La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole "tre annualità" sono state sostituite dalle parole "quattro annualità" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 2021.
[2] Nel comma 1 dell'articolo 15 la parola "tre" è stata sostituita dalla parola "quattro" ad opera del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 2021.
[3] L'articolo 16 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 13 del 2020.
[4] L'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 del 2020.
[5] AVVISO DI RETTIFICA BUR n. 20 , suppl. 2 del 14/05/2020. All'articolo 20, comma 1 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 7, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 - 4° supplemento - in data 2 aprile 2020, le parole: "articoli 10 e 11" sono da intendersi correttamente: "articoli 14 e 15".