Legge regionale n. 10 del 28 aprile 2020  ( Versione vigente )
Disposizioni relative alla proroga e al differimento dei termini previsti in leggi regionali.
(B.U. 30 aprile 2020, 4° suppl. al n. 18)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , convocata in videoconferenza, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La presente legge, in riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal COVID-19, anche al fine di contenere gli effetti negativi che sta causando al contesto socio-economico regionale ed in linea di continuità con quanto stabilito dagli articoli 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.), provvede a prorogare o differire alcuni termini previsti in leggi regionali che stabiliscono adempimenti a carico di pubbliche amministrazioni o privati.
Art. 2. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Per l'anno 2020, il termine per l'approvazione del programma di interventi per il finanziamento delle azioni a sostegno del paesaggio da parte della Giunta regionale, di cui al comma 2, ordinariamente fissato al 30 giugno, è prorogato al 31 luglio.
".
Art. 3. 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), è aggiunto il seguente: "
4 bis.
Per l'anno 2020, il termine per la presentazione delle richieste di finanziamento e dei progetti di cui al comma 2, ordinariamente fissato al 30 aprile, è prorogato al 31 maggio.
".
Art. 4. 
(Modifiche alla l.r. 3/2015 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), è aggiunto il seguente: "
1 bis.
Per l'anno 2020, il termine di cui al comma 1, lettera l), ordinariamente fissato al 31 marzo, è differito al 30 settembre 2020.
".
Art. 5. 
(Modifiche alla l.r. 23/2016 )
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), è inserito il seguente: "
3 bis.
Per l'anno 2020, il termine di cui al comma 1, ordinariamente fissato al 30 aprile, è prorogato al 30 settembre.
".
Art. 6. 
(Modifiche alla l.r. 12/2017 )
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 12 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), sono aggiunti i seguenti: "
3 bis.
Le aziende per le quali la trasformazione da IPAB è avvenuta nel 2019 e i cui consigli di amministrazione si sono insediati legittimamente entro la data del 31 marzo 2020, possono procedere all'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, entro il 30 settembre 2020.
3 ter.
Le aziende per le quali la trasformazione da IPAB è avvenuta nel 2019 e i cui consigli di amministrazione si sono insediati legittimamente dopo il 31 marzo 2020, possono procedere all'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, entro 150 giorni dall'insediamento.
".
Art. 7. 
(Modifiche alla l.r. 11/2019 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 2019, n. 11 (Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)), le parole "
1° luglio 2020
" sono sostituite dalle seguenti: "
1° gennaio 2021
".
Art. 8. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 aprile 2020
Alberto Cirio