Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi).
(B.U. 27 novembre 2020, 5° suppl. al n. 48)
Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale 19/2020
)
1.
All'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 (Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi) le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni
dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche
Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 5 della legge regionale 19/2020
)
1.
All'
articolo 5, comma 1, della legge regionale 19/2020 le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni
dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche
Art. 3.
(Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale 19/2020
)
1.
All'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 19/2020 le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni
dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche
Art. 4.
(Modifiche all'
articolo 7 della legge regionale 19/2020
)
1.
All'
articolo 7, comma 1, della legge regionale 19/2020 le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni
dei canoni idrici corrisposti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 relativi alle grandi derivazioni idroelettriche
Art. 5.
(Interpretazione autentica dell'
articolo 8 della legge regionale 19/2020
e decorrenza dei trasferimenti)
1.
Le disposizioni abrogative stabilite all'
articolo 8 della legge regionale 19/2020
sono da intendersi con effetto a far data dal 1° gennaio 2020.
2.
I trasferimenti delle risorse di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della
legge regionale 19/2020
decorrono a far data dal 1° gennaio 2020, previa sottoscrizione delle intese previste agli articoli 5 e 6 della legge medesima.
Art. 6.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 novembre 2020
Alberto Cirio