Legge regionale n. 30 del 16 dicembre 2020  ( Versione vigente )
Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 17 dicembre 2020, 4° suppl. al n. 51)

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale 2019)
1. 
I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2020, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2019 di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019). Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2019 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 sono rappresentate nell'allegato A alla presente legge.
Art. 2. 
(Fondo di cassa)
1. 
Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2020 è determinato in euro 161.427.898,70 in conformità con quanto disposto dall' articolo 7, comma 1, della legge regionale 25/2020 .
Art. 3. 
(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2019)
1. 
In base all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 25/2020 ed in coerenza con il giudizio di parificazione del rendiconto 2019 della Regione da parte della Corte dei conti - Sezione di controllo per il Piemonte, assunto con dispositivo n. 100/2020/SRCPIE/PARI del 24 settembre 2020, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari ad euro 1.630.431.152,01.
2. 
Ai sensi dell' articolo 8, comma 4, della legge regionale 25/2020 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo pari ad euro 6.228.640.703,82, di cui è disposto il riassorbimento in quote costanti negli esercizi successivi, come previsto dalla vigente deliberazione del Consiglio regionale adottata in applicazione della normativa di riferimento.
Art. 4. 
(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2019)
1. 
In attuazione dell' articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), è consentita, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, pari per l'esercizio finanziario 2020 della Regione ad euro 106.963.014,91.
2. 
Nel bilancio di esercizio 2020 è iscritta in entrata ed in spesa una quota di avanzo pari all'importo di cui al comma 1, come articolato nell'allegato B alla presente legge, in applicazione in spesa della parte vincolata del risultato di amministrazione 2019, secondo la seguente articolazione:
a) 
euro 5.963.014,91per vincoli derivanti da trasferimenti;
b) 
euro 101.000.000,00 per vincoli formalmente attribuiti dall'ente, già iscritti a bilancio con provvedimento di legge di variazione disposto dall' articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19), ai sensi dell' articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 5. 
(Stato di previsione delle entrate e delle spese. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022)
1. 
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 28.610.662,29, quanto alla previsione di competenza e diminuito di euro 1.276.979.357,39, quanto alla previsione di cassa.
2. 
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate. e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 105.304.269,98, quanto alla previsione di competenza.
3. 
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 19.016.000,00 quanto alla previsione di competenza.
Art. 6. 
(Allegati all'assestamento di bilancio)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati:
a) 
riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);
b) 
riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);
c) 
quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate e alle spese per titoli (allegato G);
d) 
prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell' articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 118/2011 (allegato H);
e) 
prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);
f) 
prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);
g) 
prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);
h) 
nota integrativa all'assestamento del bilancio 2020-2022 (allegato N);
i) 
elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato O);
j) 
elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato P);
k) 
variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato Q);
l) 
relazione del Collegio dei revisori dei conti della Regione (allegato R).
Art. 7. 
1. 
Il comma 2 quater dell'articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n.1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) è sostituito dal seguente: "
2 quater.
L'Assemblea del consorzio, tenuto conto della particolare complessità dell'ente, determina l'ammontare dell'indennità del Presidente dell'Agenzia e del gettone di presenza dei rimanenti consiglieri d'amministrazione, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 2 (Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale).
".
Art. 8. 
1. 
All' articolo 51, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), le parole "
per un massimo di tre esercizi consecutivi
" sono sostituite dalle seguenti: "
per un massimo di otto esercizi consecutivi
".
2. 
All' articolo 51, comma 2 bis, della legge regionale 3/2010 , le parole "
per un massimo di tre esercizi consecutivi
" sono sostituite dalle seguenti: "
per un massimo di otto esercizi consecutivi
".
Art. 9. 
1. 
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022), è aggiunta la seguente: "
b bis)
fondo occorrente a fare fronte agli oneri derivanti da contenzioso potenziale di nuova manifestazione scaturente dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria o da transazioni giudiziarie.
".
Art. 10. 
(Sostituzione dell'allegato 26 alla legge regionale 25/2020 )
1. 
L'allegato n. 26 (Composizione e modalità di copertura del disavanzo al 31 dicembre 2019) alla legge regionale 25/2020 è sostituito con l'allegato S) alla presente legge.
Art. 11. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 dicembre 2020
Alberto Cirio