Legge regionale n. 21 del 25 settembre 2019  ( Versione vigente )
Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione dell'articolo 1, commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021).
(B.U. 26 settembre 2019, 2° suppl. al n. 39)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità e ambito di applicazione)
1. 
La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in conformità ai criteri e ai parametri deliberati, ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (repertorio n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa.
2. 
Sono oggetto della disciplina di cui al comma 1, gli assegni vitalizi e le quote di assegno vitalizio di cui al Capo II della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 21 (Riduzione dell'assegno vitalizio).
3. 
Il comma 2 si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, non ancora erogati o sospesi ai sensi dell' articolo 5 della l.r. 24/2001 oppure esclusi ai sensi dell' articolo 5 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 ''Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali'', 3 settembre 2001, n. 24 ''Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali'' e 31 dicembre 2010, n. 27 ''Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali'').
Art. 2. 
(Rideterminazione)
1. 
Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 4.
2. 
La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 4 per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella 2, allegata all'Intesa, recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativo all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza. Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a quarantacinque anni vengono applicati i coefficienti relativi ai quarantacinque anni di età, per età anagrafiche superiori a settantasette anni vengono applicati i coefficienti relativi a settantasette anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile.
3. 
Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.
4. 
L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) fino al 31 dicembre 2018. La rivalutazione corrispondente al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e la data di applicazione della rideterminazione è conguagliata non appena disponibili gli indici ISTAT di riferimento.
5. 
L'assegno vitalizio rideterminato non può subire una riduzione superiore a quella risultante applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all'allegato A) alla presente legge, individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4.
6. 
Se l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, è più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 5, non trova applicazione l'allegato A). L'assegno vitalizio rideterminato non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla l.r. 21/2014 .
7. 
L'assegno vitalizio rideterminato anche con riferimento alle quote di assegno vitalizio maturate successivamente al 1° gennaio 2020 non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione fosse già inferiore a tale soglia.
8. 
Se al momento della prima applicazione della presente legge, la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati è superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'allegato A) alla presente legge sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.
9. 
Le quote di assegno vitalizio sono calcolate applicando all'assegno vitalizio del consigliere deceduto, rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento dell'inizio del mandato del consigliere. Nel caso in cui il consigliere deceduto si sia avvalso della facoltà di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio solo per alcune delle legislature nelle quali ha svolto il mandato, sono valorizzati esclusivamente i periodi coperti dalla relativa contribuzione.
Art. 3. 
(Cumulo di assegni vitalizi)
1. 
Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, non trovano applicazione nel caso in cui il titolare dell'assegno vitalizio, ovvero il consigliere deceduto in caso di quota di assegno vitalizio di cui al Capo II della l.r. 24/2001 , goda di altro vitalizio o trattamento economico, derivante dall'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione, sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale, indennità differita o comunque in qualsiasi altro modo denominato. A tal fine i titolari di assegni vitalizi producono, ai sensi dell' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla percezione di altri assegni vitalizi o trattamenti economici, comunque denominati, di cui al precedente periodo.
Art. 4. 
(Montante contributivo)
1. 
Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota determinata ai sensi dei commi 3 e 4.
2. 
Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica consiliare come quantificata dalla normativa regionale al tempo vigente, ai fini del calcolo della contribuzione, aumentata nella misura di cui all' articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
3. 
La quota di contribuzione a carico del consigliere è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalle leggi regionali per i periodi di riferimento, integrata dalla contribuzione eventualmente versata ai sensi dei commi 5, 6 e 7.
4. 
La quota di contribuzione a carico della Regione è pari a 2,75 volte quella a carico del consigliere.
5. 
L'eventuale contribuzione volontaria versata dal consigliere regionale per il completamento della legislatura, entro 180 giorni dal termine della legislatura alla quale la contribuzione stessa si riferisce, si considera versata nell'ultimo anno di carica della legislatura stessa.
6. 
Per i consiglieri che si sono avvalsi della facoltà di restituire, al fine della ricostituzione della posizione pregressa, la somma percepita a titolo di rinuncia dell'assegno vitalizio, integrata degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la percezione della somma e la presentazione della domanda, la relativa contribuzione, al netto degli interessi, si considera versata nei periodi ai quali si riferisce.
7. 
Si considera versata al momento della relativa istanza l'eventuale contribuzione:
a) 
ottenuta in restituzione dal consigliere che non ha esercitato il mandato per un'intera legislatura e successivamente riversata, in seguito a rielezione, ai fini della ricongiunzione con la contribuzione successivamente versata;
b) 
versata dal consigliere per estendere a tutte le legislature nelle quali ha svolto il mandato il diritto all'attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio, dopo il proprio decesso, al coniuge o ai figli;
c) 
versata ai fini di cui al comma 5 prima dell'entrata in vigore della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri) ovvero in applicazione delle varie leggi regionali nel tempo vigenti, volte alla riapertura dei termini per il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio, fuori dai casi previsti dal comma 6.
8. 
Ai fini della determinazione dei contributi ordinari versati nel corso delle legislature si tiene conto dell'importo dei contributi obbligatori al cui versamento il consigliere era obbligato, tenuto conto delle percentuali di contribuzione e delle indennità consiliari lorde vigenti nel periodo di riferimento. Il computo tiene altresì conto, se necessario, dei dati riportati nella tabella 1 allegata all'Intesa, con esclusione di qualsiasi altra indennità.
9. 
Ai fini della determinazione dei contributi versati ai sensi dei commi 5, 6 e 7, si tiene conto dell'effettivo versamento come risultante dalle scritture contabili, se ancora disponibili, ovvero dell'importo dei contributi al cui versamento il consigliere era tenuto sulla base delle leggi vigenti nei periodi di riferimento.
10. 
Se una quota di assegno vitalizio è stata erogata agli aventi diritto indipendentemente dagli anni di mandato coperti da contribuzione, ai fini della quantificazione del montante individuale è conteggiata esclusivamente la contribuzione effettivamente versata.
11. 
In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati.
12. 
Se, dopo la data di maturazione dell'assegno vitalizio, sono stati versati dal consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, ovvero nel caso di cui al comma 7, lettera c), i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante. A tale montante si applicano i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del consigliere alla data di cessazione del successivo mandato ovvero al momento dell'istanza nei casi di cui al comma 7, lettera c). Ai fini dell'erogazione si sommano le prestazioni così determinate.
13. 
Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolato dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, fino all'anno precedente la percezione dell'assegno vitalizio.
Art. 5. 
(Rivalutazione)
1. 
Gli assegni vitalizi rideterminati sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
1 bis. 
Ai fini della rivalutazione di cui al comma 1 trova applicazione il comma 287 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2016).
[1]
Art. 6. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 7. 
(Norma finale)
1. 
La rideterminazione degli assegni vitalizi, come disciplinata dalla presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 25 settembre 2019
Alberto Cirio

Allegato A 

(Articolo 2)


Note:

[1] Il comma 1 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 25 del 2021.