Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020  ( Versione vigente )
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 24 dicembre 2020, 4° suppl. al n. 52)

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Esercizio provvisorio)
1. 
Ai sensi dell' articolo 66 dello Statuto della Regione e dell' articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), dal 1° gennaio 2021 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione, approvato con legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022), come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2020 e dalla legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie).
2. 
Nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011 .
3. 
Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, alle spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati e di bandi regionali di natura pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di enti soppressi, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese per investimenti collegati all'Accordo tra Governo e regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), alle spese previste dalla delibera 28 luglio 2020, n. 41 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi comitati di sorveglianza.
4. 
Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio di cui al punto 8.13 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011 .
Art. 2. 
1. 
A decorrere dal periodo di imposta 2021 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione è soppressa.
2. 
Gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina) sono abrogati.
3. 
Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte in vigenza delle norme di cui al comma 2.
Art. 3. 
1. 
All' articolo 68, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19), le parole "
31 dicembre 2020
" sono sostituite dalle seguenti: "
30 giugno 2021
".
Art. 4. 
(Entrata in vigore)
1. 
Gli articoli 1 e 3 sono dichiarati urgenti ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
2. 
L'articolo 2 entra in vigore dal 1° gennaio 2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 dicembre 2020
Alberto Cirio