Legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2020  ( Versione vigente )
Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani e civili e della giornata regionale della pace.
(B.U. 27 febbraio 2020, 4° suppl. al n. 9)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, in attuazione degli articoli 2, 3 e 11 della Costituzione e degli articoli 2, comma 3, e 11 dello Statuto regionale nonché in armonia con i principi della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale), sostiene le iniziative volte a promuovere la cultura della pace, della solidarietà e del riconoscimento dei diritti umani e civili.
Art. 2. 
(Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani e civili)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Comitato regionale per i diritti umani e civili, di seguito Comitato, quale organismo di consultazione e partecipazione in ordine alle politiche in tema di diritti umani e civili.
Art. 3. 
(Funzioni)
1. 
Il Comitato:
a) 
promuove il rispetto e la tutela dei diritti umani e civili;
b) 
formula al Consiglio regionale proposte relative al rispetto e alla tutela dei diritti umani e civili e alle iniziative relative alle celebrazioni per la giornata di cui all'articolo 8;
c) 
collabora con enti, associazioni e organizzazioni nazionali e internazionali che si occupano della salvaguardia dei diritti umani e civili.
Art. 4. 
(Composizione)
1. 
Il Comitato è composto:
a) 
dal Presidente del Consiglio regionale;
b) 
dall'assessore competente;
c) 
da due componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
d) 
da due consiglieri regionali, di cui uno espressione della minoranza;
e) 
da due consiglieri regionali cessati dal mandato;
f) 
da venti esperti in materia di diritti umani e civili nominati dal Consiglio regionale.
2. 
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o emolumento.
Art. 5. 
(Ufficio di Presidenza)
1. 
L'Ufficio di Presidenza del Comitato è composto dal Presidente e da due vicepresidenti.
2. 
Svolge funzioni di Presidente del Comitato il Presidente del Consiglio regionale o un suo delegato scelto tra i componenti del Comitato stesso.
3. 
Il Presidente del Comitato:
a) 
rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle decisioni;
b) 
convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute e le presiede.
4. 
I due vicepresidenti sono eletti dal Comitato tra i propri membri.
Art. 6. 
(Insediamento e durata in carica)
1. 
Il Comitato è insediato dal Presidente del Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura, dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento del nuovo Comitato.
Art. 7. 
(Convocazioni e deliberazioni)
1. 
Il Comitato è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi e ogni volta che ne facciano richiesta un terzo dei componenti.
2. 
Il Comitato assume le deliberazioni a maggioranza, indipendentemente dal numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. 
Ai componenti del Comitato, almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta, è dato avviso della convocazione tramite comunicazione scritta, anche telematica, che indica luogo, giorno, ora e oggetto della convocazione.
Art. 8. 
(Istituzione della giornata per la pace)
1. 
La Regione, in armonia con i principi costituzionali nonché con il preambolo dello Statuto , istituisce la "Giornata regionale per la pace" che si celebra in data individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. 
La Regione, ogni anno, individua le iniziative per le celebrazioni relative alla giornata di cui al comma 1 sulla base delle proposte del Comitato.
Art. 9. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in 30.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2020 - 2022 si fa fronte con le risorse già allocate nella Missione 01 ''Servizi istituzionali, generali e di gestione'', Programma 01.01 ''Organi istituzionali'' del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022.
2. 
Per gli esercizi successivi al 2022, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
3. 
Il Comitato per la sua attività si avvale inoltre delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio regionale già disciplinate nella legislazione vigente, secondo le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 10. 
(Norma finale)
1. 
Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 febbraio 2020
Alberto Cirio