La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Sostituzione allegato 1 della legge regionale 8/2020(art. 10)
Sostituzione allegato 2 della legge regionale 8/2020 (art. 10)
Sostituzione allegato 3 della legge regionale 8/2020 (art. 10)
Sostituzione allegato 4 della legge regionale 8/2020 (art. 10)
Sostituzione allegato 5 della legge regionale 8/2020 (art. 10)
Allegato A della legge regionale 18/1999 (art. 22)
Note:
[1] L'articolo 23 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22 del 2020.
[2] Nel comma 2 dell'articolo 24 le parole "nel periodo compreso dall'avvio operativo dell'iniziativa e fino al 31 dicembre 2021" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 34 del 2021.
[3] Il comma 2 bis dell'articolo 24 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 34 del 2021.
[4] Nel comma 2 dell'articolo 27 le parole "titolo 1 (Spese correnti)" sono state sostituite dalle parole "titolo II (Spese in conto capitale)" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 del 2020.
[5] L'articolo 34 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 32 del 2020.
[6] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 37 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 del 2020.
[7] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 37 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 del 2020.
[8] Nel comma 3 dell'articolo 37 le parole "attraverso sgravi contributivi o incentivi" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 del 2020.
[9] L'articolo 41 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 131 della legge regionale 25 del 2021.
[10] L'articolo 48 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale 15 del 2020.
[11] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 125 del 11/05/2021 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 23/06/2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 52 della legge della Regione Piemonte 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione percontrastare l’emergenza da Covid-19).
[12] Nel comma 1 dell'articolo 53 le parole ", nel rispetto delle norme di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 )" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 del 2020.
[13] L'articolo 53 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 90 della legge regionale 15 del 2020.
[14] Nel comma 1 dell'articolo 59 dopo le parole "contenute nel presente capo" sono state aggiunte le parole ", ad eccezione dell'articolo 68," e le parole "31 gennaio 2022" sono state sostituite dalle parole "31 gennaio 2023".ad opera del comma 1 dell'articolo 132 della legge regionale 25 del 2021.
[15] Il comma 3 dell'articolo 60 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22 del 2020.
[16] L'articolo 63 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22 del 2020.
[17] Nel comma 1 dell'articolo 64 le parole ", purché nel rispetto dei caratteri tipologici e delle caratteristiche del tessuto edilizio esistente" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 del 2020.
[18] Nel comma 1 dell'articolo 68 le parole "31 dicembre 2020" sono state sostituite dalle parole "30 giugno 2021" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 31 del 2020.
[19] Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 22/2020 abroga il comma 4 dell art. 6 bis della legge regionale 19/1999 inserito da questo articolo. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 22/2020 al comma 5 dell art. 6 bis della legge regionale 19/1999 inserito da questo articolo elimina il riferimento al comma 4 abrogato.
[20] L'articolo 84 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22 del 2020.
[21] L'articolo 85 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22 del 2020.