La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Sostituzione allegato 1 della legge regionale 8/2020(art. 10)
Sostituzione allegato 2 della legge regionale 8/2020 (art. 10)
Sostituzione allegato 3 della legge regionale 8/2020 (art. 10)
Sostituzione allegato 4 della legge regionale 8/2020 (art. 10)
Sostituzione allegato 5 della legge regionale 8/2020 (art. 10)
Allegato A della legge regionale 18/1999 (art. 22)
Note:
[1] L'articolo 23 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22 del 2020.
[2] Nel comma 2 dell'articolo 27 le parole "titolo 1 (Spese correnti)" sono state sostituite dalle parole "titolo II (Spese in conto capitale)" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 del 2020.
[3] La lettera a) del comma 2 dell'articolo 37 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 del 2020.
[4] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 37 è stata abrogata dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 del 2020.
[5] Nel comma 3 dell'articolo 37 le parole "attraverso sgravi contributivi o incentivi" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 del 2020.
[6] L'articolo 48 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 89 della legge regionale 15 del 2020.
[7] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 125 del 11/05/2021 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 23/06/2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 52 della legge della Regione Piemonte 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione percontrastare l’emergenza da Covid-19).
[8] Nel comma 1 dell'articolo 53 le parole ", nel rispetto delle norme di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 )" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 del 2020.
[9] L'articolo 53 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 90 della legge regionale 15 del 2020.
[10] Il comma 3 dell'articolo 60 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22 del 2020.
[11] L'articolo 63 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22 del 2020.
[12] Nel comma 1 dell'articolo 64 le parole ", purché nel rispetto dei caratteri tipologici e delle caratteristiche del tessuto edilizio esistente" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 22 del 2020.
[13] Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 22/2020 abroga il comma 4 dell art. 6 bis della legge regionale 19/1999 inserito da questo articolo. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 22/2020 al comma 5 dell art. 6 bis della legge regionale 19/1999 inserito da questo articolo elimina il riferimento al comma 4 abrogato.
[14] L'articolo 84 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22 del 2020.
[15] L'articolo 85 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 22 del 2020.