Legge regionale n. 17 del 22 luglio 2020  ( Versione vigente )
Disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione.
(B.U. 23 luglio 2020, 3° suppl. al n. 30)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione, in attuazione degli articoli 9 e 11 dello Statuto , nell'ambito delle proprie competenze in materia di servizi sanitari e sociali e di formazione professionale, promuove:
a) 
il soddisfacimento delle esigenze socio-sanitarie e assistenziali dei cittadini mediante personale qualificato;
b) 
la valorizzazione delle competenze di coloro che conseguono l'attestato di qualifica professionale di operatore socio-sanitario al termine di specifica formazione professionale, secondo la normativa statale e regionale;
c) 
la conoscenza degli organismi di formazione accreditati operanti sul proprio territorio e dei corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario.
2. 
La Regione, per le finalità di cui al comma 1, istituisce l'elenco degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione.
3. 
L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 avviene su base volontaria, previa presentazione di istanza, nel rispetto delle disposizioni in materia di dati personali e dei principi di libera circolazione delle certificazioni professionali in ambito europeo e di quanto previsto dalla normativa statale in ordine all'istituzione del profilo professionale e all'esercizio dell'attività attraverso la comunicazione degli elenchi esistenti presso gli enti formativi accreditati dalla Regione, secondo la normativa vigente.
Art. 2. 
(Elenco regionale)
1. 
L'elenco regionale degli operatori socio-sanitari e degli enti accreditati per la formazione è istituito in forma telematica presso la Giunta regionale.
2. 
L'elenco di cui al comma 1 ha funzione esclusivamente ricognitiva, quale banca dati, e contiene:
a) 
nella sezione A, i nominativi di coloro che hanno conseguito, al termine di specifica formazione professionale, l'attestato di qualifica professionale di operatore socio-sanitario, rilasciata dagli enti accreditati e che hanno presentato istanza di iscrizione, secondo quanto previsto all'articolo 3;
b) 
nella sezione B, gli enti di formazione accreditati dalla Regione e gli istituti professionali ad indirizzo ''servizi socio-sanitari'' e ''servizi per la sanità e l'assistenza sociale'', nonché i corsi attivi sul territorio riconosciuti secondo gli indirizzi operativi regionali.
3. 
L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 non costituisce requisito per l'esercizio dell'attività, restando a tal fine ferma l'applicazione delle normative statali vigenti riguardo al riconoscimento della qualifica professionale, alla validità degli attestati e all'esercizio dell'attività.
4. 
L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale della Regione.
Art. 3. 
(Disposizioni procedurali)
1. 
Possono presentare istanza di inserimento nella sezione A dell'elenco coloro che, alternativamente:
a) 
hanno acquisito il titolo in Piemonte;
b) 
prestano attività lavorativa in Piemonte;
c) 
sono residenti in Piemonte.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dell'attestazione di operatore socio-sanitario conseguito a seguito di un corso di formazione presso un soggetto accreditato, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia e dagli indirizzi regionali operativi nel rispetto dell'Accordo del 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e successivi provvedimenti nazionali e regionali, nonché dall' articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).
3. 
La Regione effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e dalle disposizioni statali di attuazione. A tal fine l'inserimento nell'elenco avviene previa specifica acquisizione del consenso da parte degli operatori socio-sanitari al trattamento dei dati personali mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale.
4. 
La Regione inserisce, altresì, nella sezione B dell'elenco gli enti di formazione accreditati presso la Regione e gli istituti professionali ad indirizzo ''servizi socio-sanitari'' e ''servizi per la sanità e l'assistenza sociale'', secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 4.
Art. 4. 
(Regolamento)
1. 
La Giunta regionale approva, previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente ed in conformità alle nuove disposizioni in materia di formazione previste dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ) e al percorso di revisione dell'accordo Stato-regioni del 2001 in merito all'ordinamento didattico della formazione per i profili professionali socio-sanitari per l'adozione di provvedimenti normativi regionali uniformi, un regolamento che provvede a definire:
a) 
le modalità di redazione, gestione e aggiornamento dell'elenco;
b) 
il modello di domanda di iscrizione e le modalità di presentazione;
c) 
le modalità di controllo e le cause di cancellazione;
d) 
le modalità di comunicazione e di iscrizione per gli enti di formazione accreditati dalla Regione e i corsi attivi sul territorio.
Art. 5. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse umane, strumentali e finanziarie reperibili nell'ordinamento regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 22 luglio 2020
Alberto Cirio