Legge regionale n. 4 del 21 febbraio 2019  ( Versione vigente )
Autorizzazione alla richiesta di anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
(B.U. 21 febbraio 2019, 4° suppl. al n. 8)

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto , ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Autorizzazione all'anticipazione di liquidità)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti un'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), da destinare al rimborso di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, registrati nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all' articolo 7, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 .
2. 
Ai sensi della l. 145/2018 , l'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 non costituisce indebitamento ai sensi dell' articolo 62, comma 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è contratta in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 del medesimo d. lgs 118/2011 e può essere concessa entro il limite massimo del 5 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", accertate nell'anno 2017.
Art. 2. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, stimati per l'esercizio finanziario 2019 in un importo massimo pari ad euro 1000,00, si fa fronte con le risorse di parte corrente già iscritte nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
2. 
Nelle more dell'approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario 2019-2021, agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, nella misura massima mensile pari ad 1/12, con gli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie), contenuti nel disegno di legge n. 342 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021).
Art. 3. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 febbraio 2019
Sergio Chiamparino