Legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020  ( Versione vigente )
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)".
(B.U. 02 aprile 2020, 4° suppl. al n. 14)

Il Consiglio regionale, convocato in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Incentivi per il rinnovo parco automobilistico)
1. 
A partire dal 2020 sono esentate per quattro annualità dal pagamento della tassa automobilistica le autovetture per trasporto persone ad uso privato di potenza non superiore a 100 kW di categoria euro 6 e superiori, immatricolate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, acquistate in sostituzione di autovetture di categoria euro 0, euro 1 e euro 2 avviate alla rottamazione.
[1]
2. 
La Giunta regionale adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede a monitorare annualmente l'andamento delle nuove immatricolazioni in relazione all'applicazione dell'incentivo fiscale.
Art. 2 
(Tutela delle entrate tributarie regionali, domiciliazione bancaria della tassa automobilistica)
1. 
Al fine di tutelare le entrate tributarie regionali in materia di tassa automobilista, la Regione avvia la sperimentazione della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica con l'obiettivo di conseguire certezza e tempestività dell'incasso del tributo riducendo la dilazione nel tempo dell'esecuzione dei versamenti.
2. 
Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di accesso a tale servizio nell'ottica di semplificazione delle procedure di pagamento, agevolando i contribuenti nell'adempimento e consentendo alla Regione di ridurre in misura rilevante oneri e costi di gestione del tributo.
Art. 3. 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) le parole "
euro 3,00
" sono sostituite dalle seguenti "
euro 12,00
".
Art. 4. 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 20/2002 le parole "
, per causa a lui imputabile
" sono soppresse.
Art. 5. 
(Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge regionale 20/2002 )
1. 
Dopo l' articolo 14 della legge regionale 20/2002 è inserito il seguente: "
Art. 14 bis.
(Canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute)
1.
A decorrere dall'annualità 2019 è dovuto un canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e in attesa di nuova assegnazione. Il canone annuo aggiuntivo è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
2.
Il canone decorre improrogabilmente dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto fino alla data di nuova assegnazione.
3.
Per la prima annualità e per l'annualità in cui la concessione è assegnata, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili; la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.
4.
Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione del pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia.
".
Art. 6. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2002 dopo le parole "
La misura dei canoni di concessione o di attingimento
" sono inserite le seguenti "
e del canone aggiuntivo
".
2. 
Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2002 è inserita la seguente: "
b bis)
rispettare il principio fondamentale della onerosità della concessione, della proporzionalità del canone all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava.
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 20/2002 la parola "
triennale
" è sostituita dalla seguente "
annuale
".
Art. 7. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 20/2002 le parole "
il canone di concessione relativo
" sono sostituite dalle seguenti "
il canone di concessione e il canone aggiuntivo relativi
".
Art. 8. 
(Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 20/2002 )
1. 
Dopo l' articolo 18 della legge regionale 20/2002 è inserito il seguente: "
Art. 18 bis.
(Norme finali)
1.
Per l'annualità 2019 e fino all'adozione del regolamento della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1, il canone annuo aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute e non ancora assegnate, è pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione.
2.
Al canone aggiuntivo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al capo II del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica ' Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20' e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10 'Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica').
3.
L'importo unitario del canone aggiuntivo è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento.
4.
L'importo del canone da versare è arrotondato all'euro inferiore.
5.
Per le concessioni scadute alla data del 31 dicembre 2018, il canone relativo al 2019 è dovuto per l'intera annualità.
6.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il presente articolo è abrogato.
".
Art. 9. 
(Modifiche alla legge regionale 12/2004 )
1. 
Dopo l' articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è inserito il seguente: "
Art. 1 bis.
(Sanzioni)
1.
L'utilizzo o l'occupazione senza titolo delle aree del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali e ferme restando le responsabilità previste dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche).
2.
Per le violazioni alle norme del regolamento disciplinante il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile diverse da quella indicata nel precedente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.
3.
Gli utilizzatori senza titolo di cui al comma 1 sono i fruitori dei beni demaniali i quali occupano od utilizzano il bene demaniale in assenza di provvedimento concessorio, o di istanza di rinnovo o di istanza di regolarizzazione.
4.
Nel caso di cui al comma 1 il trasgressore è tenuto anche a corrispondere un indennizzo pari all'importo del canone concessorio, calcolato sulla base della tabella canoni vigente, maggiorato del 30 per cento.
5.
Il pagamento dell'indennizzo e della sanzione amministrativa non costituisce titolo per il rilascio della concessione, non ha effetti sananti delle eventuali opere o manufatti presenti né costituisce titolo per il prosieguo dell'occupazione; è fatta salva la facoltà per il soggetto interessato di presentare istanza di concessione.
6.
In caso di mancato pagamento dell'indennizzo dovuto o anche, ove applicate, delle sanzioni si procede alla riscossione coattiva degli importi.
7.
E' fatto salvo, in ogni caso, il potere dell'ente preposto alla gestione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, in particolare la rimozione delle opere abusive o la messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto responsabile. Nei casi di inadempienza all'ordine di ripristino, la Regione provvede d'ufficio, ponendo le relative spese a carico del trasgressore.
8.
Alla spese per i ripristini d'ufficio si fa fronte con i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.
9.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
10.
L'applicazione delle sanzioni ed il conseguente introito dei relativi proventi sono di competenza della Regione.
".
Art. 10. 
(Modifiche alla legge regionale 13/2006 )
1. 
Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della Società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte) è sostituito dal seguente: "
3.
Al finanziamento delle spese di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede con le risorse allocate nella missione 19 (Relazioni internazionali), programma 19.01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo), titolo 1 (spese correnti).
".
Art. 11. 
1. 
L' articolo 11 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale) è sostituito dal seguente: "
Art. 11.
(Integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. Razionalizzazione delle società partecipate dirette ed indirette)
1.
Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate, la Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio e vincolante della competente commissione consiliare, adotta le misure necessarie ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in termini di sinergie funzionali orientate alla razionalizzazione dei costi di struttura e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette.
2.
La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi riconducibili alle finalità di cui al comma 1, mantenendo fermo l'assetto proprietario a capitale interamente pubblico di Finpiemonte S.p.A., la sua natura di società in house e le funzioni strumentali ad essa attribuite.
".
Art. 12. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018) le parole "
2018-2020
" sono sostituite dalle seguenti "
2020-2022
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 6/2016 le parole "
euro 246.000,00
" sono sostituite dalle seguenti "
euro 200.000,00
" e le parole "
2018-2020
" sono sostituite dalle seguenti "
2020-2022.
".
Art. 13. 
(Restituzione dei fondi da parte di Arpea)
1. 
Sono versati alla Regione:
a) 
le giacenze accertate sui conti correnti di Finpiemonte S.p.A., derivanti dalle attività svolte come organismo pagatore regionale (OPR), ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e trasferite da Finpiemonte S.p.A. ad Arpea in attuazione dell' articolo 12 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e non utilizzate nella somma di euro 6.092.244,45;
b) 
i fondi già trasferiti ad Arpea, destinati al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 ), per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo ed ancora giacenti a seguito di rinunce o minori liquidazioni pari ad euro 111.145,50.
2. 
I fondi restituiti ai sensi del comma 1 sono introitati nello stato di previsione dell'entrata nel titolo 3, tipologia 500, dell'annualità 2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sul capitolo n. 33698.
3. 
Le somme di cui al comma 1 sono iscritte:
a) 
nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sul capitolo di spesa n. 129330 nella misura di euro 1.000.000,00 annui per le annualità 2020-2021 e 2022;
b) 
nella missione 16, programma 16.02 (Caccia e pesca) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sul capitolo n. 177135 per il risarcimento da parte degli ambiti territoriali della caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole previsti dalla legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria) nella misura di euro 1.203.389,95 per l'annualità 2020 ed euro 1.000.000,00 annui per le annualità 2021 e 2022.
4. 
Le somme iscritte nella missione 16, programma 16.01 e programma 16.02 delle annualità 20202021-2022 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ai sensi del comma 3, lettere a) e b), sono utilizzate solo a seguito dell'avvenuto versamento da parte di Arpea alla Regione.
Art. 14. 
(Riduzione aliquota IRAP a favore delle imprese di nuova costituzione e di quelle che trasferiscono l'insediamento produttivo nella Regione)
1. 
A decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2020, i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997 , ridotta dello 0,92 per cento.
2. 
La riduzione di cui al comma 1 si applica per cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale ed anche ai soggetti passivi già costituiti o che hanno trasferito l'insediamento produttivo nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. 
Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione della aliquota di cui al comma 1.
4. 
Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.
Art. 15. 
(Agevolazioni IRAP per l'incremento e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro)
1. 
A decorrere dal periodo d'imposta del 1° gennaio 2020 e per i quattro successivi, è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP, quantificata dal comma 2, ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 5, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell' articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel territorio regionale.
[2]
2. 
La deduzione prevista dal comma 1 è pari a euro 20.000,00 annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 1 rispetto a quelle impiegate nel territorio regionale nel periodo d'imposta precedente. La deduzione è incrementata a euro 40.000,00 annui nei seguenti casi:
a) 
assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento regionale in materi di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;
b) 
assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma "Garanzia giovani" che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati.
3. 
La deduzione stabilita dal comma 1 è aggiuntiva rispetto a quella spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro prevista dalla normativa nazionale.
4. 
A decorrere dal periodo d'imposta del 1° gennaio 2020, la deduzione stabilita dal comma 1 non può superare comunque il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Regione.
5. 
Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione di aliquota di cui al comma 1.
Art. 16.[3] 
(...)
Art. 17. 
(Cessione a titolo gratuito dell'energia elettrica)
1. 
A decorrere dal 2020 i titolari di grandi concessioni idroelettriche, in attuazione di quanto stabilito dall' articolo 12, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), forniscono annualmente e gratuitamente alla Regione 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Al medesimo obbligo sono soggetti i titolari di grandi derivazioni idroelettriche scadute, nonché i soggetti titolari di un'autorizzazione provvisoria all'esercizio di una grande derivazione idroelettrica.
2. 
La Giunta regionale con proprio regolamento definisce:
a) 
la quantificazione dell'energia da fornire ai singoli soggetti beneficiari sulla base di apposite convenzioni che sono stipulate dalle province e dalla Città metropolitana di Torino sul cui territorio insistono le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;
b) 
la percentuale, in misura comunque non inferiore al 50 per cento, dell'energia da destinare ai territori provinciali interessati dalle derivazioni;
c) 
le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti beneficiari, con priorità per i servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali, scolastici, di protezione civile e comunali;
d) 
l'eventuale monetizzazione, anche integrale, dell'energia da fornire ai sensi del comma 1. La monetizzazione della quantità di energia elettrica è effettuata sulla base del prezzo all'ingrosso, determinato in funzione del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto al singolo impianto idroelettrico;
e) 
le modalità di riparto dell'energia gratuita tra i diversi territori provinciali nel caso di grandi derivazioni che interessano il territorio di più province o di impianti situati sul confine tra le stesse;
f) 
le modalità di riparto per la fornitura dell'energia gratuita tra la Regione e le altre regioni, previa intesa con le stesse, nel caso di grandi derivazioni che interessano anche il territorio delle regioni confinanti;
g) 
le modalità di controllo della fornitura dell'energia gratuita, ivi comprese le modalità di comunicazione del beneficio fruito da parte dei beneficiari individuati.
Art. 18. 
(Sponsorizzazioni)
1. 
Per ottenere economie di spesa e garantire una qualità delle prestazioni idonea a soddisfare l'interesse pubblico curato, la Regione stipula contratti di sponsorizzazione al fine di reperire risorse finanziarie o acquisire lavori, servizi o forniture attinenti alle proprie attività istituzionali.
2. 
Per l'attuazione delle finalità del comma 1, la Giunta regionale adotta un regolamento sulle sponsorizzazioni, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 19.[4] 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un ''Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale'', iscritto nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la cui dotazione finanziaria è determinata in euro 7.000.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 15.000.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022.
Art. 20. 
(Agevolazioni in de minimis)
1. 
Le agevolazioni di cui agli articoli 14 e 15 sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
[5]
Art. 21. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 marzo 2020
Alberto Cirio

Note:

[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole "tre annualità" sono state sostituite dalle parole "quattro annualità" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 2021.

[2] Nel comma 1 dell'articolo 15 la parola "tre" è stata sostituita dalla parola "quattro" ad opera del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 2021.

[3] L'articolo 16 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 13 del 2020.

[4] L'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 del 2020.

[5] AVVISO DI RETTIFICA BUR n. 20 , suppl. 2 del 14/05/2020. All'articolo 20, comma 1 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 - 4° supplemento - in data 2 aprile 2020, le parole: "articoli 10 e 11" sono da intendersi correttamente: "articoli 14 e 15".