Modifica alla legge regionale 2 novembre 1982, n.32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).
(B.U. 06 agosto 2020, 3° suppl. al n. 32)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica all'
articolo 11 della legge regionale 32/1982
)
1.
La
lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituita dalla seguente: "
i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell'
articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del cinghiale (Sus scrofa), limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività; ".
b)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 agosto 2020
Alberto Cirio