Legge regionale n. 19 del 05 agosto 2020  ( Versione vigente )
Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi.
(B.U. 06 agosto 2020, 3° suppl. al n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, conferisce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola ulteriori funzioni rispetto a quelle fondamentali ed a quelle conferite con l' articolo 9 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni').
2. 
La provincia del Verbano Cusio Ossola continua ad esercitare le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
La Regione disciplina il trasferimento alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, alle province interessate e alla Città metropolitana di Torino di parte degli introiti derivanti dai canoni idrici relativi alle grandi derivazioni, che insistono sul proprio territorio, nonché prevede un fondo perequativo a favore delle altre province.
Art. 2. 
(Funzioni ulteriori)
1. 
La Regione conferisce alla provincia del Verbano Cusio Ossola le seguenti funzioni ulteriori:
a) 
in materia di prevenzione, gestione sostenibile e controllo dei rischi idraulici, idrogeologici, geotecnici e valanghivi:
pianificazione, programmazione e tutela della rete idrografica e delle linee di intervento per la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico, in coordinamento e collaborazione con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di bacino, sulla base della normativa regionale vigente;
erogazione di servizi geologici di intervento specialistico per la valutazione tecnico-scientifica dei dissesti attivi, del grado di sicurezza del transito lungo punti critici della rete viaria principale provinciale, per il censimento e la valutazione del grado di esposizione al danno di abitazioni civili, in situazioni di emergenza e di pronto intervento in collaborazione con la protezione civile anche al fine di supportare le azioni degli enti locali sul territorio;
educazione e comunicazione ambientale, all'uso del territorio ed ai rischi naturali, in collaborazione con gli istituti scolastici e con le strutture regionali preposte;
redazione ed adozione di piani forestali territoriali per le aree forestali definite ai sensi della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e per quelle interne a complessi vincolati per scopi idrogeologici di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), comprese le parti relative al piano forestale aziendale di cui all' articolo 11 della legge regionale n. 4/2009 ed alla manutenzione selvicolturale;
b) 
partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).
2. 
Rimangono in capo alla provincia del Verbano Cusio Ossola le funzioni di concessione riferite alle derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), compresa l'applicazione delle procedure previste dall' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico.
Art. 3. 
(Iniziative transfrontaliere ed attività di rilievo internazionali)
1. 
La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della provincia del Verbano Cusio Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento che riguardano iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera.
2. 
La Regione garantisce, altresì, per quanto di competenza, la partecipazione della provincia del Verbano Cusio Ossola alla strategia macro-regionale per la Regione alpina (EUSALP).
3. 
La Regione supporta, previa intesa, la provincia del Verbano Cusio Ossola nella gestione:
a) 
delle relazioni istituzionali con le altre province, con regioni diverse dal Piemonte, in particolare con quella confinante nonché nella stipulazione di accordi e di convenzioni con i medesimi enti; garantisce altresì una maggiore autonomia per accordi nelle materie dei trasporti, dell'istruzione, del turismo del lavoro e della formazione con i territori e la regione confinante con la quale sono in essere rapporti economici, storici e culturali;
b) 
delle attività di rilievo internazionale riguardanti enti territoriali di altri Stati confinanti con la provincia del Verbano Cusio Ossola.
Art. 4. 
(Trasferimento di risorse alla provincia del Verbano Cusio Ossola)
1. 
La Regione, oltre alle risorse di cui all' articolo 10, comma 1 della legge regionale 19 marzo 2019, n 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla provincia del Verbano Cusio Ossola la quota pari al 60 per cento dell'ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche, di cui all' articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933 , sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica.
[1]
Art. 5. 
(Trasferimento di risorse alla provincia di Cuneo)
1. 
La Regione, dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla provincia di Cuneo o ai comuni totalmente montani la quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche di cui all' articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933 , sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica.
[2]
2. 
Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, secondo le indicazioni condivise con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripresa della pavimentazione bitumata e recupero della viabilità nei territori dei comuni totalmente montani, così come definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura).
[3]
3. 
La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito ai sensi del comma 1 è destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico.
Art. 6. 
(Trasferimento risorse alla Città metropolitana di Torino e ad altre province)
1. 
La Regione, dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla Città metropolitana di Torino ed alle province, escluse le province del Verbano Cusio Ossola e di Cuneo, la quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche di cui all' articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933 , sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica.
[4]
2. 
Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il finanziamento di programmi predisposti dalla Città metropolitana di Torino e dalle province, d'intesa con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilità nei territori a prevalenza montana.
3. 
La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito alla città metropolitana di Torino ai sensi del comma 1 è destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico.
Art. 7. 
(Trasferimenti perequativi)
1. 
A fini perequativi, dall'entrata in vigore della presente legge, la quota pari al 6 per cento dell'ammontare dei canoni idrici corrisposti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 relativi alle grandi derivazioni idroelettriche di cui all' articolo 6, comma 2, del regio decreto 1775/1933 unitamente alle risorse di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge è ripartita tra le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli, sulla base dell'estensione della rete viaria provinciale, per finanziare programmi di interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilità.
[5]
Art. 8. 
(Abrogazioni)
1. 
All' articolo 10, comma 1, della legge regionale 9/2019 , le parole "
ed alla Città metropolitana di Torino
" e le parole "
e in euro 2.000.000,00
" sono soppresse.
[6]
Art. 9. 
(Norma finanziaria)
1. 
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti, pari ad euro 20.000.000,00 annui, iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio), programma 09.06 (Tutela e valorizzazione delle risorse).
2. 
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, relativo ai trasferimenti perequativi alle province, escluse le province di Cuneo e del Verbano Cusio Ossola e la Città metropolitana di Torino, si fa fronte con le risorse, pari ad euro 2.000.000,00 annui, iscritte nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.
Art. 10. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore ilgiorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 agosto 2020
Alberto Cirio

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni" sono state sostituite dalle parole "dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 del 2020. L'art. 5 comma 2 della l.r. 28/2020 dispone che "I trasferimenti delle risorse di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 19/2020 decorrono a far data dal 1° gennaio 2020, previa sottoscrizione delle intese previste agli articoli 5 e 6 della legge medesima".

[2] Nel comma 1 dell'articolo 5 le parole "o ai comuni totalmente montani" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 133 della legge regionale 25 del 2021.

[3] Nel comma 2 dell'articolo 5 le parole "d'intesa con la Regione" sono state sostituite dalle parole "secondo le indicazioni condivise con la Regione" ad opera del comma 2 dell'articolo 133 della legge regionale 25 del 2021.

[4] Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole "dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni" sono state sostituite dalle parole "dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 del 2020. L'art. 5 comma 2 della l.r. 28/2020 dispone che "I trasferimenti delle risorse di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 19/2020 decorrono a far data dal 1° gennaio 2020, previa sottoscrizione delle intese previste agli articoli 5 e 6 della legge medesima".

[5] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni" sono state sostituite dalle parole "dei canoni idrici corrisposti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 relativi alle grandi derivazioni idroelettriche " ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 del 2020. L'art. 5 comma 2 della l.r. 28/2020 dispone che "I trasferimenti delle risorse di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 19/2020 decorrono a far data dal 1° gennaio 2020, previa sottoscrizione delle intese previste agli articoli 5 e 6 della legge medesima".

[6] La legge regionale 28/2020 al comma 1 delll'art. 5 con interpretazione autentica dispone che "le disposizioni abrogative stabilite all' articolo 8 della legge regionale 19/2020 sono da intendersi con effetto a far data dal 1° gennaio 2020".