Legge regionale n. 18 del 05 agosto 2020  ( Versione vigente )
Modifica alla legge regionale 2 novembre 1982, n.32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).
(B.U. 06 agosto 2020, 3° suppl. al n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) è sostituita dalla seguente: "
b)
i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell' articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del cinghiale (Sus scrofa), limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività;
".
Art.2. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 agosto 2020
Alberto Cirio