Legge regionale n. 8 del 01 marzo 2019  ( Versione vigente )
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20).
(B.U. 07 marzo 2019, 2° suppl. al n. 10)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri") è sostituito dal seguente: "
5.
Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione, contestuale ad una comunicazione al sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo dì osservazione.
".
Art. 2. 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 marzo 2019
Sergio Chiamparino