Legge regionale n. 22 del 01 ottobre 2020  ( Versione vigente )
Modifiche alla legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19) e alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19).
(B.U. 02 ottobre 2020, 3° suppl. al n. 40)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
All' articolo 4 bis, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19) le parole "
destinando pari importo
" sono sostituite dalle seguenti: "
destinando la quota di proprietà della Regione
".
2. 
All' articolo 4 bis, comma 5, della legge regionale 12/2020 le parole "
pari a euro 15.000.000,00
" sono sostituite dalle seguenti: "
pari a euro 14.986.500,00
".
Art. 2. 
1. 
All' articolo 27, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) le parole "
titolo 1 (Spese correnti)
" sono sostituite dalle seguenti: "
titolo II (Spese in conto capitale)
".
Art. 3. 
1. 
Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 13/2020 sono abrogate.
2. 
All' articolo 37, comma 3, della legge regionale 13/2020 le parole "
, attraverso sgravi contributivi o incentivi
" sono soppresse.
Art. 4. 
1. 
All' articolo 53, comma 1, della legge regionale 13/2020 dopo le parole "
e rimovibili
" sono aggiunte le seguenti: "
, nel rispetto delle norme di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 )
".
Art. 5. 
(Modifiche all'articolo 60 delle legge regionale 13/2020 )
Art. 6. 
1. 
All' articolo 64, comma 1, della legge regionale 13/2020 dopo le parole "
diversa dall'esistente
" sono aggiunte le seguenti: "
, purché nel rispetto dei caratteri tipologici e delle caratteristiche del tessuto edilizio esistente
".
Art. 7. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 6 bis della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), come inserito dall' articolo 78 della legge regionale 13/2020 , è abrogato.
2. 
All' articolo 6 bis, comma 5, della legge regionale 19/1999 , come inserito dall' articolo 78 della legge regionale 13/2020 , le parole "
, 3 e 4
" sono sostituite dalle seguenti: "
e 3
".
Art. 8. 
(Abrogazioni alla legge regionale 13/2020 )
1. 
Gli articoli 23, 63, 84 e 85 della legge regionale 13/2020 sono abrogati.
Art. 9. 
(Variazione di bilancio)
1. 
E' approvata la variazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in termini di competenza e di cassa (allegato A).
Art. 10. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 ottobre 2020
Alberto Cirio