalla Regione.
2. 
Gli sportelli regionali per lo sport possono essere aperti anche attraverso l'utilizzo di strutture informative regionali già presenti nei capoluoghi di provincia.
Capo VII 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 22. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della funzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica sportiva e dell'attività fisico-motoria-ricreativa, nonchè del raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche sulla base delle informazioni e del supporto fornito dall'Osservatorio regionale in materia di sport, presenta, contestualmente alla presentazione al Consiglio regionale della proposta di programma pluriennale, una relazione alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. In ogni caso la relazione è presentata decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale.
3. 
La relazione di cui al comma 2 fornisce almeno le seguenti informazioni:
a) 
un quadro dello stato di attuazione della legge e le eventuali criticità;
b) 
lo stato di attuazione delle linee di intervento ritenute prioritarie e delle azioni perseguite per le misure attivate nel periodo di riferimento, nonché la dotazione finanziaria prevista per ogni misura, il tasso di utilizzo, il numero e le caratteristiche dei beneficiari, nonché la tipologia e l'entità dei finanziamenti;
c) 
il contributo fornito dagli strumenti e dalle iniziative previsti dalla presente legge per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4;
d) 
una stima delle ricadute in ambito turistico, sociale ed economico attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge.
4. 
Nella relazione è inserita una apposita sezione dedicata alla descrizione degli elementi principali riguardanti la gestione e la destinazione delle risorse del Fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, istituito dalla legge regionale 18/2000 .
5. 
La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. 
I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2, 3 e 4.
Art. 23. 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato.
Art. 24. 
(Sanzioni)
1. 
La violazione di quanto disposto dall'articolo 9 comporta l'applicazione, a carico dell'organizzatore, della sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 750,00.
2. 
In caso di recidiva la sanzione di cui al comma 1 è raddoppiata.
3. 
I rapporti di accertata violazione sono presentati al comune, a cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative.
4. 
Il comune in cui ha sede l'impianto svolge le funzioni di controllo e vigilanza sulla corretta applicazione dell'articolo 9 e commina le sanzioni di cui ai commi 1 e 2.
5. 
Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
6. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
Art. 25. 
(Norme transitorie)
1. 
Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.
2. 
I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti alla data del loro avvio.
Art. 26. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri finanziari di parte corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 3.365.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, in euro 2.515.000,00 per l' esercizio finanziario 2021 e in euro 3.115.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti) di cui alla legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022).
2. 
Agli oneri finanziari di parte capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.220.000,00 per l'esercizio finanziario 2020, in euro 1.480.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 e in euro 1.480.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 2 (Spese in conto capitale) di cui alla legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022).
Art. 27. 
(Abrogazioni)
1. 
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, facendo salvi gli effetti finanziari per i procedimenti di liquidazione di spesa non ancora conclusi, le seguenti leggi:
a) 
legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie);
b) 
legge regionale 5 aprile 1996, n. 17 (Promozione della qualificazione degli operatori per le attività sportive e fisico-motorie);
c) 
legge regionale 18 dicembre 2002, n. 32 (Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promozione delle attività delle associazioni sportive storiche del Piemonte);
d) 
legge regionale 24 dicembre 2003, n. 36 (Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello);
e) 
legge regionale 18 febbraio 2010, n. 13 (Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 ottobre 2020
Alberto Cirio

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 9 dopo le parole " per il miglioramento dell'efficienza fisica " sono state inserite le seguenti " di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), " e dopo le parole " un servizio al pubblico " sono state inserite le seguenti " in forma gratuita o " ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 del 2021.

[2] Nel comma 4 dell'articolo 12 dopo la parola "realizzazione" sono state inserite le parole ", nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 del 2021.

[3] Il comma 5 dell'articolo 14 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 del 2021.

[4] L'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 del 2021.

[5] Nella lettera i) del comma 1 dell'articolo 17 dopo le parole "valore storico" sono state inserite le parole ", nel rispetto delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," ad opera del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 del 2021.

[6] L'articolo 20 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 25 del 2021.