La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni" sono state sostituite dalle parole "dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 del 2020. L'art. 5 comma 2 della l.r. 28/2020 dispone che "I trasferimenti delle risorse di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 19/2020 decorrono a far data dal 1° gennaio 2020, previa sottoscrizione delle intese previste agli articoli 5 e 6 della legge medesima".
[2] Nel comma 1 dell'articolo 5 le parole "o ai comuni totalmente montani" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 133 della legge regionale 25 del 2021.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 5 le parole "d'intesa con la Regione" sono state sostituite dalle parole "secondo le indicazioni condivise con la Regione" ad opera del comma 2 dell'articolo 133 della legge regionale 25 del 2021.
[4] Nel comma 1 dell'articolo 6 le parole "dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni" sono state sostituite dalle parole "dei canoni idrici riscossi in competenza relativi alle grandi derivazioni idroelettriche" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 28 del 2020. L'art. 5 comma 2 della l.r. 28/2020 dispone che "I trasferimenti delle risorse di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 19/2020 decorrono a far data dal 1° gennaio 2020, previa sottoscrizione delle intese previste agli articoli 5 e 6 della legge medesima".
[5] Nel comma 1 dell'articolo 7 le parole "dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni" sono state sostituite dalle parole "dei canoni idrici corrisposti ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 relativi alle grandi derivazioni idroelettriche " ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 del 2020. L'art. 5 comma 2 della l.r. 28/2020 dispone che "I trasferimenti delle risorse di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 19/2020 decorrono a far data dal 1° gennaio 2020, previa sottoscrizione delle intese previste agli articoli 5 e 6 della legge medesima".
[6] La legge regionale 28/2020 al comma 1 delll'art. 5 con interpretazione autentica dispone che "le disposizioni abrogative stabilite all' articolo 8 della legge regionale 19/2020 sono da intendersi con effetto a far data dal 1° gennaio 2020".