Legge regionale n. 18 del 09 aprile 2019  ( Versione vigente )
Disposizioni in materia di sostegno ai mutui destinati alla prima casa.
(B.U. 11 aprile 2019, 3° suppl. al n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, nel rispetto dell' articolo 117 della Costituzione e in attuazione dell' articolo 10 dello Statuto , riconosce e promuove il diritto all'abitazione, anche attraverso l'utilizzo del patrimonio immobiliare già esistente, contenendo i processi di ulteriore urbanizzazione e cementificazione del territorio regionale.
2. 
Al fine di contenere il disagio sociale connesso ai problemi abitativi e di concorrere a mantenere la proprietà della prima casa di abitazione, la Regione può concedere contributi a favore dei mutuatari in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo per sopravvenute e temporanee situazioni che incidono negativamente sulla situazione economica del nucleo anagrafico, come definito dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).
Art. 2. 
(Contributi regionali)
1. 
I contributi stanziati dalla Regione per la misura di intervento denominata Agenzie sociali per la locazione (ASLo) sono destinati anche per il raggiungimento della finalità indicata all'articolo 1, comma 2, ai mutuatari in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, nei limiti di importo e nel rispetto delle caratteristiche oggettive degli immobili di cui all'articolo 4.
2. 
I mutuatari possono presentare domanda di contributo agli sportelli ASLo del comune di residenza o del comune capofila d'ambito territoriale per coloro che risiedono in comuni privi di sportello ASLo.
3. 
Le modalità per la presentazione delle domande e per la valutazione d'ammissibilità delle stesse da parte dell'apposita commissione comunale sono definite nei bandi regionali annuali di riparto e assegnazione delle risorse ai comuni.
Art. 3. 
(Requisiti soggettivi dei richiedenti)
1. 
Il contributo è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti soggettivi previsti per le misure di sostegno all'affitto, titolari di mutui prima casa:
a) 
il cui valore iniziale non è superiore ai limiti di importo mutuabile stabilito per gli alloggi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa);
b) 
la cui rata è stata interrotta per il limite massimo di mensilità consentito dai commi 475 e seguenti dell' articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2008');
c) 
che non sono più coperti da contratti assicurativi a copertura dei rischi di cui ai commi 479 e seguenti dell' articolo 2 della l. 244/2007 .
Art. 4. 
(Caratteristiche dei mutui e degli immobili)
1. 
L'immobile oggetto di mutuo deve rispettare le caratteristiche tecniche e tipologiche previste dalla normativa vigente per gli interventi di edilizia agevolata e non presentare le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei Lavori pubblici 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso).
2. 
Il contributo massimo concedibile è definito dai bandi regionali di attribuzione delle risorse disponibili ai comuni, in coerenza con i criteri adottati per le misure regionali di sostegno alle famiglie in affitto.
3. 
I contributi della presente legge non sono cumulabili con la fruizione di altre agevolazioni previste dalla normativa statale in materia di solidarietà o garanzia di mutui per l'acquisto della prima casa.
Art. 5. 
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. 
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. 
L'attuazione delle disposizioni della presente legge avviene tramite le risorse finanziarie reperite nel bilancio regionale per la misura di intervento denominata ASLo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 aprile 2019
Sergio Chiamparino