Legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020  ( Versione vigente )
Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19.
(B.U. 15 maggio 2020, 7° suppl. al n. 20)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , convocata in videoconferenza, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, al fine di contenere gli effetti negativi sul contesto socio-economico regionale, si adottano misure finanziarie volte a favorire il riavvio delle attività produttive.
TITOLO II 
MISURE FINANZIARIE
Art. 2. 
(Destinazione delle economie da rinegoziazione prestiti)
1. 
Le lettere a) e b) del comma 3 bis dell'articolo 26 della legge regionale 5 aprile 2018 n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020), sono sostituite dalle seguenti:
a) 
a spese in conto capitale, anche finalizzate a incrementare lo stock di capitale fisico o tecnologico a disposizione del territorio e del sistema produttivo la cui utilità non si esaurisce nel corso di un esercizio finanziario;
b) 
all'estinzione dei derivati in essere o di loro componenti ed opzioni
3. 
Le economie di cui all' articolo 26, comma 3 bis della l.r. 4/2018 relative all'esercizio finanziario 2019, sono pari ad euro 101.860.224,11.
Art. 3. 
(Bonus una tantum a fondo perduto)
1. 
Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza COVID-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie, Finpiemonte S.p.A. è autorizzata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio 2020, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità liquide dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri, a destinare la propria liquidità, nel limite massimo di 101 milioni di euro, a favore dei principali settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria, secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto.
2. 
Le imprese le cui attività sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, sono esclusivamente quelle incluse nella classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) sotto riportata:
a) 
47.81: Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande, per un importo pari a 500 euro;
b) 
47.82: Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature, per un importo pari a 1.500 euro;
c) 
47.89: Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti, per un importo pari a 1.500 euro;
d) 
49.32: Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente, per un importo pari a 1.000 euro;
e) 
56.10: Ristoranti e attività di ristorazione mobile, per un importo pari rispettivamente a 2.500 euro per il 56.10.1, 2.000 euro per il 56.10.2, 2.500 euro per il 56.10.3, 1.300 per il 56.10.4, escluso il codice 56.10.5;
f) 
56.21: Fornitura di pasti preparati (catering per eventi), per un importo pari a 2.500 euro;
g) 
56.30: Bar e altri esercizi simili senza cucina, per un importo pari a 2.500 euro;
h) 
93.29: Altre attività ricreative e di divertimento, per un importo pari a 2.500 euro, esclusi i codici 93.29.2, 93.29.3 e 93.29.9;
i) 
96.02: Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, per un importo pari a 2.500 euro;
j) 
96.04: Servizi dei centri per il benessere fisico, per un importo pari a 2.000 euro.
3. 
Le singole imprese devono risultare attive, aver la sede legale nella Regione Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e sostenere le spese di cui al comma 1 entro l'anno 2020.
4. 
Si applica quanto previsto nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
5. 
Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con le risorse di cui all'articolo 2, comma 3.
6. 
Finpiemonte S.p.A. è tenuta a comunicare periodicamente alla Giunta regionale l'importo erogato per le singole attività economiche di cui al comma 2.
Art. 4. 
(Estensione alla Fase 3 del Bonus una tantum a fondo perduto)
1. 
Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza COVID-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie, Finpiemonte S.p.A. è autorizzata, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio 2020, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità liquide dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri, a destinare la propria liquidità, nel limite massimo di 15 milioni di euro, a favore degli ulteriori settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria, secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto.
2. 
Le imprese le cui attività sono destinatarie del bonus di cui al comma 1, sono esclusivamente quelle incluse nella classificazione delle attività economiche (Ateco) sotto riportata:
a) 
47.78.2: Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia per un importo pari a 1.000 euro;
b) 
93.2: Attività ricreative e di divertimento, escluso 93.29.1 Discoteche, per un importo pari a 1.000 euro;
c) 
94.99, limitatamente all'attività di somministrazione svolta da associazioni di promozione sociale (APS) iscritte ai registri di cui all' articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , per un importo pari a 1.000 euro;
d) 
85.53: Attività delle scuole guida per un importo pari a 1.500 euro;
e) 
96.09.02: Attività di tatuaggio e piercing per un importo pari a 1.000 euro;
f) 
96.09.05: Organizzazione di feste e cerimonie per un importo pari a 1.500 euro;
g) 
79.12 Attività dei Tour operator per un importo pari a 1.500 euro;
h) 
85.59.30: Scuole e corsi di lingua per un importo pari a 1.000 euro;
i) 
47.51.1: Commercio dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa per un importo pari a 1.500 euro;
j) 
47.51.2: Commercio al dettaglio filati per maglieria e merceria per un importo pari a 1.500 euro;
k) 
79.1 e 79.11: Attività delle agenzie di viaggio per un importo pari a 1.500 euro;
l) 
47.61: Commercio al dettaglio di libri per un importo pari a 1.500 euro;
m) 
47.62.2: Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria per un importo pari a 1.500 euro;
n) 
59.14: Attività di proiezione cinematografica per un importo pari a 1.500 euro;
o) 
47.71: Commercio al dettaglio di abbigliamento per un importo pari a 1.500 euro;
p) 
47.71.1: Commercio al dettaglio di confezioni per adulti per un importo pari a 1.500 euro;
q) 
47.71.2: Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati per un importo pari a 1.500 euro;
r) 
47.71.3: Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie per un importo pari a 1.500 euro;
s) 
47.71.4: Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle per un importo pari a 1.500 euro;
t) 
47.71.5: Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte per un importo pari a 1.500 euro;
u) 
47.72: Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle per un importo pari a 1.500 euro;
v) 
47.72.1: Commercio al dettaglio di calzature e accessori per un importo pari a 1.500 euro;
w) 
47.72.2: Commercio al dettaglio di articoli di pelletterie da viaggio per un importo pari a 1.500 euro;
x) 
le attività delle guide alpine di cui al codice Ateco 93.19.92 e le attività delle guide e degli accompagnatori turistici di cui al codice Ateco 79.90.20 per un importo pari a 800 euro.
3. 
Le singole imprese devono risultare attive, aver la sede legale nella Regione Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente, ovvero risultare iscritte ai registri dei cui all' articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , ovvero essere SOMS, e sostenere le spese di cui al comma 1 entro l'anno 2020.
4. 
Si applica quanto previsto nelle sezioni 3.1 e 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
5. 
Finpiemonte S.p.A. è tenuta a comunicare periodicamente alla Giunta regionale l'importo erogato per le singole attività economiche di cui al comma 2.
6. 
Alla copertura di quanto previsto al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo a valere sulla missione 14, programma 1, titolo II.
Art. 5. 
(Misure per incentivi in favore del personale del Servizio sanitario regionale e interventi in materia sanitaria)
1. 
Al fine di incrementare gli importi delle voci del trattamento economico legate al sistema premiante del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 37.000.000 in incremento rispetto ai vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale ed in particolare per la definizione dei fondi contrattuali dall' articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 .
2. 
I criteri e le modalità per l'erogazione, per l'anno 2020, degli incentivi di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo integrativo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale e stipulato successivamente all'approvazione di apposito provvedimento autorizzativo a livello nazionale ovvero decorsi sessanta giorni dalla approvazione della presente legge.
3. 
E' fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall' articolo 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), per un importo pari ad euro 18.462.820.
4. 
La Giunta regionale è autorizzata, previa applicazione delle procedure regolamentari previste, a destinare ulteriori euro 37.000.000 del FESR, in base al regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014, per misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri.
5. 
Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede per euro 37.000.000 a valere sul finanziamento sanitario corrente regionale di cui alla missione 13 "Tutela della salute"- programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA - titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2020-2022.".
Art. 6 
(Variazione di bilancio)
1. 
E' approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in termini di competenza e di cassa unitamente ai correlati documenti contabili allegati alla presente legge (allegato A).
TITOLO III 
NORME FINALI
Art. 7 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 maggio 2020
Alberto Cirio