Legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2019  ( Versione vigente )
Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità.
(B.U. 14 febbraio 2019, 3° suppl. al n. 7)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Strasburgo nel 2007, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), i principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, i principi statutari, nonché nel rispetto della normativa statale ed europea di riferimento, promuove la realizzazione di interventi volti a favorire le politiche per le persone con disabilità.
2. 
La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:
a) 
sostenere la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, in particolare sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e solidarietà;
b) 
porre in essere azioni volte a concorrere alla rimozione delle barriere fisiche, sensoriali e culturali che impediscono il pieno sviluppo della persona con disabilità e il raggiungimento della massima autodeterminazione possibile, intesa quale capacità di sviluppare autonomamente le proprie relazioni sociali, economiche e culturali;
c) 
disciplinare gli interventi regionali relativi alle politiche per la disabilità, uniformando il contesto legislativo regionale alle finalità di cui al comma 1 e alle linee guida del Programma biennale d'azione, redatte dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 18/2009 ;
d) 
favorire il coordinamento delle politiche a favore delle persone con disabilità attraverso sinergie e accordi con gli enti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, con le associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e con tutti gli attori coinvolti nella gestione e accompagnamento all'autonomia delle stesse.
Art. 2. 
(Interventi)
1. 
La Regione per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1:
a) 
interviene per promuovere l'autodeterminazione e l'autonomia delle persone con disabilità;
b) 
favorisce la piena inclusione e la partecipazione effettiva delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, in particolare in quello sociale, scolastico, formativo, lavorativo, economico, culturale, sportivo e politico;
c) 
promuove condizioni di pari opportunità e non discriminazione di genere;
d) 
sostiene interventi negli ambiti relativi alla mobilità, all'informazione e alla comunicazione in condizioni di uguaglianza con le altre persone.
Art. 3. 
(Linee d'azione per le politiche delle persone con disabilità)
1. 
La Regione sviluppa linee d'azione per le politiche delle persone con disabilità, in sinergia con le istituzioni pubbliche e gli enti privati presenti sul proprio territorio regionale, nonchè con le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei seguenti ambiti d'intervento:
a) 
politiche del lavoro e occupazione;
b) 
politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società;
c) 
trasporti e mobilità;
d) 
inclusione educativa e scolastica, processi formativi e di cittadinanza attiva;
e) 
salute e politiche sociali;
f) 
politiche di welfare abitativo;
g) 
cultura e turismo;
h) 
sport;
i) 
contrasto alla discriminazione e attività di sensibilizzazione.
Art. 4. 
(Attività informative e di sensibilizzazione)
1. 
Con riguardo alle attività informative e di sensibilizzazione, la Regione:
a) 
impiega nelle proprie leggi, nonché nei regolamenti e atti amministrativi, esclusivamente i termini 'disabilità' e 'persone con disabilità', come previsto dalla Convenzione ONU di cui all'articolo 1 e ne promuove l'uso da parte di tutti gli enti pubblici;
b) 
promuove l'attività di informazione, aggiornamento e accesso ai servizi specifici rivolti ai cittadini, istituendo, sul sito istituzionale della Regione, una sezione dedicata al tema della disabilità, con duplice accesso rivolto cittadinanza, nonché alle istituzioni;
c) 
incoraggia l'attuazione di provvedimenti per la diffusione di una nuova percezione della disabilità, sostenendo il rispetto per i diritti e la dignità delle persone.
2. 
La Regione contrasta, altresì, gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose riguardanti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età in attuazione della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale).
Art. 5. 
(Politiche del lavoro e occupazione)
1. 
In attuazione di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dall' articolo 47 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), la Regione promuove l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso interventi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro, ivi compresi percorsi di riqualificazione professionale.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) 
sostiene interventi volti ad armonizzare il funzionamento dei servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge 68/1999 ;
b) 
incentiva, nell'ambito della normativa statale di riferimento, l'utilizzo dello strumento della convenzione al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
c) 
favorisce il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, per orientare i giovani con disabilità ad un appropriato inserimento lavorativo e concorre all'individuazione di un percorso didattico adeguato alle competenze dello studente con disabilità;
d) 
promuove il ruolo del Disability Manager, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), e ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ) e all' articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
[1]
Art.6. 
(Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società)
1. 
La Regione promuove l'adozione di politiche efficaci ed adeguate al fine di facilitarne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità e la loro piena inclusione e partecipazione nella società.
2. 
In attuazione delle linee d'azione di cui all'articolo 3, la Regione incentiva la vita indipendente, sostiene l'autodeterminazione delle persone con disabilità e individua nuovi percorsi per agevolare politiche dell'abitare che favoriscono l'autonomia delle persone.
3. 
La Regione promuove progetti di vita indipendente sulla base di piani personalizzati, affinché le persone con disabilità possono programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio.
Art. 7. 
(Trasporti e mobilità personale)
1. 
La Regione adotta in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) misure volte a favorire la mobilità individuale con autonomia delle persone con disabilità, nonché l'accessibilità ai mezzi di trasporto ed alle infrastrutture ad essi correlate, all'informazione, alla comunicazione, alle attrezzature e ai servizi offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare:
a) 
monitora l'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità alle strutture e ai servizi aperti o offerti al pubblico;
b) 
orienta le azioni nei confronti degli enti privati che forniscono le strutture e i servizi di cui alla lettera a) al rispetto delle norme relative all'accessibilità per le persone con disabilità;
c) 
monitora la realizzazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'abbattimento delle barriere sensoriali da parte degli enti locali, anche mediante interventi di progettazione universale, prevedendo l'accessibilità e la fruibilità ai luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché degli spazi urbani, quale criterio di premialità per l'accesso ai programmi finanziati dalla Regione in base alle norme di settore;
d) 
promuove lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione, in modo da renderli accessibili e fruibili al minor costo;
e) 
favorisce, mediante le aziende di trasporto pubblico locale, la formazione del personale sui temi della disabilità, con particolare riferimento all'accessibilità sui mezzi.
Art. 8. 
(Inclusione educativo-scolastica, formativa e promozione della cittadinanza attiva)
1. 
La Regione, ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) promuove la realizzazione di progetti finalizzati all'inserimento scolastico in scuole di ogni ordine e grado e la conseguente inclusione delle persone con disabilità.
2. 
La Regione realizza interventi di formazione professionale previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), coordinandoli con gli interventi di inclusione scolastica di cui al comma 1.
3. 
La Regione promuove percorsi di cittadinanza attiva ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2015, n. 7 (Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte).
Art. 9. 
(Salute e politiche sociali)
1. 
La Regione si impegna al fine di evitare, in ambito sanitario, qualsiasi forma di discriminazione derivante dalla condizione di disabilità.
2. 
La Regione favorisce il superamento dell'approccio alla disabilità separato e frammentato nelle singole patologie, favorendo una presa in carico globale, mirata alla persona, tenendo conto in modo dinamico dei fattori ambientali e personali, secondo il modello biopsicosociale e assicurando il mantenimento delle migliori condizioni possibili di benessere e autonomia.
3. 
La Regione prevede percorsi di accompagnamento e accesso facilitato a persone con disabilità psico-fisica grave, nell'ambito della organizzazione dei servizi sanitari volti alla erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale, anche attraverso una specifica qualificazione dei punti di accoglienza ed orientamento presenti nelle aziende sanitarie regionali.
Art. 10. 
(Politiche di welfare abitativo)
1. 
La Regione, nell'ambito delle politiche di welfare abitativo, mette in atto azioni per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia sociale, in coordinamento con le risorse statali di cui al Fondo istituito ai sensi dell' articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2. 
La Regione, per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, provvede a disciplinare le procedure atte a individuare i requisiti, le modalità e i tempi per la raccolta dei fabbisogni da soddisfare.
Art. 11. 
(Cultura e turismo)
1. 
La Regione promuove e monitora, negli ambiti di propria competenza, la piena fruibilità e accessibilità a eventi culturali, luoghi di interesse e percorsi turistici, favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle diverse esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive, psichiche, di tutte le persone.
2. 
I progetti finanziati anche con il contributo della Regione in base alle norme di settore, relativamente agli eventi, luoghi e percorsi di cui al comma 1, sono realizzati in assenza di barriere architettoniche e sensoriali o con l'impegno di fornire assistenza alle persone con disabilità, al fine di favorirne la piena partecipazione.
Art. 12. 
(Promozione sportiva)
1. 
La Regione promuove il ruolo sociale dello sport a favore delle persone con disabilità, prevedendo:
a) 
la più ampia partecipazione alle attività sportive a tutti i livelli;
b) 
il sostegno all'attività fisico-motoria quale strumento per migliorare le condizioni psico-fisiche e relazionali;
c) 
l'integrazione sportiva delle e degli atleti, al fine di valorizzare in eguale misura le finalità formative e quelle agonistiche;
d) 
la partecipazione delle e dei minori alle attività ludiche e ricreative, agli svaghi e allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico favorendo in proposito la predisposizione di parchi giochi fruibili e ludoteche prive di barriere;
e) 
l'accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi alle persone con disabilità ed in particolare delle e degli atleti con disabilità.
Art. 13. 
(Confronto con le autonomie locali, le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)
1. 
In attuazione di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017 , viene istituito un tavolo di lavoro quale sede di confronto permanente sul tema della disabilità con le autonomie locali a livello regionale, le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali, entrambe maggiormente rappresentative, utilizzando i criteri di rappresentanza adottati dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 18/2009 , nonché le disposizioni di cui alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette).
2. 
La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua i componenti del tavolo di cui al comma 1, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.
3. 
In relazione a specifici argomenti, per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, il tavolo di cui al comma 1 può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati presenti sul territorio regionale o nazionale, esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone con disabilità siano il più possibile integrati tra di loro e rispondenti alle reali necessità.
4. 
La partecipazione ai lavori del tavolo di cui al comma 1 non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
Art. 14. 
(Istituzione della Cabina di regia)
1. 
Presso la Giunta regionale è istituita una Cabina di regia, di seguito denominata Cabina, con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità, di cui fanno parte:
a) 
l'assessore o l'assessora regionale alle politiche sociali, che lo presiede, o un suo delegato o delegata, nonché gli assessori o le assessore, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento individuati all'articolo 3;
b) 
i direttori e le direttrici delle strutture regionali, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento individuati all'articolo 3;
c) 
le rappresentanze dei soggetti di cui all'articolo 13, comma 1;
d) 
le associazioni rappresentative degli enti locali.
2. 
Alla Cabina possono essere invitati anche soggetti esterni, esperti sui temi della disabilità.
3. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina.
4. 
La Cabina si riunisce periodicamente con il compito di:
a) 
monitorare lo stato di attuazione della legge e proporre progetti per l'inclusione, l'accessibilità e la partecipazione delle persone con disabilità;
b) 
fornire consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilità;
c) 
promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema della disabilità.
5. 
La Cabina relaziona annualmente sull'attività di cui al comma 4 alla commissione consiliare competente.
6. 
La partecipazione alle attività della Cabina non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
Art. 15. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48, 71, comma 1, dello Statuto e del Capo VI della deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2009, n. 269-33786 (Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte), rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini realizzazione di un sistema organico e integrato dei diversi ambiti di intervento per la tutela dei diritti della persona con disabilità.
2. 
Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche del supporto della Cabina di regia di cui all'articolo 14, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) 
una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le criticità;
b) 
un quadro descrittivo del numero, della tipologia, dell'andamento ed evoluzione degli interventi e delle azioni realizzate nei singoli ambiti di intervento;
c) 
i dati e gli elementi idonei per una valutazione degli effetti finanziari e delle eventuali variazioni compensative derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
3. 
Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.
Art. 16. 
(Clausola di invarianza)
1. 
Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
All'attuazione degli interventi, delle linee di azione e delle misure di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già presenti nell'ordinamento regionale, nei limiti delle risorse stanziate a finanziamento delle leggi regionali 1/2004, 28/2007, 34/2008, 7/2015, 5/2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 febbraio 2019
Sergio Chiamparino

Note:

[1] La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 10 del 2019.