La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il testo di questo comma è stato corretto per mero errore materiale con Avviso di rettifica pubblicato sul 3° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 32 in data 6 agosto 2020
[2] Nel comma 3 dell'articolo 37 dopo le parole "riguardanti i corsi d'acqua" sono state aggiunte le parole "o comunque di lavori pubblici che richiedono l'impiego di materiale litoide," e le parole "in via prioritaria, ad amministrazioni pubbliche" sono state sostituite dalle parole "in via prioritaria, all'amministrazione che realizza l'intervento o ad altre amministrazioni pubbliche"ad opera del comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 25 del 2021.
[3] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 4 del 24/11/2021 pubblicata sulla G.U. n. 3 del 19/01/2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 della legge della Regione Piemonte 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato).