Legge regionale n. 5 del 12 marzo 2020  ( Versione vigente )
Modifiche all'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
(B.U. 19 marzo 2020, 4° suppl. al n. 12)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
La lettera f) del comma 3 dell'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è sostituita dalla seguente: "
f)
i soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio competenti per territorio o loro delegato.
".
Art. 2. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 marzo 2020
p. Alberto Cirio Il Vicepresidente Fabio Carosso