Legge regionale n. 24 del 23 dicembre 2019  ( Versione vigente )
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie.
(B.U. 24 dicembre 2019, 6° suppl. al n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Esercizio provvisorio)
1. 
Ai sensi dell' articolo 66 dello Statuto regionale e dell' articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), dal 1° gennaio 2020 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nel disegno di legge regionale n. 68 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022), approvato dalla Giunta regionale in data 17 dicembre 2019.
2. 
Nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011 .
3. 
Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, alle spese per garantire la continuità del servizio fitosanitario regionale, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, alle spese relative alla copertura di contratti già stipulati e di bandi regionali di natura pluriennale, alle spese derivanti da subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di enti soppressi, alle spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese per investimenti collegati all'Accordo, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), tra Governo e regioni in materia di concorso regionale alla finanza pubblica, di rilancio degli investimenti pubblici e sul riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di sorveglianza.
4. 
Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni del bilancio con provvedimento amministrativo previste dall' articolo 51 del d.lgs. 118/2011 e dall' articolo 10 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016- 2018).
Art. 2. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 dicembre 2019
Alberto Cirio