Legge regionale n. 11 del 15 maggio 2020  ( Versione vigente )
Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari).
(B.U. 21 maggio 2020, 3° suppl. al n. 21)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , convocata in videoconferenza, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 4 quater dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari) sono inseriti i seguenti: "
4 quinquies.
Ai fini della tutela della maternità e nel rispetto del principio di non discriminazione, nonché per garantire la continuità dello svolgimento dell'attività, le risorse conseguenti alla riduzione della quota di finanziamento di cui al comma 4 bis possono essere annualmente utilizzate per la sostituzione delle dipendenti a tempo determinato dei gruppi consiliari nel periodo di congedo di maternità.
4 sexies.
L'assegnazione delle risorse è disposta dall'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo o del componente del gruppo misto da presentare il mese antecedente l'inizio del periodo di congedo di maternità; nei casi di maternità anticipata, la richiesta è presentata con la massima tempestività.
4 septies.
La sostituzione di cui al comma 4 quinquies avviene mediante stipula di un contratto a tempo determinato di durata coincidente con quella del congedo di maternità ed è quantificata in misura corrispondente al costo della dipendente sostituita e comunque non superiore al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6 per il periodo medesimo.
4 octies.
Le risorse di cui al comma 4 quinquies sono, altresì, destinate alla copertura del costo delle dipendenti dei gruppi consiliari in congedo di maternità, ove sussista l'obbligo di pagamento in base alla normativa vigente, nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del contratto, scioglimento del gruppo o scioglimento anticipato della legislatura.
"
Art. 2. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, si fa fronte con le risorse stanziate all'interno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01 (Organi istituzionali), titolo I (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 maggio 2020
Alberto Cirio