Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile).
(B.U. 17 aprile 2020, 6° suppl. al n. 16)
La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello
Statuto , convocata in videoconferenza, ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art.1.
(Modifiche all'
art.4 della l.r. 7/2003
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2003, n.7 (Disposizioni in materia di protezione civile), sono aggiunti i seguenti: "
Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria in atto nella Regione Piemonte, connessa alla diffusione dei contagi da COVID-19, la Giunta regionale, ai sensi degli articoli 15 e 16 del
decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è autorizzata all'acquisto e distribuzione di mascherine ad uso sociale per tutta la popolazione piemontese. ". "
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per le finalità di cui al comma 1bis, nel limite massimo di euro 6 milioni per l'anno 2020, facendo fronte con una quota parte delle liberalità versate dalle imprese del territorio alla Regione Piemonte per l'Emergenza Coronavirus. ".
1 bis.
1 ter.
Art. 2.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 17 aprile 2020
Alberto Cirio